PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

23/07/2005

Responsabilità solidale per il mancato pagamento dell'imposta di registro

Quesito

Egregio avvocato, le sarei grata se volesse aiutarmi a risolvere una questione.

In questi giorni, il concessionario mi ha notificato una comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca a seguito del mancato pagamento dell’imposta di registro a carico dell’acquirente al quale anni or sono ho venduto un terreno di mia proprietà.

Il concessionario mi ha detto che tale imposta deve essere pagata in quanto obbligata in solido.

Io sono disposta a pagare solo l’imposta senza sanzioni, né interessi.

Posso chiedere ciò al concessionario?

Vi è una norma che prevede tale possibilità?

Nella comunicazione, fra l’altro, vi è scritto che devo provvedere all’immediato pagamento oltre alle spese di iscrizione e di cancellazione dell’ipoteca.
Il tutto mi sembra un po’ troppo!

In attesa di una sua esauriente e completa risposta, come sua prassi, le porgo distinti saluti.
Prov. Roma

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, premesso che nel caso da Lei segnalato sussiste la responsabilità solidale per il mancato pagamento dell'imposta di registro, Le faccio presente che:

- per eventuali opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi deve rispettare tassativamente le condizioni previste dall'art. 57 D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, come sostituito, con effetto 01 luglio 1999, dall'art. 16 D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999;

- in ogni caso, il concessionario non può mai rifiutare il pagamento parziale e sulla somma incassata deve sempre rilasciare regolare quietanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.P.R. n. 602/1973, come modificato, con effetto 01 luglio 1999, dall'art. 37 D.Lgs. n. 46/1999;

- infine, per quanto riguarda l'iscrizione di ipoteca, il concessionario deve rispettare l'art. 77 D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 16 D.Lgs. n. 46/1999 e dall'art. 1, comma 1, lett. o), n. 1, del D.L. n. 193 del 27/04/2001; sul punto l'Agenzia delle Entrate ha emanato le Circolari n. 52/E dell'01/10/2003 e n. 46/E del 16/11/2004.

Quanto agli effetti dell'ipoteca iscritta dal concessionario, si precisa che essa attribuisce i diritti previsti dall'art. 2808 c.c.; occorre, tuttavia, rammentare che, ai sensi dell'art. 2916, punto 1, c.c., nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento.

Infine, per la cancellazione dell'ipoteca, bisogna rispettare gli artt. 2882 e ss. c.c..

Distinti saluti.