Associazione
Liberi Professionisti Europei
Commento dell'Avv. Giuseppe Polito, componente il Comitato scientifico di www.init-italia.it,
alla Circolare del Ministero del lavoro sul lavoro intermittente del 2 febbraio
2005.
LAVORO INTERMITTENTE (o “a chiamata”
o “job on call”)
La Circolare del Ministero del Lavoro
del 2.2.u.s. sul lavoro intermittente (o “a chiamata” o “job
on call”) ci offre il destro di illustrare a grandi linee l’assetto
di questa nuova ed insolita figura contrattuale che, per quanto risulti a chi
scrive, ancora non si è concretamente affacciata sul mercato.
In cosa consiste questa nuova opportunità
offerta dal Legislatore? Nella possibilità per il datore di “chiamare”
un lavoratore a svolgere una attività solo allorché se ne presenti
la effettiva necessità e per il tempo strettamente necessario a soddisfarla.
Ovviamente questa opportunità
è stata circondata (apparentemente: sul punto v. in chiusura) da una
serie di limiti, garanzie e tutele per evitare che si trasformi in forma di
abuso e sfruttamento.
Vediamo gli elementi peculiari ed
essenziali di tale tipologia:
- una disponibilità del
lavoratore (per un periodo determinato o indeterminato) ad assumere futuri
incarichi, disponibilità che dovrà essere in linea di massima
compensata (torneremo sul punto) con una indennità, avente natura retributiva
ai soli effetti contributivi e fiscali;
- la previsione dei casi specifici
in cui tale opportunità potrà esplicarsi, che è demandata
alla Contrattazione Collettiva di Categoria o, in mancanza, al Ministero in
funzione suppletiva e temporanea (condizioni oggettive valide per tutti);
a tali casi vanno aggiunti quelli dei “disponibili” disoccupati
ed inoccupati infra25enni e degli ultra45enni disoccupati (condizioni soggettive
che prescindono dalle suddette ipotesi ammesse);
- il divieto per alcuni casi (sostituzione
lavoratori in sciopero; aziende che abbiano operati licenziamenti collettivi
nei 6 mesi precedenti; aziende che non abbiano proceduto con un piano per
la sicurezza);
- un termine di preavviso che il
datore deve concedere al lavoratore “disponibile” allorché
ritenga di chiamarlo (minimo un giorno);
Ulteriori aspetti rilevanti da segnalare:
- la indennità di disponibilità
non matura in periodi di malattia;
- in caso di disponibilità
nei week-end, in periodi di ferie estive, natalizie o pasquali la indennità
verrà corrisposta solo in caso di effettiva chiamata;
- il trattamento economico, normativo
e previdenziale vero e proprio del lavoratore allorché venga “chiamato”
dovrà essere pari a quello goduto dai suoi colleghi “fissi”.
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Come avrete rilevato un istituto
nuovo, estremamente flessibile che potrà trovare un certo interesse,
ritengo, soprattutto nei settori giovanili.
L’idea non era peraltro del
tutto inedita nel ns. Paese in quanto nel lontano 2000 la Elettrolux-Zanussi
tentò di introdurre tale figura contrattuale nelle proprie aziende raggiungendo
anche un Accordo con una parte consistente delle OO.SS. (CISL; UIL) e con le
R.S.A.: ma tale soluzione venne respinta da un referendum tra i lavoratori.
Trattavasi però di una ipotesi
sensibilmente diversa da quella ora vigente che sotto molti aspetti appare più
libera e flessibile rispetto a quella ipotizzata in via sperimentale dalla Elettrolux-Zanussi.
***
Quali le novità introdotte
dalla Circolare Ministeriale del 2 febbraio scorso rispetto alla Legge?
- La esplicitazione che la indennità
di disponibilità non è elemento necessario del contratto tanto
che essa non è obbligatoria allorché nel contratto il lavoratore
non si vincoli a rispondere alla futura chiamata (vincolo che però
va espressamente pattuito);
- La reiterazione, rispetto al
D.M. del 23.10.’04, delle attività di cui alla Tabella del R.D.
n. 2657/’23 (attività cosiddette ‘discontinue’ o
di semplice ‘attesa’, svincolate come tali dalla normativa sull’orario
di lavoro) identificate come quelle provvisoriamente consentite per la stipula
di contratti intermittenti, sinché non intervengano le relative discipline
nei CCNL di categoria. Per quel che risulta a chi scrive uno solo di essi
ha previsto la figura contrattuale in esame, quello per la categoria degli
Alimentari – Piccola e Media industria del 6.5.2004, e limitatamente
ad una categoria molto “particolare”: i viaggiatori ed i piazzisti.
Peraltro il contratto si è limitato a mutuare dalla Legge tale disciplina.
Il Ministero ha però precisato che il richiamo alla suddetta Tabella
deve intendersi come parametro “oggettivo”, oltreché suppletivo
in caso di assenza di contrattazione. Vanno escluse quindi le limitazioni
previste nel R.D. del ’23, del tutto irrilevanti ai fini del contratto
intermittente.
- L’obbligo per il datore
di rilasciare un prospetto paga nel rispetto delle norme per i lavoratori
subordinati (comprese quelle sugli AA.FF.);
- Per i rapporti a termine, la
non assoggettabilità alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/’01;
- L’obbligo della comunicazione
dell’assunzione ex D.Lgs. n. 297/’02 (entro 5 gg.), che però
dovrà avvenire solo al momento della stipula del contratto iniziale
e non anche in occasione di tutti i successivi rapporti;
- L’obbligo della iscrizione
nei libri paga e matricola e della comunicazione all’INAIL;
- Possibilità di cumulo
con altri rapporti di lavoro di qualsiasi natura.
Ritornando ad uno dei punti nodali
della Circolare, la indennità di disponibilità, il Ministero precisa
anche che:
- Essa va corrisposta mensilmente
in via posticipata “a consuntivo” e non anticipata;
- Il rifiuto del lavoratore di
rispondere alla chiamata, se ingiustificato, può comportare la risoluzione
del contratto, l’obbligo di restituzione della quota di indennità
percepita per il periodo successivo al rifiuto (ipotesi incongrua: ma se va
corrisposta “a consuntivo”?) e la condanna ad un risarcimento
dei danni in misura fissata nei Contratti Collettivi o in quello individuale.
- La misura della indennità,
se non fissata dai CCNL, non potrà essere inferiore a quella già
indicata dal D.M. 10.3.2004: il 20% della retribuzione prevista dal CCNL di
Categoria applicato in azienda.
- La indennità non è
computabile in alcun istituto di Legge o Contrattuale (TFR; mensilità
aggiuntive; etc. etc.);
- E’ consentito al lavoratore
disponibile la integrazione della contribuzione versata dal datore sino a
concorrenza della retribuzione convenzionale (secondo criteri a fissarsi da
un futuro D.M.).
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Il quesito che a questo punto deve
porsi l’interprete è però il seguente: quale tipo di sanzione
dovrà sancire le ipotesi di contratti in violazione della Legge? Vogliamo
riferirci in particolare alla stipula di contratti in casi non consentiti (art.
34, co. 1 e 2) o addirittura vietati dalla Legge, atteso che per altre ipotesi
di violazioni minori supplirebbe comunque il principio ex art. 1419 cod. civ,
II° co. (sostituzione delle clausole nulle con le corrispondenti norme di
Legge).
Ovviamente il quesito non riguarda
nemmeno le ipotesi di contratti “simulati” posti in essere in frode
alla Legge in quanto, in tali casi, la sanzione sarebbe la declaratoria di vigenza
del contratto dissimulato (art. 1414, II° co., C.C.).
La risposta al quesito non è
agevole in quanto manca nel D.Lgs. 276 una qualsivoglia sanzione in via contrattuale
o amministrativa o penale per tali gravi, ontologiche violazioni; inspiegabile
e grave omissione, visto anche il diverso atteggiamento assunto dal Legislatore
per altre figure contrattuali previste nel medesimo D.Lgs. (v. ad es. l’art.
21, co. 4, per il contratto di somministrazione o l’art. 69, co 1, per
i contratto di co.co.co. non “ a progetto” che prevedono la trasformazione
dei contratti a tempo indeterminato; v. anche le sanzioni amministrative e penali
ex artt. 19 e 18).
Non è luogo questo per un
approfondimento Dottrinario; per chi scrive la inevitabile conseguenza di tale
omissione è la possibilità di una semplice declaratoria di nullità
del contratto ex art. 1418, I° co., C.C. con applicazione conseguente del
principio ex art. 2126 C.C. (conservazione degli effetti già realizzatisi).
Non ci sembra infatti sostenibile una tesi che proponga la trasformazione del
contratto anche in questo caso, in carenza assoluta di elementi testuali e di
sistema che autorizzino tale soluzione.
Siamo quindi costretti a giungere
alla conclusione che sostanzialmente non vi sia una effettiva e reale sanzione
per chi stipuli contratti in ipotesi non consentite o addirittura vietate dalla
Legge o dal CCNL. Egli infatti non rischierebbe altro se non il loro annullamento
senza ulteriori pregiudizi di sorta.
Avv.
Giuseppe Polito