ALPE
Associazione Liberi Professionisti Europei
Precisate le condizioni per la deducibilità integrale delle spese alberghiere e di ristorazione
L’Agenzia delle entrate torna a occuparsi delle novità che hanno interessato, negli ultimi mesi, la disciplina della determinazione del reddito di lavoro autonomo. I chiarimenti sono arrivati con la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, documento che raccoglie le risposte fornite dall’Amministrazione fiscale, in occasione di incontri con gli esperti della stampa specializzata, relative a quesiti concernenti l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, nel decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 e nella legge finanziaria 2007.
Le puntualizzazioni senz’altro più rilevanti sono relative alla deducibilità integrale delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, sostenute dal committente per conto del professionista, per lo svolgimento dell’incarico ricevuto, e addebitate da quest’ultimo in fattura (comma 5 dell’articolo 54 del Tuir, come modificato dal Dl n. 223/2006).
Nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, pur ribadendo la natura di compenso dei rimborsi spese, era stata precisata la sequenza di adempimenti necessari per poter dedurre integralmente l’importo, senza soggiacere al limite del 2 per cento previsto nella prima parte del comma 5 dell’articolo 54 del Tuir:
L’Agenzia delle
entrate ha ora specificato che l’inerenza del costo al reddito del committente
si manifesta soltanto a seguito dell’emissione della parcella da parte del
professionista, contente l’indicazione del rimborso spese.
Essendo condizione necessaria per la deducibilità integrale, da parte del
lavoratore autonomo, l’indicazione, nella fattura emessa dall’albergatore o dal
ristoratore, del professionista come beneficiario della prestazione, nel caso
di una prestazione resa nei confronti di più professionisti, nel documento
fiscale dovrà essere specificato quale parte del corrispettivo si riferisce a
ciascuno di essi.
E’ stato, infine, precisato che la norma ammette il professionista a dedurre
integralmente le spese alberghiere e di ristorazione nell’unica ipotesi in cui
esse siano state anticipate dal committente.
Se, invece, le stesse sono anticipate dal lavoratore autonomo e addebitate
analiticamente al committente, saranno deducibili nel limite del 2 per cento
dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Da segnalare che con la stessa circolare n. 11/E/2007 sono state fornite anche precisazioni in merito al trattamento fiscale cui sottoporre il corrispettivo percepito a seguito di cessione della clientela e di elementi immateriali, riferibili all’attività professionale. L’Amministrazione ha ricordato che:
Annamaria Crisconio da FiscoOggi