ALPE
Associazione
Liberi Professionisti Europei
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La
circolare con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla rivalutazione dei
beni d'impresa e delle aree fabbricabili
Testo:
L'Agenzia
delle Entrate ha emanato l'allegata circolare n. 18 che fornisce i primi
chiarimenti sulla riapertura, prevista dalla Finanziaria, dei termini per la
rivalutazione dei beni delle imprese risultanti dal bilancio relativo all'esercizio
in corso al 31 dicembre 2004.
Le questioni
di maggiore rilevanza trattate dalla circolare riguardano:
- in caso
di conferimento di azienda in neutralita' effettuato nel 2005, si ritiene
che il conferitario possa rivalutare, ovvero riallineare i beni oggetto di
conferimento, anche se figuravano iscritti nel bilancio del conferente relativo
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004
- nel
caso in cui alcuni beni siano illegittimamente esclusi, ci sara' la decadenza
dei benefici fiscali della rivalutazione per tutti gli altri beni appartenenti
alla medesima categoria omogenea. Tuttavia, il tempestivo versamento dell'imposta
sostitutiva, anche in sede di accertamento, produrra' il mantenimento degli
effetti fiscali della rivalutazione originariamente operata
- qualora
il bene rivalutato venga ceduto nel periodo di "sospensione", la
decadenza si verifica soltanto nell'ipotesi in cui la cessione dia luogo a
plusvalenze o minusvalenze; quindi, la decadenza non si verifica quando l'operazione
viene effettuata in neutralita', come per esempio nei casi di cessione infragruppo
di beni (articolo 123 del Tuir), e di conferimento d'azienda che contiene
beni rivalutati, effettuata in neutralita' (articolo 176 del Tuir).
- il
disallineamento derivante dalla prima applicazione degli Ias rileva anche
ai fini della disciplina del riconoscimento dei maggiori valori iscritti in
bilancio
- per
quanto riguarda infine la rivalutazione delle aree fabbricabili, l'operazione
e' consentita a condizione che siano inserite in un piano regolatore generale
approvato entro la data di chiusura del bilancio dell'esercizio in corso
al 31 dicembre 2004.
Possibile
il versamento a Luglio:
L’imposta
sostitutiva per le rivalutazioni dei beni e aree fabbricabili e per l’affrancamento
del saldo di rivalutazione potrà beneficiare del differimento al 20 Luglio
con la maggiorazione dello 0,4%. Nell’ultima circolare (n. 18/2006)
l’Agenzia delle Entrate non prende posizione in materia ma specifica
solo che la scadenza è quella del 20 giugno prossimo. Per l’affrancamento
del saldo attivo e per la rivalutazione delle aree fabbricabili, dove la norma
prevede la possibilità di pagamento in tre soluzioni l’Agenzia si limita
a precisare che il versamento della prima rata deve essere eseguito entro
il termine per il saldo delle imposte sui redditi.
Visualizza la Circolare del 13/06/2006 n. 18 dell'Agenzia delle Entrate