PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

18/06/2005

Ruolo formato e reso esecutivo senza rispettare l'art. 286 del RD 1175/1931 penultimo comma (laddove si prevede l'affissione all'albo pretorio)

Quesito

Egregio Avvocato, gradirei chiedere un suo parere sulla proponibilità di un ricorso contro la cartella inviata da un Comune per Ici a fronte di un ruolo formato e reso esecutivo senza rispettare l'art. 286 del RD 1175/1931 penultimo comma (laddove si prevede l'affissione all'albo pretorio) ovvero se tale disposizione sia stata di fatto abrogata (o sia così considerabile) da norme successive.

La ringrazio per la consueta cortesia, competenza e professionalità. Con i migliori saluti.
Prov. Pescara

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che l’art. 286 del Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (pubblicato in G.U. n. 214 del 16 settembre 1931) ha subito modifiche testuali ad opera della Legge 18 maggio 1967, n. 388 e della Legge 16 giugno 1939, n. 942.

A seguito delle modifiche apportate all’originario dettato, il testo nella sua versione attuale viene qui di seguito riportato:

'Articolo 286 – Ruoli principali
Testo in vigore dal 30 giugno 1967

Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, o rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla base delle denunce, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'art. 276, la compilazione dei ruoli principali.

Ove il Comune si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operante sulla base delle denuncie presentate dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica.

Debbono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente o quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'art. 277, nonché le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.

Tuttavia, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza.

Ove il Comune si sia avvalso della facolta` prevista dall'articolo 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operante sulla base delle denunce presentate dai contribuenti, e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica.

Debbono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente o quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'articolo 277, nonché le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.

Tuttavia, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza.

I ruoli sono resi esecutori dal Prefetto e poscia depositati per otto giorni consecutivi nell'ufficio comunale: con gli avvisi da affiggersi nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il Podesta` o il preside rende noto tale deposito, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento alle rispettive scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi. (1) (2).

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento del tributo alle scadenze fissate.(3).

(1) Al prefetto, citato nel presente comma, è sostituito l'Intendente di finanza ai sensi dell'art. 4, L. 16.06.1939, n. 942.
(2) Il Podestà, citato nel presente comma, è, attualmente, rispettivamente Sindaco e Presidente della Giunta provinciale.
(3) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 1 L. 18.05.1967, n. 388.'

In tema di riscossione ICI, la Legge n. 342 del 21.11.2000, recante il c.d. 'collegato' alla legge finanziaria per l’anno 2000, all’art. 74, ha introdotto modifiche esclusivamente in tema di atti che attribuiscono o modificano la rendita catastale di terreni o fabbricati.

Essi acquistano efficacia dal momento della loro notificazione, effettuata dal competente ufficio del territorio ai soggetti intestatari della partita catastale e non più dal momento della loro pubblicazione all’albo pretorio, come è avvenuto fino al 31.12.1999, o da quello della comunicazione per mezzo del servizio postale, come è avvenuto dal 1° gennaio al 9 dicembre 2000, ex art. 30 co. 11, L. n. 488 del 23.12.1999. In assenza di ulteriori precisazioni sulla materia della pubblicazione dei ruoli, è, pertanto, legittimo ritenere che la restante disciplina risulti invariata. Tale circostanza trova riscontro nella Risoluzione 12.03.1988 del Ministero delle Finanze - prot. n. 8/139- che stabilisce che 'La pubblicazione dei ruoli concernenti i tributi comunali è invece particolareggiatamente regolata dalla disposizione contenuta nel quinto comma dell'art. 286 del T.U.F.L. e deve perciò essere effettuata nel rispetto di tali disposizioni come giustamente ritenuto anche da codesta Intendenza'.

Conseguentemente, a mio parere, l’inosservanza del penultimo comma dell’art. 286 del Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, legittima il ricorso avverso il ruolo esattoriale ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 che recita testualmente: 'Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto'.

E’ opportuno, tuttavia, sottolineare che un’eventuale impugnazione della cartella, con la presentazione del ricorso, sana tutte le irregolarità della notifica dell'atto per il raggiungimento dello scopo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 c.p.c..

Tale principio è stato recentemente sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19854 del 05/10/2004.

Distinti saluti.