ALPE

Associazione Liberi Professionisti Europei

www.alpeweb.org

 

Telefisco 2006 - Il sole 24 ore: le risposte dell'Agenzia delle Entrate

Il 31 gennaio si è svolto Telefisco 2006, convegno organizzato dal il Sole 24 Ore sulle novità tributarie.
Nel corso dell'evento, l'Agenzia delle entrate ha risposto a quesiti in materia di rendite finanziarie, programmazione triennale e adeguamento 2003-2004, indagini bancarie e lotta all'evasione, pex, rivalutazione dei beni, avviamento, leasing, rivalutazione di partecipazioni e terreni, immobili delle imprese, agricoltura, nuovo bilancio, reddito d'impresa, correttivo Ires, immobili.

TELEFISCO 2006

RENDITE FINANZIARIE

Strumenti finanziari partecipativi esteri. Redditi conseguiti nell’esercizio d’impresa: esercizio di competenza

D Gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti, il cui rendimento sia costituito da una partecipazione al risultato economico dell’emittente e sia deducibile dal reddito imponibile estero dell’emittente stesso sono assimilati ai titoli obbligazionari o ai titoli atipici.
Se tali strumenti sono posseduti da un soggetto esercente impresa commerciale, il reddito o la perdita concorre a formare l’imponibile per competenza.
Ciò premesso, è confermato che la partecipazione alle perdite è deducibile nell’esercizio in cui si chiude l’esercizio dell’emittente a prescindere dal regolamento finanziario e che lo stesso criterio si applica alla partecipazione agli utili?
Quale tasso di cambio deve essere applicato alle perdite e agli utili?

R Gli strumenti finanziari in esame si caratterizzano per la sussistenza di due requisiti:
1) il rendimento è costituito totalmente dalla partecipazione ai risultati economici dell’emittente;
2) tale rendimento è deducibile dal reddito imponibile estero dell’emittente stesso.
Quest’ultima circostanza impedisce l’assimilazione degli strumenti finanziari alle azioni.
Ne consegue che tali strumenti finanziari possono essere assimilati alle obbligazioni o ai titoli atipici.
Qualora il titolo comporti la partecipazione del sottoscrittore non solo agli utili ma anche alle perdite dell’emittente, lo strumento finanziario, per il quale non è riconosciuto – come nel caso in esame – il diritto alla restituzione integrale del capitale mutuato, sarà assimilato ai titoli atipici.
Con riferimento al primo quesito, non si rende applicabile la soluzione prospettata nella Risoluzione n. 1127 del 3 marzo 1984.
Tale risoluzione, infatti, si riferisce ad una diversa fattispecie, caratterizzata dall’esistenza di un preciso rapporto contrattuale (di associazione in partecipazione), non cartolarizzato.
Nel caso rappresentato, invece, il contribuente ha sottoscritto strumenti finanziari emessi da una società non residente.
Tale circostanza comporta che fino al momento del realizzo – cioè alla scadenza del titolo o quando lo stesso sarà venduto – le eventuali perdite del soggetto emittente avranno rilievo per il sottoscrittore esclusivamente ai fini della valutazione dello strumento finanziario. Si applicherà, pertanto, l’articolo 94 del TUIR; in particolare, ai sensi del comma 4 del citato articolo, il valore minimo dovrà essere determinato:
a) in base ai prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese, qualora si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati; ovvero
b) comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo, qualora gli strumenti in questione non siano negoziati in mercati regolamentati.
Per quanto concerne il cambio applicabile, l’articolo 110, comma 3 del TUIR fa riferimento al cambio alla data di chiusura dell’esercizio per i “titoli assimilabili alle obbligazioni”. Ciò vale anche per i titoli di massa derivanti dall’impiego di capitale ricompresi nell’articolo 44, comma 1, lettera b), del TUIR (tra cui rientrano i titoli atipici).

Contratti di cointeressenza propria, senza apporto: natura del reddito conseguito dal cointeressato

D Gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma, secondo periodo, dell’articolo 2554 del codice civile rientrano fra i redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), del Testo unico. In base all’articolo 45 del TUIR, il reddito è costituito dall’ammontare degli utili percepiti nel periodo d’imposta senza alcuna deduzione. Consegue che le partecipazioni alle perdite del cointeressante non sono deducibili per i cointeressati non esercenti attività d’impresa. In caso di cessione del contratto, si produce un reddito di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies).
Anche in questo caso, quindi, l’eventuale minusvalenza non è deducibile dal reddito dei soggetti non esercenti impresa. E’ esatto?

R Gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza rientrano fra i redditi di capitale secondo quanto esplicitamente disposto dall’articolo 44, comma 1, lettera f), del TUIR.
Tale reddito mantiene la natura di reddito di capitale qualora non sia percepito nell’ambito di un’attività commerciale e, pertanto, andrà determinato secondo le modalità di determinazione proprie di tale tipologia reddituale.
A tale proposito l’articolo 45 del TUIR dispone che il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli utili percepiti nel periodo d’imposta senza alcuna deduzione.
Ne consegue che le partecipazioni alle perdite del cointeressante non sono deducibili per i cointeressati non esercenti attività d’impresa.
Ciò posto, in caso di cessione del contratto, l’eventuale minusvalenza non è deducibile. Infatti, si tratta di un reddito diverso di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR che, per effetto di quanto disposto dall’articolo 68, comma 9, dello stesso Testo unico, è determinato senza dedurre le minusvalenze ed i differenziali negativi.

Strumenti finanziari partecipativi “non equity”. Plusvalenze

D Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari partecipativi che prevedano l’obbligo di restituzione del capitale alla scadenza (cosiddetti “non equity”, rappresentativi di prestiti e non di capitale) rientrano nell’articolo 67, comma 1, lettera c), numero 1 e sono, quindi, sempre “qualificati”, oppure sono da considerare come rappresentativi di una partecipazione al patrimonio e, quindi, sono “qualificati” o “non qualificati” in funzione del valore dell’apporto?

R Gli strumenti finanziari – indipendentemente dalla loro denominazione formale – sono assimilati alle azioni e godono del medesimo regime fiscale degli utili qualora siano caratterizzati da una remunerazione totalmente collegata ai risultati economici della società emittente (o di una società del gruppo o dell’affare in relazione al quale sono stati emessi).
Ciò si verifica anche nel caso in cui sia prevista la restituzione integrale dell’apporto.
In tal caso, come già chiarito nella circolare n. 52/E del 10 dicembre 2004, paragrafo 2.2.2.1, la cessione dello strumento finanziario può dar luogo ad una plusvalenza qualificata o meno a seconda che l’apporto di capitale sia o meno superiore alle percentuali di patrimonio indicate nell’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
Qualora invece la remunerazione degli strumenti finanziari sia costituita in parte da interessi e in parte sia collegata ai risultati economici della società emittente (o ad una società del gruppo o di un affare) l’assimilazione alle azioni non si applica.
Pertanto, occorre verificare se lo strumento finanziario può essere assimilato ai titoli obbligazionari o ai titoli atipici.
Nel caso in cui sia prevista la restituzione integrale del capitale apportato, lo strumento finanziario è assimilabile ai titoli obbligazionari.
La cessione di tale strumento, quindi, dà origine a redditi diversi di natura finanziaria secondo le regole proprie dei titoli non partecipativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR.

Dividendo in natura costituito da azioni o quote di società. Costo delle partecipazioni ricevute

D Nel caso in cui sia stato percepito un dividendo in natura rappresentato da azioni o quote di una società, e il dividendo abbia concorso alla formazione dell’imponibile del percipiente nella misura del 40% o del 5% a secondo dei casi, il costo fiscale delle azioni o quote ricevute è pari al loro valore normale alla data di assegnazione o al 40% o 5% di tale valore?

R Le plusvalenze derivanti da azioni o quote di una società, ai sensi dell’articolo 68, comma 6, del TUIR, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati ed il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione.
Nel caso in cui siano stati distribuiti dividendi in natura rappresentati da azioni, nonostante l’ammontare che concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore sia pari al 40% o del 5% del loro importo, si ritiene che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni sia pari all’intero importo del valore normale delle stesse.
La riduzione dell’imponibile, infatti, costituisce una mera modalità di determinazione del reddito che ha la finalità di evitare la doppia tassazione in capo ai percipienti e alla società emittente.
Pertanto ai fini della determinazione delle plusvalenze come costo di acquisto deve essere assunto l’intero valore normale delle azioni o quote di società al momento dell’assegnazione.

Ripartizione di riserve di capitale ai nudi proprietari

D Nel caso in cui i nudi proprietari abbiano effettuato apporti in conto capitale (sovrapprezzo azioni o quote o versamenti in conto capitale) e, successivamente, l’assemblea deliberi di ripartire tali riserve fra i nudi proprietari stessi, si applica la presunzione di cui all’articolo 47, comma 1, secondo periodo?

R La presunzione di distribuzione prioritaria degli utili e delle riserve di utili è una presunzione assoluta che ha finalità antielusive e che si applica indipendentemente da quanto indicato nella delibera assembleare.
Di conseguenza, indipendentemente dalla condizione del soggetto percettore delle somme distribuite, usufruttuario o nudo proprietario, le riserve distribuite, in presenza di utili o di riserve di utili, sono tassate in capo agli stessi come utili da partecipazione.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E ADEGUAMENTO 2003-2004

Modalità di adeguamento 2003-2004

D Ritiene l’Agenzia che sia possibile avvalersi della definizione per i periodi d’imposta 2003 e 2004, ai sensi del comma 510 e seguenti della Finanziaria 2006, anche per uno solo dei due periodi d’imposta ?

R Stante il dettato normativo, si è del parere che il contribuente che abbia aderito alla proposta di programmazione fiscale possa avvalersi della definizione disciplinata ai commi 510 e seguenti della legge n. 266 del 2005 anche per uno solo dei due periodi di imposta interessati.

Irrilevanza delle perdite

D Riguardo la previsione (comma 516) che dispone l’irrilevanza delle perdite e il divieto di riporto a nuovo delle stesse, l’Agenzia delle entrate può confermare che il principio è lo stesso del concordato ex articolo 7 della L. 289/2002, per cui possono ritenersi validi i chiarimenti forniti a proposito di tale definizione (ad esempio, circolare 12/E/2003)?

R In relazione al trattamento delle perdite disciplinato al comma 516 della legge n. 266 del 2005, si ritiene che il dettato normativo si riferisca anche alle perdite riportate da periodi di imposta precedenti.
In relazione alla corretta individuazione delle perdite in argomento, si richiama, per quanto compatibile, l’interpretazione fornita in materia di adesione all’istituto di cui all’articolo 7 della legge 289 del 2002, al punto 4.6.3 della circolare n. 12/E/03.

INDAGINIE BANCARIE E LOTTA ALL’EVASIONE

Indagini bancarie

D Siamo una società che svolge attività di cambiavalute.
Gli adempimenti previsti in materia di indagini finanziarie, a decorrere dal 1° marzo 2006, riguardano solamente i nostri clienti residenti in Italia ovvero le rilevazioni devono essere operate, e possono essere richieste dall’Amministrazione finanziaria, anche per i non residenti che cambiano valuta presso i nostri sportelli?

R La rilevazione riguarda sia i soggetti residenti che i non residenti.
In particolare per questi ultimi, i dati da rilevare sono:
- per i contribuenti persone fisiche, il codice fiscale o, se mancante, il nome, il cognome, la data di nascita e lo stato di residenza;
- per gli altri contribuenti, il codice fiscale o, se mancante, la denominazione e lo stato di residenza.

Indagini bancarie

D L’elenco contenuto nell’allegato 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 individua i soggetti cui possono essere richieste informazioni rilevanti ai fini delle indagini finanziarie.
Chi sono gli “altri intermediari” indicati al punto 16 dell’allegato 3?
Quali operazioni devono essere monitorate dalle holding di partecipazione o casseforti di famiglia?
Tutti gli intermediari indicati nell’allegato 3 devono entro il 28 febbraio comunicare la casella di PEC all’Agenzia delle Entrate?

R Il codice 16 è un codice residuale che ha una doppia valenza:
1. tradurre operativamente la norma (art. 7 d.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973) nella parte in cui recita: ”[…]nonché ogni altro operatore finanziario[…]”;
2. prevedere in relazione alla nuova disciplina nuove figure di intermediari che, eventualmente, dovessero configurarsi in futuro.
Le operazioni oggetto di monitoraggio da parte delle holding di partecipazione sono classificate e contenute nella tabella generale delle operazioni, allegato n. 1, al provvedimento del 22 dicembre 2005.
Tutti gli intermediari, indicati nell’allegato 3 al provvedimento del 22 dicembre 2005 devono comunicare la loro casella di PEC entro il 28 febbraio 2006.

Solidarietà passiva Iva

D Ho acquistato un personal computer ad una vendita promozionale, pagandolo quindi ad un prezzo inferiore a quello del suo effettivo valore di mercato.
Posso essere considerato responsabile in caso di mancato versamento, da parte del cedente, dell’Iva dovuta sull’acquisto?
Se sì, quale prova contraria posso fornire per vincere la presunzione tenuto conto del fatto che il valore normale di questi beni sul mercato è totalmente indefinibile?

R Premesso che la disposizione dell’art. 60-bis del DPR n. 633 del 1972 si applica soltanto nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, si precisa che la responsabilità solidale incontra i limiti fissati nel comma 3, tra i quali la sussistenza di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili, quali la presenza di campagne promozionali, peraltro disciplinate dalle norme vigenti in materia di commercio.

PEX

Tassazione rateizzata delle plusvalenze

D Con riferimento al nuovo regime di parziale imponibilità delle plusvalenze occorre chiarire se, per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, la quota imponibile (5%, 9% o 16% a seconda della data di cessione delle partecipazioni) della plusvalenza possa essere rateizzata in capo alla società cedente, considerato che il vigente comma 4 dell’articolo 86 del TUIR riconosce questa facoltà soltanto con riferimento alle “plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87…”.

R Alla luce del dato letterale dell’articolo 86 del TUIR (“per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente”), si ritiene che, nel caso in cui dalla cessione di una partecipazione in possesso dei requisiti per l’esenzione ai sensi dell’articolo 87 emerga una plusvalenza, la quota imponibile di tale componente straordinario di reddito non possa essere rateizzata in quote costanti, ma partecipi alla formazione del reddito dell’esercizio in cui avviene la cessione.

Plusvalenze nell’ambito di cessione di azienda

D Se viene ceduta una azienda che comprende partecipazioni, è possibile scomputare dalla plusvalenza la quota imputabile alle azioni o quote cedute, facendo concorrere questa parte di plusvalenza al reddito per il 9 per cento?

R Il corrispettivo percepito per la cessione costituisce un valore riferito all’azienda intesa come unitario complesso di beni da cui origina una plusvalenza che non si può identificare con quella relativa alla cessione delle partecipazioni che ne fanno parte.
Ne consegue che, così come concorrono alla determinazione dell’unica plusvalenza i beni merce (che, qualora fossero singolarmente ceduti, darebbero origine a ricavi), allo stesso modo anche l’eventuale plusvalenza relativa alle partecipazioni che si qualificano per l’esenzione ai sensi dell’articolo 87 del TUIR non può essere estrapolata, ma concorrerà a determinare la componente straordinaria di reddito riferibile all’intero complesso aziendale e sarà assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole previste dall’articolo 86 del TUIR.

Costo fiscale delle partecipazioni

D In passato è stato chiarito che il costo fiscale delle azioni o quote possedute da una persona fisica in una società che viene scissa si ripartisce tra le quote della società stessa e quelle delle beneficiarie della scissione in proporzione al patrimonio netto contabile che viene trasferito.
Ci si chiede se questa interpretazione valga (come sembra peraltro logico da un punto di vista di equità e di sistematicità interpretativa) anche quando il socio è una società di capitali, ed anche quando viene adottata una valutazione contabile della partecipazione in base al patrimonio netto effettivo trasferito.

R Le operazioni di scissione, come noto, comportano l’esigenza di attribuire ai soci della società che si scinde le azioni o le quote delle società beneficiarie dell’apporto.
Ciò posto, con specifico riferimento alla questione della suddivisione del costo fiscale della predetta partecipazione tra le partecipazioni detenute nelle società interessate dall’operazione è stato in passato chiarito che il criterio da seguire è quello di “ripartizione del costo originario in proporzione al valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello eventualmente rimasto nella scissa” (cfr. circolare 17 maggio 2000, n. 98/E, par. 7.2.3).
Detta precisazione, che nel documento di prassi citato era stata specificamente riferita all’ipotesi di soci persone fisiche, presenta portata generale, nel senso che mantiene intatta la propria validità anche qualora il socio della società che si scinde sia una società di capitali.
Anche in quest’ultima ipotesi, pertanto, le partecipazioni che detto soggetto si vedrà attribuire saranno valorizzate, ai fini fiscali, in base alla quota del costo fiscale della partecipazione originariamente detenuta corrispondente al valore del patrimonio netto contabile trasferito alla (o alle) beneficiaria(e).
Si ritiene, infine, che operazioni come quelle in esame, eventualmente seguite dalla cessione delle partecipazioni detenute nelle beneficiarie, vanno attentamente valutate ai fini dell’applicazione della norma antielusiva di cui all’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Pex ed antielusione

D E’ corretto affermare che ad un conferimento effettuato a norma dell’articolo 175 del Tuir seguito da una cessione delle partecipazioni non si applica l’articolo 37-bis del Dpr 600/73, in analogia a quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 176 del Tuir?

R La norma di cui all’articolo 176, comma 3, del TUIR si applica esclusivamente all’ipotesi disciplinata dall’articolo 176 del TUIR, e non è applicabile in via analogica ad altre fattispecie atteso che:
- introduce una norma derogatoria alla disciplina generale antielusiva;
- i presupposti per l’applicazione del regime di participation exemption alla fattispecie di cui all’articolo 175 (conferimento e successiva cessione della partecipazione ricevuta) sono diversi da quelli relativi all’articolo 176.
Infatti, ancorché l’art. 175 trova applicazione anche nella particolare ipotesi di conferimento a valori contabili, ossia senza emersione di plusvalenza, detto conferimento è considerato, comunque, ai sensi del medesimo articolo, atto realizzativo e ciò impedisce il subentro, da parte della società conferente, nel requisito pex del periodo di possesso della partecipazione ricevuta, relativa all’azienda conferita, a differenza di quanto previsto dall’art. 176.

RIVALUTAZIONI DEI BENI

Rivalutazione - comma 469

D Si può confermare anche per la rivalutazione dei beni d’impresa prevista dal comma 469 dell’articolo unico della legge finanziaria per l’anno 2006 (legge n. 266 del 23 dicembre 2005) che, oltre alla rivalutazione vera e propria (con iscrizione di nuovi valori), è stato riaperto anche il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio (articolo 14 della legge 342 del 2000) con possibilità di riallineare valori civili e fiscali nel caso in cui i primi non fossero riconosciuti ai fini tributari?

R Il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio costituisce una disciplina speciale che integra il regime della rivalutazione dei beni di impresa.
Il comma 469 della finanziaria fa riferimento alla rivalutazione dei beni d’impresa di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, riaprendone i termini.
Poiché nell’ambito della sezione II è inclusa anche la disciplina del riallineamento, si ritiene che anche con riferimento a tale disciplina i termini siano riaperti.
A conferma della possibilità di riallineare i valori fiscali a quelli civili può essere invocato anche il disposto del comma 473 che, sia pur con riferimento alla rivalutazione delle aree fabbricabili, permette l’applicazione, ove compatibili delle norme di cui agli “articoli da 10 a 15” della legge n. 342/2000, ivi compresa quella recata dall’articolo 14 che tratta del riallineamento dei valori.

Rivalutazione - comma 469

D Poiché il maggior valore iscritto in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita e tenuto conto che tale norma ricorda l’articolo 3 della legge 448 del 2001 che aveva esteso la disposizione originaria della rivalutazione, con una disposizione analoga con riferimento agli effetti (anche se in quel caso la decorrenza scattava dal secondo esercizio), si conferma che si possono riutilizzare i chiarimenti che sono stati forniti nel caso analogo citato e in particolare nella circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002?

R Si ritiene di sì.

Versamento imposta sostitutiva

D L’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, nel seguente modo:
il 10% nel 2006;
il 45% nel 2007;
il 45% nel 2008.
Cosa succede se viene versata immediatamente e non si rispetta l’avverbio obbligatoriamente?

R Si ritiene possibile effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del saldo di rivalutazione anche anticipatamente in unica soluzione.
Con il termine obbligatoriamente si è voluto precisare che ordinariamente non è possibile effettuare il versamento in date successive a quelle previste.

Affrancamento del saldo di rivalutazione - comma 472

D Si confermano anche a proposito della disposizione in oggetto le risposte fornite nella circolare n. 33 del 15 luglio 2005 con riferimento a:
- riserve affrancate e presunzione assoluta di distribuzione di cui all’articolo 47 comma 1 ultimo periodo del Tuir;
- tassazione in capo ai soci delle somme distribuite secondo le regole ordinarie di tassazione dei dividendi;
- regole per gli affrancamenti delle società di persone.

R Sì, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull’affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta contenute nell’articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (cfr. circ. 15 luglio 2005, n. 33/E).
Il richiamo alla disposizione contenuta al comma 475 della legge 311/2004, fa sì che la riserva costituita in seguito alla rivalutazione effettuata in base alla Finanziaria 2006, qualora affrancata, risulti liberamente distribuibile e non concorra a formare il reddito imponibile del soggetto che procede alla distribuzione medesima.
Il medesimo comma 475 dispone che la distribuzione del saldo attivo di rivalutazione non consente di fruire del credito di imposta pari all’imposta sostitutiva assolta al momento della rivalutazione.
Va altresì osservato che poiché le riserve, una volta affrancate, confluiranno tra quelle di utili, in caso di distribuzione delle riserve medesime il socio tasserà l’importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per i dividendi. Conseguentemente:
- se il socio è una persona fisica e la partecipazione è detenuta al di fuori di un’attività d’impresa il dividendo concorrerà, in misura pari al 40 per cento del suo ammontare, alla formazione del reddito complessivo del socio in caso di partecipazione qualificata ovvero verrà assoggettato alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento se la partecipazione non è qualificata;
- se il socio è una persona fisica e la partecipazione è detenuta nell’ambito di un’attività d’impresa il dividendo concorrerà alla formazione del reddito d’impresa del socio in misura pari al 40 per cento del suo ammontare;
- se il socio è un soggetto Ires il dividendo concorrerà alla formazione del reddito in misura pari al 5 per cento del suo ammontare.
Va altresì evidenziato che confluendo le riserve affrancate tra quelle di utili, in caso di distribuzione troverà applicazione anche per tali riserve la presunzione di cui all’ articolo 47, comma 1, del Tuir di prioritaria distribuzione delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitali (la citata presunzione non opera, invece, per espressa previsione normativa, per le riserve in sospensione d’imposta).
In forza del richiamo operato dalla Finanziaria 2006 al comma 477 dell’articolo 1 della legge Finanziaria 2005, consegue che l’imposta sostitutiva pagata in sede di affrancamento del saldo di rivalutazione è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto.
Il medesimo comma 477 prevede altresì che se l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale, la riduzione del capitale sociale è operata, anche in deroga all’art. 2365 c.c. (il quale disciplina la convocazione dell’assemblea straordinaria), con le modalità di cui all’art. 2445, secondo comma, del medesimo codice secondo cui “l’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale”.
Viene infine previsto che per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (comma 478 dell’articolo 1 della Finanziaria 2005).

Affrancamento del saldo di rivalutazione - comma 472

D Letteralmente la disposizione normativa consente solo l’affrancamento del saldo di rivalutazione derivante dall’applicazione della disposizione “di cui al comma 469”.
Poiché però nel comma 469 vi è il richiamo alla legge 342 del 2000 vi potrebbe essere una lettura estensiva che consente di applicare questa disposizione anche in relazione a saldi di rivalutazione derivanti da precedenti applicazioni della legge 342/2000? In tal modo sarebbe forse possibile affrancare anche le riserve derivanti dall’applicazione del comma 473.

R No, la norma non prevede la possibilità di una riapertura delle disposizioni concernenti l’affrancamento dei fondi e delle riserve previsto dalla legge 311 del 2004, e consente il solo affrancamento del saldo di rivalutazione derivante dalla rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla Finanziaria per il 2006.
Tale possibilità é espressamente previsto dal comma 472 che richiama esclusivamente il saldo di rivalutazione risultante dall’applicazione del comma 469 e non anche quello derivante dalla rivalutazione delle aree fabbricabili prevista dal comma 473.

Affrancamento del saldo di rivalutazione - comma 472

D Nella norma non vi è una indicazione della decorrenza degli effetti dell’affrancamento.
Con riferimento alla normativa prevista dalla legge 311 del 2004 la circolare 33 del 2005 aveva chiarito che coloro che “abbiano effettuato il pagamento dell’imposta sostitutiva nel termine … potranno escludere dal concorso alla formazione del reddito le distribuzioni delle riserve in questione, deliberate a decorrere dal 1 gennaio 2005”.
Estendendo questa regola anche alla nostra fattispecie arriveremmo alla seguente situazione: a fronte di una rivalutazione dell’attivo che ha una efficacia posticipata si avrebbe una quota di patrimonio netto che, dal punto di vista fiscale, otterrebbe immediatamente gli effetti dell’affrancamento e quindi sarebbe subito distribuibile.
E’ corretto questo ragionamento?

R Si ritiene di sì, dal momento che le norme nulla dicono in merito ad eventuali differenti decorrenze degli effetti.

Rivalutazione del diritto di superficie

D Il titolare del diritto di superficie può effettuare la rivalutazione?

R La Circolare del 16/11/2000, n. 207 ha chiarito, in relazione all’ambito soggettivo di applicazione della Legge 21 novembre 2000, n. 342 che possono effettuare la rivalutazione esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa per i beni espressamente specificati, purché relativi all’impresa stessa.
La Circolare del 18/06/2001, n. 57 ha, inoltre, precisato che, nell’ipotesi di affitto o usufrutto d’azienda la facoltà di rivalutare compete all’affittuario o usufruttuario.
Si ritiene, pertanto, che in caso di bene oggetto di un diritto di superficie la facoltà di rivalutazione spetti, qualora il bene sia comunque relativo all’impresa, al titolare di tale diritto reale.

AVVIAMENTO, LEASING E VARIE

Misura dell’ammortamento dell’avviamento per il 2005

D Per il periodo d’imposta in corso al 3 dicembre 2005, le quote di ammortamento del valore dell’avviamento sono deducibili nella misura di un ventesimo (articolo 5-bis D.L. n. 203/05), oppure nella misura di un diciottesimo (articolo 1, comma 521, legge n. 266/05)?

R L’articolo 5-bis del decreto legge n. 203 del 2005 ha modificato l’articolo 103 del TUIR, portando il periodo minimo di deduzione del valore dell’avviamento da 10 anni a 20 anni (5 per cento).
Successivamente, l’articolo 1, comma 521, della legge Finanziaria 2006 ha ulteriormente modificato l’articolo 103 del TUIR portando la predetta durata minima a 18 anni (5,56 per cento).
La prima modifica trova applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso al 3 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della legge di conversione), mentre il comma 521 della legge Finanziaria 2006 entra in vigore il primo gennaio 2006, senza alcuna precisazione in ordine al periodo d’imposta in cui tale modifica si rende efficace.
Al riguardo, si ritiene che la nuova misura di deducibilità dell’avviamento introdotta dalla legge Finanziaria 2006 trovi applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 203 del 2005 (3 dicembre 2005).
A sostegno di ciò, si evidenzia che l’articolo 4 del citato decreto legge n. 203, prevede che “in anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella legge finanziaria per l’anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo”.
Da tale norma emerge, infatti, la volontà legislativa di far operare da subito norme destinate a trovare spazio nella Finanziaria.
Pertanto, appare coerente far decorrere la modifica introdotta dalla Finanziaria 2006 dalla stessa data in cui avrebbe operato la disposizione “anticipatrice” della Finanziaria stessa.
Ad ulteriore sostegno di tale tesi, si rileva che il legislatore, richiamando nella disposizione della Finanziaria 2006 l’articolo 5-bis del decreto legge n. 203 del 2005, ha voluto rettificare la durata minima del periodo di ammortamento dell’avviamento, così come appena modificato dalla norma del citato decreto legge.
La modifica normativa introdotta dalla Finanziaria 2006, come sopra evidenziato, trova applicazione a partire dal periodo d’imposta 2005 e, per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 5-bis del decreto legge n. 203 del 2005, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del costo sostenuto per l’avviamento in periodi d’imposta precedenti al 2005 e non ancora completamente ammortizzato.
Pertanto, i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (a partire dall’esercizio 2005) dovranno determinare le quote di ammortamento del valore dell’avviamento nel rispetto dei nuovi limiti massimi, applicando al costo originario la nuova percentuale (5, 56 per cento), senza rideterminare le quote di ammortamento in un lasso temporale di diciotto esercizi.
Si riporta nella tabella che segue un esempio riferibile ad un impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che ha sostenuto un costo di 10.000 per acquisire un avviamento nel 1997.

Costo sostenuto Periodo d’imposta Aliquota Quota di ammortamento

10.000 1997 1/5 (20%) 2.000
1998 1/10 (10%) 1.000
1999 1/10 1.000
2000 1/10 1.000
2001 1/10 1.000
2002 1/10 1.000
2003 1/10 1.000
2004 1/10 1.000
2005 1/18 (5,56%) 556
2006 1/18 (residuo) 444

Leasing immobiliare

D Una società di leasing ha stipulato in data 30 novembre 2005 un contratto con la società Alfa utilizzatrice dell’immobile, senza esserne proprietaria, ma essendo soltanto promissoria acquirente.
Il contratto in esame rientra nella precedente o nella nuova normativa?

R Come stabilito dal comma 2 dell’art. 5-ter del d. l. 203/2005, le nuove regole sulla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria su beni immobili si applicano avendo riguardo alla data di stipula del contratto di leasing.
Al contratto preso in considerazione è, pertanto, applicabile la normativa vigente anteriormente alle modifiche recate dalla citata disposizione essendo del tutto irrilevante a tali fini la circostanza che la società di leasing si sia obbligata con un contratto di locazione finanziaria relativamente ad un bene del quale non era ancora proprietaria.

Leasing immobiliare

D Una società di leasing nel mese di settembre 2005 è divenuta proprietaria di un’area edificabile e contemporaneamente ha stipulato un contratto di leasing con una impresa utilizzatrice avente per oggetto uno opificio industriale.
L’immobile verrà consegnato alla locataria nel mese di giugno 2006. In questo caso il contratto rientra nel disposto di cui all’articolo 5 ter, comma 1, del D.L. n. 203/05?

R Come stabilito dal comma 2 dell’art. 5-ter del d.l. 203/2005, le nuove regole sulla deducibilità dei canoni di locazione finanziaria su beni immobili si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto che reca la predetta norma, vale a dire ai contratti stipulati dal 4 dicembre 2005, data successiva a quella di entrata in vigore della legge che ha convertito tale decreto.
Ai fini della individuazione della data di stipula del contratto di locazione finanziaria occorrerà dare rilievo a quelle vicende giuridiche che consentano di ritenere definitivamente intervenuto ad una data certa l’accordo di locazione finanziaria.
Si ritiene pertanto che anche nell’ambito del “leasing appalto” rilevi il momento della stipula del contratto, nel quale viene individuata l’opera che il locatore deve realizzare e stabilite le condizioni del leasing, restando in tal modo ininfluenti le vicende relative alla decorrenza del contratto e, pertanto, alla consegna dell’opera medesima.

Ammortamento dei beni materiali per l’esercizio di alcune attività regolate

D L’articolo 11-quater del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, ha previsto per il solo esercizio in corso alla data della sua entrata in vigore una nuova disciplina dell’ammortamento fiscale dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di distribuzione e trasporto di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica.
In base a tale nuova disciplina le quote di ammortamento relative ai predetti beni sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni stessi per le rispettive vite utili, come determinate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai fini tariffari.
Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all’entrata in funzione del bene le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.
L’articolo 1, comma 325 della legge finanziaria ha trasformato la nuova disciplina, originariamente transitoria, in una disciplina a regime, (nuovo art. 102-bis del TUIR).
In particolare, è disposto che le quote di ammortamento del costo dei beni “sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili, così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento”.
La predetta riduzione del 20 per cento, è stata altresì aggiunta, dal successivo comma 522, al comma 2, dell’art. 11-quater del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203.
In riferimento alla modifica apportata dalla legge finanziaria all’articolo 11-quater del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, si chiede di confermare che la riduzione del 20 per cento non è applicabile retroattivamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 e quindi ha efficacia solamente per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Con riferimento alla riduzione del 20%, si chiede conferma, altresì, che la stessa non si applica alle quote di ammortamento dei costi incrementativi.

R Come emerge dal quesito, la legge Finanziaria per il 2006, in materia di ammortamento fiscale dei beni materiali strumentali per l’esercizio di determinate attività regolate ha operato una duplice modifica (al testo del decreto legge 203 del 2005 – con il comma 522 - e al testo unico – con i commi 325 e 327).
Risulta chiara la volontà del legislatore di dare alla prima modifica effetto già dal periodo d’imposta 2005 considerato che lo stesso è intervenuto all’interno del decreto legge originario e per il fatto che, diversamente e senza alcuna ratio, la norma avrebbe efficacia solo nella remota ipotesi di contribuenti con periodi di imposta non coincidenti con l’anno solare.
In relazione al secondo quesito si ritiene che la riduzione del 20 per cento operi anche in relazione alle quote di ammortamento dei costi incrementativi atteso che il comma 2 dell’articolo 11–quater che disciplina il calcolo delle quote di ammortamento deve trovare applicazione anche in relazione al calcolo delle quote di ammortamento dei costi incrementativi dei beni di cui al comma 9 del medesimo articolo.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Rivalutazione del diritto di usufrutto

D L’usufruttuario del terreno o delle partecipazioni societarie ha titolo per rideterminare il valore del proprio diritto sui beni assolvendo l’imposta sostitutiva sul valore ad esso attribuibile in base ai coefficienti in materia di imposta di registro (articolo 11-quaterdecies, comma 4, D.L. n. 203/05- Agenzia delle Entrate circolare n. 27/E del 9 maggio 2003).
In caso di decesso dell’usufruttuario, l’affrancamento è usufruibile dagli eredi?

R Occorre chiarire che, ai sensi dell’articolo 979, comma 1, del C.C., la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.
Pertanto un soggetto che eredita una partecipazione o un terreno non può assumere come costo del terreno o della partecipazione il valore rideterminato del diritto di usufrutto, perché gli stessi beni sono acquisiti a titolo di piena proprietà per effetto del principio di riespansione del diritto di proprietà che avviene automaticamente con l’estinzione dell’usufrutto.

Perizie per la rivalutazione

D Le perizie per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, con riferimento ai valori alla data del 1° gennaio 2005, possono essere redatte ed asseverate dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre1934, n. 2011?

R Si, come chiarito nella circolare n. 16/E del 22 aprile 2005, la platea dei soggetti abilitati alla redazione delle perizie giurate di stima del valore delle partecipazioni e dei terreni è stata ampliata dall’articolo 1, comma 428, della legge n. 311 del 2004.
Pertanto, anche i periti iscritti alle Camere di Commercio sono abilitati alla redazione delle perizie.

IMMOBILI DELLE IMPRESE

Immobili delle imprese

D Una società immobiliare, proprietaria di fabbricati abitativi concessi in locazione, può detrarre gli interessi passivi pagati sui mutui contratti per l’acquisizione degli immobili e gli interessi passivi pagati su conti correnti ordinari?
Sono ancora valide le precisazioni fornite con le risoluzioni ministeriali n. 9/2089 e 9/903 del 1977 in base alle quali gli interessi passivi su prestiti di finanziamento sono deducibili?

R Il secondo comma dell’art. 90 del Tuir prevede l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai beni immobili “patrimoniali”.
Tale disposizione ha carattere speciale e derogatorio rispetto al principio generale di inerenza dei componenti negativi di reddito e contiene un divieto assoluto di deducibilità di tutti i componenti negativi relativi agli immobili, compresi gli interessi passivi ad essi relativi, siano essi di funzionamento o di finanziamento.

AGRICOLTURA

Persone fisiche

D La detrazione fiscale, in presenza di spese sostenute per la tutela e salvaguardia dei boschi, di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prorogata al 31 dicembre 2006 dal comma 117 della legge n. 266/05, in quale misura spetta (36% o 41%)?

R L’articolo 1, comma 117, della legge n. 266/2005, proroga per l’anno 2006 l’agevolazione prevista dall’art. 19, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per la manutenzione e salvaguardia dei boschi, stabilito nell’ambito delle misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico.
Si fa presente in proposito che la norma agevolativa è stata introdotta dall’art. 9, comma 6, della legge n. 448/2001, che ha esteso la detrazione d’imposta del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie dall’articolo 1, della legge n. 449/1997, anche agli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.
Successivamente l’agevolazione in esame, disposta inizialmente per la sola annualità 2002, è stata prorogata fino al periodo d’imposta 2005, dall’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (da ultimo modificato dall’art. 1 della legge n. 311/2004) ma con l’indicazione del limite massimo di spesa di 100.000 euro su cui calcolare la detrazione.
La detrazione relativa alla manutenzione dei boschi e quelle concernenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, pertanto, pur avendo una matrice comune (art .1 legge n. 449/97), hanno acquistato, attraverso l’evoluzione normativa, reciproca autonomia, tanto che attualmente sono disciplinati in maniera differente in ordine al limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione.
Tale differenziazione si ritiene che sussista anche per quanto concerne la misura della detrazione spettante.
L’aumento della detrazione dal 36% al 41% per il 2006, è previsto, infatti, dal solo comma 121 relativo alle spese di ristrutturazione edilizia, in quanto è inteso a compensare la mancata proroga della previsione di applicabilità dell’aliquota IVA del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il comma 117 in discorso, relativo alla manutenzione dei boschi, non contiene analoga previsione, ma si limita ad estendere l’agevolazione già prevista per il 2005 alle spese sostenute per il 2006, confermando quanto previsto nel sistema previgente (legge n. 289/2002).
Pertanto tale detrazione rimane fissata, come lo scorso anno, al 36%, da calcolare sull’importo massimo di spesa di euro 100.000.
Si rammenta che le modalità procedurali da seguire per il riconoscimento del beneficio relativo alla manutenzione e salvaguardia dei boschi, nonché le cause di decadenza, sono state individuate con il decreto n. 124 del 19 aprile 2002, mentre per quanto concerne l’individuazione degli interventi agevolabili deve farsi riferimento alle legge regionali o, in mancanza, alla normativa statale.

Produzione di energia elettrica

D La produzione di energia elettrica rientra tra le attività agricole connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile ed anche nel reddito agrario (articolo 1, comma 423 della legge n. 266/05).
La disposizione supera il dettato normativo di cui all’articolo 32, lettera c), del Tuir, secondo il quale, la tassazione in base al reddito fondiario si applica se le predette attività connesse sono individuate con apposito decreto ministeriale?
Quindi la produzione di energia elettrica rientra comunque nel reddito agrario?

R L’articolo 1, comma 423, della legge finanziaria 2006 stabilisce che “la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, del Codice civile, e si considerano produttive di reddito agrario”.
Al di là delle perplessità che, sul piano civilistico, possono sorgere in merito alla configurabilità dell’attività in questione fra le attività agricole connesse di fornitura di beni e servizi svolte “mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”, si rileva che il tenore letterale della disposizione in esame fa inequivocabilmente rientrare i relativi redditi fra i redditi agrari stimati catastalmente.
Con la norma in questione il legislatore ha ritenuto di assoggettare i redditi relativi alle attività di produzione di energia elettrica al regime dei redditi agrari, superando, limitatamente a questa tipologia di attività, le disposizioni generali relative alla tassazione dei redditi ottenuti dalle attività di fornitura di beni sopra citate.
In base alle disposizioni derogate i redditi prodotti dalle attività di fornitura di beni o di fornitura di servizi sono soggetti rispettivamente alla disciplina dei redditi d’impresa:
- determinati analiticamente ai sensi dell’articolo 56 del TUIR;
- assoggettabili al regime forfetario di cui all’articolo 56-bis, comma 3, del TUIR stesso.
Si osserva, infine, che la norma approvata non ha alcun impatto con la disposizione di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR che assegna ad un decreto ministeriale l’onere di definire le attività di “manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione” di prodotti agricoli di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile che siano soggette al regime dei redditi agrari; infatti l’attività in questione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali non rientra in detta tipologia di attività.

IL NUOVO BILANCIO

Disinquinamento pregresso

D L’Assonime, nella circolare n. 69 del 23 dicembre 2005 ha ritenuto che il disinquinamento pregresso possa essere operato anche in assenza di precedenti segnalazioni nella nota integrativa, in quanto dal punto di vista fiscale non si modifica lo status quo precedente.
La circolare, poi, ipotizza la possibilità di effettuare il disinquinamento anche in bilanci successivi a quello di prima applicazione delle nuove regole, dal momento che, fiscalmente, nulla cambia; questo, potrebbe accadere anche a causa delle incertezze operative in ordine all’applicazione della disciplina di neutralità fiscale.
Non entrando nel merito circa la correttezza civilistica di tali affermazioni e limitando il quesito alla sola parte fiscale, si chiede se l’Agenzia condivide tale impostazione, non frapponendo ostacoli di carattere fiscale alla stessa.

R In questa sede si prescinde da valutazioni civilistiche in ordine alla correttezza di un bilancio che non è stato depurato dalle interferenze fiscali, pure in presenza di un inquinamento pregresso segnalato in nota integrativa.
Si ritiene che dal punto di vista fiscale possa riconoscersi l’applicazione del regime di neutralità, previsto dall’art. 4, comma 1, lett. h) del decreto legislativo n. 344 del 2003, alla eliminazione delle interferenza fiscali anche in un bilancio successivo al primo in cui ha trovato applicazione la nuova disciplina, a condizione, ovviamente, che le interferenze fiscali emergano dalle risultanze della nota integrativa.

REDDITO D’IMPRESA

Società di comodo: rilevanza degli utili e delle plusvalenze parzialmente imponibili

D Alla richiesta della Commissione Finanze di confermare – in sede di correttivo Ires – la rilevanza delle partecipazioni esenti ai fini dell'applicazione del regime delle società di comodo (VI Commissione finanze, punto 2, lettera c) il Governo ha risposto che «non si è ritenuto opportuno apportare delle modifiche normative in quanto sufficiente un intervento di carattere interpretativo da parte dell'Agenzia delle entrate».
Pare quindi giunto il momento che l’Agenzia si pronunci ufficialmente.

R Le partecipazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 87 del TUIR, per ragioni di ordine logico e sistematico, debbono essere annoverate tra quelle che concorrono alla verifica dell’operatività, ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 19941.
Si ricorda, peraltro, che nelle istruzioni per la compilazione del prospetto per la verifica dell’operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi, contenuto nel quadro RF del modello Unico delle società di capitali, è precisato che ai fini dell’adeguamento del reddito da dichiarare, “tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge”, i soggetti interessati devono procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo e quello dichiarato “aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di tali disposizioni”.
Tra questi ultimi rientrano tra gli altri anche:
- i dividendi che fruiscono della detassazione di cui all’articolo 89 del TUIR, che devono essere considerati al lordo della quota non imponibile;
- le plusvalenze che, ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, non hanno concorso a formare la base imponibile (nelle diverse percentuali, a seconda del momento del realizzo), che rilevano per il loro intero ammontare.

Interessi obbligazionari percepiti da esercenti imprese commerciali

D Gli interessi obbligazionari percepiti da esercenti imprese commerciali sono soggette ai limiti di tasso di rendimento effettivo di cui all’articolo 26, comma 1 del Dpr 600/73 e all’articolo 3, comma 115, della legge 549 del 1995?

R Le società o gli enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate nei mercati regolamentati italiani, che emettono obbligazioni o titoli similari, applicano una ritenuta del 12,50% sugli interessi derivanti da tali titoli, a condizione che, al momento dell’emissione, il tasso di rendimento effettivo non superi i limiti individuati dall’articolo 26, comma 1, del DPR n. 600 del 1973. Il soggetto emittente, quindi, verifica l’aliquota d’imposta da applicare agli interessi corrisposti indipendentemente dal fatto che gli stessi siano tassati in capo al percettore a titolo d’acconto o a titolo definitivo.

Riporto delle perdite della società incorporata

D L’articolo 172, comma 7, del TUIR dispone che: “se le azioni…della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante …la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni…effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante”.
Si chiede – ai fini dell’eventuale applicabilità dell’articolo 37-bis, comma 8 del DPR 600/73 – se la norma citata abbia portata antielusiva, considerato che la relazione ministeriale al d.l. 2 marzo 1989 n. 69 convertito nella legge 27 aprile 1989 n. 154 chiarisce che con la disposizione in discorso “si è ritenuto di colpire il fenomeno elusivo consentito dalla vigente normativa e consistente nel fatto che, in considerazione delle perdite di esercizio conseguite da una determinata società in cui si abbia una partecipazione, è possibile dapprima svalutare le azioni e quote di detta società possedute e, successivamente, una volta effettuata la incorporazione o fusione portare in deduzione le stesse perdite ai fini della determinazione del reddito della società derivante dalla fusione o incorporazione."

R La norma richiamata intende impedire il riporto delle perdite delle società fuse o incorporate quando le stesse perdite sono già state prese a riferimento per la rilevazione di minusvalenze deducibili.
Ciò tanto nell’ipotesi in cui la minusvalenza sia stata dedotta dalla società incorporante ovvero da altra società partecipante alla fusione quanto nell’ipotesi in cui la minusvalenza sia stata dedotta da un’impresa terza che ha poi ceduto le azioni a una delle società partecipanti alla fusione, dopo l’esercizio cui si riferisce la perdita.
Anche in considerazione della formulazione della norma de qua ( …la perdita non è comunque ammessa…), si ritiene che la stessa non sia suscettibile di disapplicazione in quanto volta non a contrastare un’azione elusiva ma ad impedire una doppia deduzione della stessa perdita, una prima volta attraverso la deduzione della minusvalenza da parte del titolare della partecipazione, una seconda a seguito del riporto della perdita nell’operazione di fusione.

CORRETTIVO IRES

Riporto delle perdite delle società di capitali trasformate

D La risoluzione 60/E del 16 maggio 2005 afferma in modo esplicito che, viste le analoghe disposizioni in tema di trasparenza, le perdite riportabili al momento della trasformazione di una società di capitali in società di persone sono utilizzabili per compensare i redditi prodotti dal nuovo soggetto, che pertanto attribuirà ai soci i nuovi redditi, al netto del riporto delle proprie perdite.
Data la novità dell’interpretazione, sotto scadenza della precedente dichiarazione dei redditi, ci si è arrangiati con una generica variazione in diminuzione, confidando che il prossimo modello Unico contenga una esplicita indicazione al riguardo.
I nuovi modelli conterranno una apposita sezione per questa evidenza?

R In mancanza di una esplicita indicazione nel modello Unico società di persone 2005 – redditi 2004 che tenga conto dell’interpretazione fornita dalla citata risoluzione n. 60/E del 2005, si ritiene condivisibile effettuare una variazione in diminuzione nel quadro RF (rigo RF 44 – altre variazioni in diminuzione) per utilizzare le perdite di periodi d’imposta precedenti, dichiarate da una società di capitali prima della trasformazione in società di persone.
Si conferma, in ogni caso, che il modello Unico società di persone 2006 – redditi 2005 di prossima approvazione sarà opportunamente aggiornato.

IMMOBILI

Ambito oggettivo

D La legge parla di atti concernenti “abitazioni” e “relative pertinenze”; si domanda:
a) è possibile assumere come base imponibile il valore catastale (e non il prezzo dichiarato) per il contratto di compravendita con il quale si acquisti solamente una pertinenza (e non anche un’abitazione), essendo l’acquirente già proprietaria di un’abitazione;
b) ci sono limiti “numerici” alle pertinenze acquistabili
?
c) ci sono limiti “qualitativi” alle pertinenze o la norma in esame, non ponendo limiti, può applicarsi a qualsiasi tipologia di pertinenza, quali giardini, chiesetta della villa di campagna, ricovero attrezzi?

R a) Considerato che la norma in questione, che espressamente richiama le pertinenze, non prevede esplicite limitazioni al riguardo, si ritiene che sia possibile applicare anche all’acquisto separato della sola pertinenza dell’abitazione il disposto di cui al comma 497 della finanziaria sempreché, naturalmente, risulti nell’atto di acquisto la destinazione pertinenziale dell’immobile.
R b) Anche in questo caso si deve ritenere che dal tenore letterale della norma non emergano limitazioni quantitative all’acquisto di immobili con destinazione pertinenziale.
Pertanto, il nuovo regime opzionale di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie, potrà essere applicato a tutti gli atti di cessione di immobili pertinenziali salvo naturalmente che tale destinazione risulti dall’atto di acquisto.
R c) La risposta a quest’ultimo quesito trova fondamento nella definizione stessa di pertinenza quale risulta dal codice civile (articolo 817).
Il rapporto pertinenziale tra due beni ricorre in presenza di un requisito oggettivo, consistente nella destinazione durevole e funzionale di un immobile a servizio o ad ornamento di un altro di maggiore importanza (c.d. bene principale) per il miglior uso di quest’ultimo, e di un requisito soggettivo ossia la volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale.
Va da se che presupposto indefettibile per l’applicazione della norma è che si tratti comunque di pertinenze di natura immobiliare.

Ambito oggettivo

D Quando la legge parla di “abitazione” si riferisce a beni che siano formalmente tali in catasto oppure rileva l’uso effettivo dell’immobile?

R La norma di cui al comma 497 si applica unicamente agli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze e, pertanto, ai soli fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa.
Rimangono esclusi dal campo di applicazione della norma gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa (ad esempio fabbricati accatastati come uffici o negozi).

Determinazione della plusvalenza – rivalutazione ISTAT

D La rivalutazione ISTAT di cui all’articolo 68, comma 2, del Tuir concerne sia il costo d’acquisto che ogni altro costo, oppure solo il costo d’acquisto?

R Rispondendo a questa domanda bisogna evidenziare che il tema trattato non riguarda espressamente le novità della finanziaria ma alcuni aspetti legati alla determinazione della plusvalenza.
L’articolo 68 del Tuir dispone che la plusvalenza realizzata dalla cessione di un terreno suscettibile di destinazione edificatoria è data dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto aumentato di ogni altro costo inerente.
Il comma 2 dello stesso articolo 68 prevede inoltre che sia il costo d’acquisto che i costi inerenti debbano essere rivalutati in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Pertanto, anche i costi inerenti possono essere rivalutati.

Determinazione della plusvalenza – rivalutazione ISTAT

D Il valore delle aree edificabili aggiornato ai sensi delle diverse norme che ne hanno consentito la rivalutazione, può a sua volta essere oggetto di rivalutazione con gli indici ISTAT?

R Anche questa domanda non concerne nello specifico la trattazione delle problematiche legate alle nuove disposizioni introdotte dalla legge finanziaria.
Comunque appare chiaro che la circostanza di aver provveduto alla rivalutazione dei terreni non sia di impedimento all’applicazione della rivalutazione secondo l’indice Istat per il periodo intercorrente tra la data considerata ai fini della rivalutazione (ad esempio 1 gennaio 2005 per le rivalutazioni effettuate ai sensi dell’art. 11-quaterdecies, comma 4, del decreto legge 203 del 2005) e quello della successiva cessione.

Area edificabile acquisita per successione o donazione

D In caso di acquisto di un’area edificabile mediante successione o donazione, il valore d’acquisto può essere rivalutato con gli indici Istat?

R In proposito si fa presente che, come chiarito dall’agenzia delle Entrate con circolare n. 81 del 2002, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 9 luglio 2002, n. 328 (G.U. 1a serie speciale n. 28 del 17 luglio 2002), è possibile rivalutare sulla base della variazione dell'indice ISTAT il valore iniziale dei terreni acquisiti per successione o donazione, indicato nelle relative denunce o atti registrati, da assumere quale termine di raffronto per determinare la plusvalenza tassabile.


Per segnalare il Tuo gradimento alle nostre comunicazioni con l'adesione all'ALPE scarica il modulo dal link

http://www.alpeweb.org/download/SCHEDA_ADESIONE_INDIVIDUALE.doc

Se vuoi abilitarTi gratuitamente all'accesso alle banche dati della Conservatoria immobiliare, P.R.A., Servizi camerali ecc.

registrati dal sito

http://alpe.visura.it