PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

18/06/2005

Credito d’imposta occupazione - procedura dell’accertamento e della conseguente iscrizione a ruolo

Quesito

Egregio Avvocato, un mio cliente, nel passato, presumo nel 1998 in quanto non si rinviene l'istanza inviata, ha inoltrato richiesta al Centro di Pescara per usufruire del credito occupazionale L.449/97 art. 4, che concedeva Lire 10.000.000 per il primo dipendente occupato e Lire 8.000.000 per i successivi fino ad un massimo di Lire 60.000.000 annui in ciascun dei tre periodi d'imposta successivi alla prima.

Da segnalazione del Centro di Pescara alla competente Agenzia delle Entrate, l'ufficio effettua su questa societa, nella fattispecie trattasi di S.r.l. che si occupa di edilizia per lavori di ingegneria civile, un accesso per controllare la documentazione oggetto di richiesta del credito d'imposta.

Al controllo i verificatori rilevano quanto segue:- la inesistenza del requisito della territorialità, in quanto non si è potuto esibire comunicazioni di assunzioni di due operai, in quanto smarrite;

Alla luce di tutto questo, il cliente ha ricevuto, prima avviso di accertamento, dove non ha prodotto ricorso alla competente commissione tributaria, e poi ha ricevuto cartella di pagamento per il recupero del credito indebitamente utilizzato relativamente alle annualità 1999 2000.

Lo scrivente sta per ricorrere alla cartella, scadenza del ricorso 17/06/2005, dove in diritto elenco le seguenti motivazioni:
1) relativamente all'atto, lo stesso non era impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, ex art. 19 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, l'avviso di recupero come Lei più volte ha scritto, sarebbe una semplice comunicazione al contribuente dell'esito della verifica;
2) la cartella di pagamento emessa successivamente all'atto può contenere al più l'iscrizione del 50% del credito d'imposta recuperato, a norma dell'art. 15, D.P.R. 600/1973, invece l'ufficio ha recupero tutto il credito;
3) ritengo che sia di notevole rilievo il fatto che la società ha aderito alle sanatorie fiscali L. 289/2002, c.d. condono tombale;
4) Inoltre la notifica della cartella è stata fatta all'ex amministratore della società e non a quello attuale, sebbene sia il coniuge dell'attuale amministratore, art. 26 D.P.R. 600/1973.notifica a società di capitale.

Inoltre dalla lettura della circolare 219/E del 18/09/1998, si evidenzia che il credito d'imposta non può essere revocato se il livello occupazionale varia o si riduce per cause non imputabili nè alla volontà del datore di lavoro nè a quella del prestatore.

controlli effettuati dal Centro di Pescara, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate competente, anche qualora, la società, non avesse rispettate le condizioni di cui all'art. 4 co. 8 e 9, avrebbe dovuto essere informata con comunicazione di revoca parziale o totale, come recita la stessa circolare sopra indicata, invece non ha avuto nessuna comunicazione.

Egregio avvocato, mi rendo conto che le ho iviato una e-mail un pò raffarsenata, ma mi dia un consiglio tecnico per ricorrere a tale cartella di pagamento che ammonta a più di 52.000,00. Per l' occasione la saluto cordialmente.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, per la particolare normativa del credito d’imposta occupazione disciplinato dall’art. 4 della legge n. 449 del 27/12/1997, per la procedura dell’accertamento e della conseguente iscrizione a ruolo deve applicarsi la speciale disciplina di cui all’art. 8 del Decreto del Ministro delle Finanze n. 311 del 03/08/1998 (in G.U. n. 199 del 27 agosto 1998), in vigore dall’11/09/1998.

Tale speciale normativa prevede che:

- soltanto il Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette di Pescara può procedere alla revoca totale o parziale del credito d’imposta in contestazione, quando non ricorrono i presupposti previsti dalla legge ed in particolare quelli indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del succitato art. 8, comma 1;

- il recupero delle somme versate in meno o del maggior credito riportato, nonché l’applicazione delle sanzioni connesse alle singole violazioni devono essere effettuati dall’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell’impresa entro il termine di decadenza del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è reso definitivo il provvedimento di revoca, come peraltro precisato dal Ministero delle Finanze con la Circolare n. 219 del 18/09/1998.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, oltre alle eccezioni da Lei opportunamente segnalate, Le consiglio di controllare se è stato o meno rispettato il termine di decadenza di cui sopra ed in caso di inosservanza sollevare la specifica eccezione.

Distinti saluti.