PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

20/07/2005

Prima della notifica del pignoramento non ho ricevuto alcuna ingiunzione e si è proceduto ad espropriazione senza iscrivere ipoteca

Quesito

Gent.mo avvocato mi complimento con Lei, ancora una volta, per il lodevole servizio che offre e cercando di essere quanto più possibile chiara, Le espongo il mio problema.

Alcuni giorni fa mi è stato notificato il pignoramento di un terreno, del quale sono proprietaria per metà, a causa di mancato pagamento dell’imposta di registro.

E’ bene premettere che, alcuni anni fa, ho ceduto un altro terreno e l’acquirente non ha mai pagato la relativa imposta di registro.

Inoltre, pochi mesi addietro il concessionario mi ha notificato un fermo amministrativo su un’autovettura che, fra l’altro, avevo ceduto da tempo e di ciò il concessionario è stato informato.

La domanda che le pongo è questa:

Ci sono dei rimedi all’espropriazione immobiliare già in atto?

Posso rivolgermi al concessionario e manifestare la mia disponibilità al pagamento del solo capitale, senza gli interessi?

Prima della notifica del pignoramento non ho ricevuto alcuna ingiunzione e si è proceduto ad espropriazione senza iscrivere ipoteca: è da ritenere corretto tale iter?

Le sarò grata se vorrà darmi qualche utile consiglio in merito.

Distinti saluti.
Prov. Bari

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito ai quesiti che mi ha posto, Le preciso che:

- innanzitutto, le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi devono essere proposte nei termini ed alle condizioni tassativamente previste dall'art. 57 D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato, con effetto 01 luglio 1999, dall'art. 16 D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999;

- il concessionario è obbligato a rilasciare quietanza per tutte le somme, anche se parzialmente pagate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.P.R. n. 602/73 cit., con le modifiche, con effetto 01 luglio 1999, apportate dall'art. 37 D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999;

- infine, in tema di contestazione del fermo amministrativo dei veicoli e natanti, ultimamente si sono dichiarati competenti il Giudice di Pace di Cosenza, con la sentenza del 12/02/2004, ed il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza del 18/03/2004 (entrambe pubblicate in Bollettino Tributario d'Informazioni n. 11 del 15/06/2005, pagg. 885 e ss., con l'interessante nota di commento dove vengono segnalate le variegate interpretazioni intervenute nel singolare ginepraio dell'istituto in questione).

In definitiva, le interpretazioni giurisprudenziali che si contendono il campo sono così numerose e disparate da rendere ancora molto lontano il raggiungimento di affidabili certezze sui pur basilari aspetti dibattuti, con tutto quel che ne consegue in termini di certezza del diritto e di garanzia del diritto di difesa.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.