PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/09/2005

Rimborso dell'IVA pagata sull'immobile

Quesito

Preg.mo Avv. Maurizio Villani, manifestandole il nostro apprezzamento per la sua alta professionalità in materia giuridica tributaria costantemente seguita attraverso il suo sito, siamo oggi a sottoporle il seguente quesito che a tutt'oggi non ha trovato soluzione alcuna.

La scrivente società s.a.s. codice attività 70200 operante dal 1985 nel settore edile e della gestione immobiliare dei propri immobili, ha acquistato nel 2003 un immobile categoria D/8, attualmente locato all'INPS, pagandolo per il prezzo di euro.......+Iva 20%.

Orbene, a Maggio 2004 la società ha richiesto il rimborso anticipato dell'IVA, ma a distanza di ben 16 mesi l'Agenzia delle Entrate di Bari, solo oggi, ci negherebbe il rimborso (uso il condizionale perchè la pratica è ancora in itinere) dell'IVA pagata sull'immobile (da noi considerato strumentale per natura), adducendo (con loro richiamo alle sentenze di Cassazione N.2934/96 - 7307/03 - 3649/98) che l'immobile non è strumentale in quanto non direttamente impiegato nel processo produttivo, bensì autonomamente produttivo di reddito in quanto locato a terzi.

Pertanto, data la rilevanza e la complessità della materia, Le chiediamo un suo onorevole parere in merito.

Le segnaliamo, tuttavia, che il presente quesito riveste per noi carattere d'urgenza dovendo il giorno 22 c.m. avere un incontro con l'Agenzia delle Entrate per la definitiva risoluzione.

Nel ringraziarla anticipatamente, porgiamo i più distinti saluti.
Prov. Bari

Parere

Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

1) L'art. 30, comma 2, DPR n. 633/72 prevede la possibilità di chiedere in tutto o in parte il rimborso IVA limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili (lett. c).
A tal proposito, per individuare i beni ammortizzabili bisogna fare riferimento, secondo la risoluzione ministeriale dell' 11 luglio 1996 n. 113/E, alle disposizioni normative in materia di imposte dirette di cui al DPR n. 917 del 22/12/1986, come modificato, a far data dall'01/01/2004, dal D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003.

2) Di conseguenza, bisogna fare esclusivo riferimento all'art. 43, comma 2, DPR n. 917/86, che stabilisce che gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano a tutti gli effetti strumentali per natura, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato.

3) Sono da considerare sempre beni strumentali per natura tutti quei cespiti strutturalmente classificabili nelle categorie catastali A/10, B, C, D, E e quindi uffici, magazzini, capannoni, opifici, come nel caso specifico da Lei segnalato, dove l'immobile è classificato D/8. Non rientrano, invece, in tale classificazione gli immobili classificabili come abitazioni ricomprese nella categoria catastale A, tranne gli A/10, e nella categoria C/6, qualora il box costituisca pertinenza dell'abitazione.

4) La giurisprudenza richiamata dall'ufficio, secondo me, non è pertinente al caso specifico da Lei segnalato; viceversa, la Commissione Tributaria Centrale - Sez. 18 - con la decisione n. 3053 del 06/06/1996 e la Corte di Cassazione - Sez. I - con la sentenza n. 6378 del 05/06/1991 hanno riconosciuto il carattere di strumentalità di un immobile di una società di gestione immobiliare che ha come oggetto la locazione a terzi dei propri immobili.

5) Di conseguenza, ritengo pienamente corretta la richiesta di rimborso IVA da Voi effettuata.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.