Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
14/07/2005
Atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale - applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro
Quesito
Nel complimentarmi per la sua consulenza on line sempre precisa ed attenta Le vorrei formulare il seguente quesito.
Un mio cliente sta per acquistare un terreno agricolo al prezzo di euro 20.000,00; la controparte venditrice, gli ha riferito che dovrà sostenere altre 5000,00 per spese notarili ed imposte varie (registro, catastali ed ipotecarie+ compenso notaio per atto).
Secondo Lei la procedura è corretta e se si, vi è una scappatoia alternativa visto che il mio cliente ha parenti imprenditori agricoli e coltivatori diretti che potrebbero intestarsi il tutto.
Grazie.
Prov. Caserta
Parere
Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, ai sensi e per gli effetti della nota I dell'art. 1 della Tariffa parte prima del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro stabilita nell'8%, l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 153 del 09/05/1975; si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro 10 anni dal trasferimento.
Inoltre, Le segnalo la seguente giurisprudenza in materia:
- l'imprenditore agricolo a titolo principale, già in possesso di tale qualifica al momento dell'acquisto di un terreno agricolo, non incorre in alcuna decadenza dalle accordate agevolazioni fiscali nell'ipotesi di mancata presentazione dell'apposito certificato entro il triennio dall'acquisto; quest'ultimo termine è, infatti, applicabile solo se l'acquirente sia privo della qualità di imprenditore agricolo all'atto della stipulazione (in tal senso, Commissione Tributaria Centrale, Sez. 27, Decisione n. 6668 del 15/10/1990;
- l'accertamento dello status di coltivatore diretto, ai fini di ottenere i benefici fiscali, è riservato in via esclusiva all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, ed una verifica giudiziale da parte del giudice tributario dell'esistenza di tale status è ammissibile solo quando detto ufficio abbia lasciato trascorrere il termine assegnatogli dalla legge per il rilascio del certificato (in tal senso, Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenze n. 8057 del 27/08/1997 e n. 2936 del 20/03/1998);
- l'aliquota ridotta prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli comportanti il loro acquisto da parte di imprenditori agricoli a titolo principale, non si applica alle società, siano esse di persone o di capitali, che svolgano attività agricola, non rientrando esse fra le categorie beneficiarie espressamente indicate dalla legge (in tal senso, Corte di Cassazione - Sez. Trib. - sentenza n. 10226 del 27/06/2003).
Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.