PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/07/2005

Istanza rimborso delle imposte a seguito di versamento diretto

Quesito

Egregio Avvocato Villani, avendo partecipato alla relazione da lei tenuta il 30 maggio scorso nell'ambito del corso di studio 'Il Processo Tributario', organizzato dalla Commissione Contenzioso e Penale Tributario dell'ODC di Bari di cui sono componente, ed avendo letto con vivo interesse la sua dispensa 'Come ottenere subito i rimborsi fiscali', le vorrei sottoporre alcune mie perplessità sul termine da lei individuato, sposando la Sentenza della Cassazione n. 198 del 10 gennaio 2004, in materia di istanze di rimborso delle imposte.

In particolare il termine individuato dall'art. 38 del DPR 602/73 verrebbe fatto decorrere non dalla data di versamento dell'acconto, ma dalla data di versamento del saldo.

Preme sottolineare che è forse opportuno distinguere l'ipotesi della 'condictio indebiti sine causa', afferente per esempio la fattispecie dei rimborsi IRAP a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 156/01, dalla 'condictio indebiti ob causam finitam', suddivisione questa del resto operata dalla stessa sentenza 198/04.

La pronuncia mi sembra strizzi l'occhio alla seconda tipologia ricorrente, ovvero sussistenza dell'obbligazione tributaria al momento del pagamento dell'acconto ed eccedenza al momento della determinazione del saldo, ed anzi sottolinea a più riprese la differenza sostanziale delle due fattispecie.

Ritengo, pertanto, che con riguardo alle istanze di rimborso dell'IRAP, fondate sul rilievo della mancanza del presupposto medesimo dell'imposta sulle attività produttive, con la conseguente inapplicabilità ab origine dell'imposta stessa, il termine decadenziale di presentazione dell'istanza vada fatto decorrere dalla data dei versamenti effettuati (acconti e saldo), conformemente ex multis Ris. Min. n. 89/E del 12/06/2001, Cassazione n. 10242 del 22/09/1999 e n. 12997 del 23/11/98.

Con immensa stima sentitamente la ringrazio e la saluto.
Prov. Bari

Parere

Egregio Dottore, in merito alle Sue perplessità sulla decorrenza del termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso IRAP, concordo con la Sua interpretazione, poiché, secondo me, sostenendo l’illegittimità del tributo, si configura un’ipotesi di imposta ab origine non dovuta e, quindi, un’inesistenza dell’obbligo di versamento.

Di conseguenza, poiché gli acconti, già all’atto della loro effettuazione, risultano non dovuti, il termine decadenziale di presentazione dell’istanza non può che decorrere dal versamento degli acconti stessi, poiché già da tale momento sussiste l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso (in tal senso, oltre alle sentenze da Lei opportunamente citate, anche Corte di Cassazione, sentenza 23/09/2004, n. 19149).

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.