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Tratto dal Gazzettiere del Professionista www.ilgazzettiere.it edito da www.init-italia.it

 

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - REGOLAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI TARDIVO O OMESSO PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DA PARTE DELLE IMPRESE A FAVORE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Redazionale: Il presente provvedimento contiene la disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative in ordine al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio.

Si stabilisce che la competenza ad irrorare la sanzione è della camera di commercio territorialmente indicata.

L'applicabilità della sanzione sorge al momento del tardivo od omesso pagamento del diritto annuale. A tal proposito si specifica che si parla di versamento in ritardo se effettuato nei 30 giorni successivi ai termini previsti; si ha, invece, omissione per ritardi superiori ai 30 giorni e per versamenti parziali.

Non è omesso il versamento eseguito presso una camera di commercio diversa da quella competente per territorio.

La sanzione amministrativa prevista va dal 10 al 100% dell'importo dovuto; il 10% sarà applicato per i pagamenti in ritardo mentre per l'omesso versamento l'importo minimo è del 30%.

Prima della constatazione della violazione, il soggetto debitore potrà avvalersi del ravvedimento. Se il pagamento viene effettuato nei 30 giorni dalla scadenza del termine si pagherà un ottavo della sanzione; se il pagamento viene effettuato entro un anno dalla scadenza del termine la sanzione sarà pari ad un quinto.

Per aversi la regolarizzazione del ravvedimento occorrerà versare contestualmente il diritto annuale, le sanzioni e gli interessi moratori. Per la prima applicazione, l'omesso versamento dei diritti degli anni 2001 e 2002 potrà essere regolarizzato entro il 20 luglio 2005 con la riduzione di un quinto. 

In caso di cessione d'azienda il cessionario è responsabile solidalmente con il cedente per il diritto annuale riferito all'anno in cui è avvenuta la cessione.

Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione è possibile presentare ricorso presso la commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il diritto alla riscossione si prescrive nei 5 anni dalla notifica dell'atto ma l'impugnazione dello stesso provoca l'interruzione dei termini. (Cinzia Pichirallo)


MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DECRETO N. 54 DEL 27 GENNAIO 2005 (G.U. n. 90 del 19-04-2005)

Oggetto: Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30, della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;

Visto l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale»;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, recante «Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

Visto l'articolo 5-quater, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27 il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 11283/04 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 dicembre 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24480 del 29 dicembre a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (d'ora in poi, camera di commercio), nel rispetto dell'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 2

Sanzioni amministrative

1. La sanzione amministrativa consiste nel pagamento, in favore della camera di commercio, di una somma di denaro in dipendenza delle violazioni previste dal presente regolamento e nella misura determinata in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. La sanzione pecuniaria è irrogata dalla camera di commercio competente per territorio, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Articolo 3

Violazioni in materia di diritto annuale delle camere di commercio

1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 2 si applica ai casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 359 dell'11 maggio 2001, recante «Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

2. Ai soli fini del presente regolamento, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1.

3. Ai soli fini del presente regolamento, i versamenti effettuati con un ritardo superiore al termine di cui al comma 2, o quelli effettuati solo in parte, si considerano omessi, limitatamente a quanto non versato.

4. Non si considera omesso il versamento eseguito in favore di una camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento di cui al comma 1.

Articolo 4

Misura della sanzione

1. La misura della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è compresa tra il dieci e il cento per cento dell'ammontare del diritto dovuto.

2. Le camere di commercio applicano la sanzione del dieci per cento nei casi di tardivo versamento.

3. Si applica una sanzione dal trenta al cento per cento nei casi di omesso versamento, tenendo altresì conto dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, l'Agenzia delle entrate comunica, ai fini del presente decreto, all'Unione italiana delle camere di commercio, i dati di cui all'articolo 1, comma f) del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, quali risultanti sia dalle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro il 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione stessa che dall'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione.

5. Con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'Unione italiana delle camere di commercio vengono regolate le modalità di fornitura delle informazioni di cui al comma 4, nonché il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, relativamente alla fornitura dei dati relativi alle operazioni di versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 e al rimborso delle spese da corrispondere all'Agenzia delle entrate.

Articolo 5

Concorso di violazioni e continuazione

1. Non sono applicabili le disposizioni dei commi 1, 2 e 3dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472, in materia di concorso tra tributi diversi.

2. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 6

Ravvedimento

1. In caso di violazione non ancora constatata, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1;

b) ad un quinto della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3 del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le violazioni non constatate, relative all'omesso versamento del diritto annuale di competenza degli anni 2001 e 2002, il termine per il ravvedimento di cui al comma 1, lettera b), scade il 20 luglio 2005.

3. Il pagamento della sanzione, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati sul diritto a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, devono essere eseguiti contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale.

4. Il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione contestuale di tutti i versamenti, di cui al comma 3.

5. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.

Articolo 7

Cessione di azienda

1. Fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto di cessione, il cessionario è responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento del diritto annuale e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione, e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti della camera di commercio competente per territorio.

3. Su richiesta dell'interessato, la camera di commercio competente per territorio è tenuta a rilasciare un certificato sull'esistenza di debiti a qualsiasi titolo, di procedimenti, in corso o già definiti, per l'irrogazione di sanzioni, in relazione ai quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato con esito negativo, o rilasciato oltre quaranta giorni dalla richiesta, ha pieno effetto liberatorio nei confronti del cessionario.

Articolo 8

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla camera di commercio competente per territorio, ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive integrazioni e modificazioni, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale, nelle misure previste dall'articolo 4 del presente regolamento, nonché nei casi di maggiore ammontare del diritto annuale accertato sulla base delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 9

Tutela giurisdizionale ed esecuzione delle sanzioni

1. E' ammesso ricorso contro il provvedimento di irrogazione della sanzione dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

2. La commissione tributaria può sospendere l'esecuzione delle sanzioni applicando le disposizioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado, la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, la camera di commercio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Articolo 10

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione.

Articolo 11

Sospensione dei pagamenti e compensazione

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti della camera di commercio competente per territorio, questa ha facoltà di sospendere il pagamento di quanto dovuto se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. Il provvedimento con il quale viene sospeso il pagamento è notificato all'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido entro trenta giorni dalla data del provvedimento stesso.

2. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o dalla decisione della commissione tributaria.

3. La sospensione del pagamento è revocata, qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto di contestazione o di irrogazione ovvero è adeguata, se una decisione della commissione tributaria determini in misura diversa l'importo dovuto.

4. In presenza di un provvedimento definitivo, la camera di commercio pronuncia la compensazione del debito e ne dà notifica all'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido entro trenta giorni dalla data del provvedimento stesso.

5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono impugnabili davanti alle commissioni tributarie, che possono disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa e gli interessi sono versati con le modalità previste per la riscossione del diritto annuale.

2. La camera di commercio può consentire, su richiesta dell'interessato, il pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in rate mensili fino ad un massimo di dieci. Il debito può essere estinto in un'unica soluzione in ogni momento.

3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 limitatamente agli anni 2001 e 2002.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.