PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

07/07/2005

Accertamento bancario

Quesito

Preg.mo Avv. Villani, sono un Dottore Commercialista, nel manifestare la mia grande stima per la sua professionalità in materia di contenzioso tributario, Le chiedo un parere sul seguente caso.

Un mio cliente xxx s.r.l. riceve un avviso di accertamento dall'Ufficio Unico Entrate territorialmente competente; l'accertamento si fonda esclusivamente su acquisizione di dati bancari nei confronti di uno dei tre soci della xxx s.r.l. e le risultanze di tale acquisizione di elementi bancari vengono utilizzate dall'Ufficio per accertare un consistente maggior reddito della società.

Dopo avere impugnato l'accertamento, in data 14/10/2004 la Commissione Tributaria Provinciale accoglie integralmente il mio ricorso. In data 03/05/2005 ricevo come procuratore l'atto di appello principale dall'Ufficio Finanziario, con cui si contesta il contenuto della sentenza.

In dettaglio giova evidenziare che in sede di pubblica udienza in primo grado ho citato e commentato con particolare riguardo al caso 'de quo' le sentenze della Corte di Cassazione n.ri 12813 del 27/9/2000 e 4423/2003 che non avevo citato nel ricorso introduttivo.

La Commissione nell'accogliere le mie deduzioni recita '..............a condizione che le presunte violazioni, basate sui movimenti di capitale rilevati presso gli istituti bancari, possano essere sostenute nei limiti in cui risultano acquisiti elementi che autorizzano pienamente a collegare tali movimenti con operazioni commerciali della verificata società'.

Orbene l'Ufficio nelle deduzioni contenute nell'appello principale evidenzia che 'su questo punto determinante ai fini della decisione, si evidenzia l'emergere anche del vizio di ultrapetizione, in quanto simile eccezione non era stata sollevata dal ricorrente nel ricorso introduttivo rimanendogli preclusa la possibilità di inserirla, eventualmente, in memorie illustrative.'

Orbene chiedo un suo parere su come devo impostare le controdeduzioni dell'appellato che andrò a redigere e depositare entro breve termine alla Commissione Tributaria Regionale.

Nel ringraziarLa per sempre manifestata disponibilità, porgo distinti saluti.
Prov. Catania

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le confermo la validità della favorevole sentenza di primo grado da Lei ottenuta, anche alla luce delle seguenti sentenze della Corte di Cassazione – Sez. Trib. -:
- n. 10598 del 19/07/2002;
- n. 3597 del 12/03/2001;
- n. 267 del 10/01/2001;
- n. 1728 del 02/03/1999;
- n. 13819 del 18/09/2003.

In tutte le suddette sentenze è ribadito il principio che gli uffici fiscali, negli avvisi di accertamento, devono documentalmente dimostrare l’effettiva riconducibilità delle movimentazioni bancarie dei soci o dei terzi alla società ricorrente; in difetto, l’avviso di accertamento deve essere totalmente annullato.

Pertanto, bene hanno fatto i giudici di primo grado ad accogliere il Suo ricorso.

Nelle controdeduzioni, Lei dovrà ribadire i concetti già esposti in primo grado, facendo altresì presente che, nel caso da Lei prospettato, non c’è alcuna eccezione nuova, ma semplicemente un richiamo giurisprudenziale, con riferimenti giuridici che mai possono assumere la qualifica di eccezione nuova, come ho più volte espresso in un mio specifico articolo sull’argomento, che può interamente e gratuitamente scaricare dal mio sito.

Nel ringraziarLa dell’interessante sentenza che mi ha trasmesso e per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.