2 Marzo 2009, ore 08:50
Corte Costituzionale
Salve le "cartelle mute"

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 58/2009 depositata il 27 febbraio 2009, ha dichiarato manifestamente inammissibile nonché non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa che ha ritenuto nulle tutte le cartelle esattoriali prive del responsabile del procedimento successive al 1° giugno 2008.

di Maurizio Villani

Secondo la Corte Costituzionale, la normativa impugnata (articolo 36, comma 4 ter, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31 sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 97 e 111 della Costituzione) è da salvare in quanto lo Statuto del Contribuente all’art. 7 non prevede alcuna nullità in caso di mancata indicazione del responsabile del procedimento né la nullità, in mancanza di una espressa previsione normativa, può dedursi dai principi di cui all’art. 97 della Costituzione o da quelli del diritto tributario e dell’azione amministrativa. Sempre secondo la succitata sentenza della Corte Costituzionale, la legge impugnata non contiene una norma retroattiva, in quanto essa dispone per il futuro, comminando la nullità per le cartelle di pagamento prive delle indicazioni del responsabile del procedimento; stabilisce, poi, un termine a partire dal quale opera la nullità e chiarisce che essa non si estende al periodo anteriore.

Dunque, sempre secondo la Corte Costituzionale, la nuova disposizione non contiene neppure una sanatoria di atti già emanati, perché la loro nullità doveva essere esclusa già in base al diritto anteriore. In definitiva, la Corte Costituzionale ritiene corretta la normativa impugnata in quanto non sarebbe stato violato:

  • l’art. 3 della Costituzione, perché non è manifestamente irragionevole prevedere, a partire da un certo momento, un effetto più grave, rispetto alla disciplina previgente, per la violazione di una norma;

  • l’art. 23 della Costituzione, perché non viene imposta una nuova prestazione e, comunque, come più volte affermato dalla stessa Corte Costituzionale, non esiste un principio di irretroattività della legge tributaria fondato sull’evocato parametro, né hanno rango costituzionale, neppure come norme interposte, le previsioni dello Statuto del Contribuente;

  • gli artt. 24 e 111 della Costituzione, in quanto la disposizione impugnata non incide sulla posizione di chi abbia ricevuto una cartella di pagamento anteriormente al termine da essa indicato;

  • l’art. 97 della Costituzione, il quale non impone la scelta di un particolare regime di invalidità per gli atti privi dell’indicazione del responsabile del procedimento.

In ogni caso, seppur con la scarsità del tempo a disposizione per una approfondita riflessione, non ritengo accoglibili le tesi della Corte Costituzionale, basate sostanzialmente sul fatto che la norma dello Statuto del Contribuente non prevede tassativamente la nullità della mancata indicazione del responsabile del procedimento.

A tal proposito, mi preme rammentare che la stessa Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 377 del 09 novembre 2007, aveva stabilito e precisato “che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, Costituzione (si veda, ora, l’art. 1, comma 1, della legge n. 241, del 1990, come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull’azione amministrativa”); che, del resto, fin da epoca precedente l’entrata in vigore della legge n. 212 del 2000 recante lo Statuto dei diritti del contribuente, la Corte ha ritenuto l’applicabilità ai procedimenti tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 (ordinanza n. 117 del 2000, relativa all’obbligo di motivazione della cartella di pagamento)”. Alla luce delle suddette chiare e significative frasi era logico dedurre che la nullità era insita nella disposizione dello Statuto del Contribuente, tanto è vero che la stessa Corte non lo ha ritenuto “un inutile adempimento”, per cui sembra strano che oggi si rigettino tutte le eccezioni di incostituzionalità, ben prospettate dai giudici di merito rimettenti, sulla base di un generico formalismo che è contrario allo spirito della norma. In sostanza, non si riesce a comprendere le recondite motivazioni giuridiche che hanno spinto la Corte a rigettare tutte le succitate eccezioni di incostituzionalità, se non forse la preoccupazione di creare un serio e grave danno erariale allo Stato, il quale, in ogni caso, deve rispettare le norme così come le deve rispettare il cittadino-contribuente.

Se lo scopo dell'indicazione il responsabile del procedimento era quello di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma, della Costituzione, non si riesce a comprendere come, oggi, a distanza di oltre un anno dalla prima ordinanza della stessa Corte n. 377/2007, lo stesso art. 97 non sarebbe stato più violato in quanto non imporrebbe la scelta di un particolare regime di invalidità per gli atti privi dell’indicazione del responsabile del procedimento. Infatti, delle due l’una, proprio in riferimento al succitato art. 97 della Costituzione:

  • o l’indicazione del responsabile del procedimento sulle cartelle per assicurare tutte le finalità esposte dalla stessa Corte con l’ordinanza n. 377/2007 era necessaria e, di conseguenza, anche implicitamente, prevedeva un’ipotesi di nullità; altrimenti non si giustificherebbe la necessità dell’indicazione stessa proprio per raggiungere gli scopi più volte ribaditi dalla stessa Corte Costituzionale;

  • oppure, se l’art. 97 non impone la scelta di un particolare regime di invalidità degli atti privi del responsabile del procedimento, non si capisce per quale motivo sia stata scritta la precedente ordinanza n. 377/2007.

In conclusione, riservandomi maggiori approfondimenti sulla questione, oggi, la delusione non solo mia ma di tutti i contribuenti mi spingono a dire che le scelte politiche della Corte Costituzionale sono in netta contrapposizione con le scelte giuridiche fatte con la precedente ordinanza n. 377 del 09 novembre 2007 e, forse, in futuro, il tanto declamato rapporto di collaborazione tra fisco e contribuente subirà un notevole pregiudizio.

Corte Costituzionale, Sentenza 27 febbraio 2009, n. 58


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