PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

17/07/2005

Credito d’imposta per gli investimenti – opere a completamento e realizzate con nuovi progetti – parte II

Quesito

Gent.mo avv. Villani, nel ringraziarLa per il competente parere espresso al mio quesito del 27/05/05 col titolo: credito d’imposta per gli investimenti – opere a completamento e realizzate con nuovi progetti – parte I, mi accorgo che in questa intricata selva legislativa i dubbi aumentano anziché diminuire, pertanto gradirei un suo ulteriore, prestigioso parere in merito allo stesso investimento prospettato in quell’occasione.

Come riferito, il 03/01/05, su Rinnovo dell’Istanza, mi è stato attribuito un credito d’imposta di euro 153.000,00 a fronte di investimenti di euro 360.000,00.

Come tipologia d’investimento è stato scelto: fabbricati industriali e commerciali. In merito mi sono sorti i seguenti dubbi:

a) è necessario avviare la realizzazione dei nuovi investimenti entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza che nel mod. RTS viene assunto come impegno, oppure, con la nuova normativa, è sufficiente attenersi alla pianificazione dell’investimento e dell’utilizzo del credito come esposto nel QUADRO B;

b) la scelta della tipologia dell’investimento nella sez. 1 del QUADRO A: fabbricati industriali e commerciali deve essere rispettata in assoluto oppure ultimamente ci sono state decisioni favorevoli in merito ad una possibilità di variazione parziale di tipologia;

c) la costruzione di coperture per il parcheggio auto può essere considerata come elemento integrante del fabbricato commerciale e quindi rientrante nella stessa tipologia, oppure rientra, in quanto considerata costruzione leggera o tettoia nell’altra tipologia.

d) Al fine del calcolo dell’ammortamento del periodo da detrarre al costo dell’investimento, ho capito bene, che rilevano solo le quote di ammortamento relative ai beni o gruppi di beni oggetto dell’investimento e non anche tutte le altre quote estranee? E rilevano i beni di costo inferiore a euro 516,46 che vanno dedotti integralmente nell’esercizio?

Le sarei grato se volesse darmi un parere in merito e con osservanza la saluto.
Prov. Salerno

Parere

Egregio Ragioniere, in merito al quesito che mi ha posto, oltre a ribadire quanto già esposto nel precedente quesito del 27/05/2005, Le preciso che, nel caso da Lei segnalato, è applicabile l’art. 62, comma 1, lett. d), della legge n. 289 del 27/12/2002 (Mod. RTS), alle condizioni previste dall’art. 10, comma 1-bis, della legge n. 178 dell’08/08/2002, nel senso che la realizzazione dell’investimento deve avviarsi entro 6 mesi dalla presentazione dell’istanza, intendendosi, nel caso da Lei segnalato, l’istanza di rinnovo.

Per quanto riguarda le eventuali variazioni, l’Agenzia delle Entrate, dapprima con la Risoluzione n. 102/E del 30/07/2004 ha escluso qualsiasi possibilità di variazione, mentre, successivamente, con le Risoluzioni n. 101/E del 30/07/2004 e n. 137/E del 16/11/2004 ha mostrato una linea di interpretazione meno rigida.

In ogni caso, secondo me, in assenza di precise disposizioni normative e, soprattutto, alla luce del contrasto amministrativo sopra esposto, è sempre ammissibile una variazione che, in ogni caso, non deve mai essere superiore come importo all’originario investimento; oltretutto, la costruzione di coperture per il parcheggio auto può essere considerata, secondo me, come parte integrante del fabbricato commerciale.

Infine, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 41 del 18/04/2001 (punti 6.2.3 e 6.5) ha precisato le modalità di calcolo ai fini dell’ammortamento, considerando l’elencazione tassativa, come precisato con la successiva Circolare n. 38 del 09/05/2002 (punto 5.9).

In ogni caso, secondo me, bisogna sempre escludere gli ammortamenti dei beni che non rilevano ai fini dell’investimento e, in ogni caso, tenere sempre conto degli ammortamenti immediati.

Distinti saluti.