PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

05/11/2005

Auto in comodato da socio srl

Quesito

Carissimo avvocato le vorrei porre il seguente quesito.

Il socio di una srl può dare in comodato gratuito la sua auto alla società.

In questo caso la società può detrarre il 50% dei costi.

Le chiedo:

1) ci sono limiti ai costi deducibili; l'auto può essere di qualsiasi cilindrata?

2) l'auto deve essere intestata alla società?

3) che costi può detrarre la società ed esempio di contratto di comodato?

Prov. Trapani

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Il contratto di comodato è disciplinato dagli artt. 1803 – 1806 del Codice Civile ed è un contratto in cui una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, garantendone un uso determinato per un periodo di tempo specificato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Non è previsto alcun corrispettivo per l’utilizzo della cosa, poiché il comodato è 'essenzialmente' gratuito (art. 1803 c.c., secondo comma).

Le parti interessate da questa tipologia contrattuale sono due:
- il comodatario, cioè colui che dà il bene in uso;
- il comodante, cioè colui che utilizza il bene concesso.

Il rapporto che si crea tra i due soggetti è di tipo personale, non è quindi possibile che il comodatario conceda ad un terzo il godimento della cosa in suo possesso, senza il previo consenso del comodante.

Dalla disciplina in esame non emerge alcun limite e, quindi il contratto di comodato di un bene di proprietà del socio nei confronti della società è possibile.
In questo caso, però, la società non deduce alcun costo per il noleggio e deduce i costi relativi all’utilizzo del mezzo, che tramite il contratto di comodato, è divenuto bene strumentale all’attività d’impresa, al 50% come previsto dall’art. 164 del nuovo T.U.I.R. (ex art. 121 bis D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, introdotto nel corpo del Tuir dall’art. 17, commi 1, 2 e 3, della legge n. 449 del 27/12/1997), in vigore dal 1° gennaio 2004, così come modificato dal D. Lgs. n. 344 del 12/12/2003.

L’art. 164 del nuovo Tuir definisce i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese e stabilisce, al comma 1, lett. a), n. 1 che le spese e gli altri componenti negativi relativi alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli sono interamente deducibili per le imprese, nel caso in cui gli stessi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Si considerano strumentali i veicoli utilizzati in attività che non possono essere esercitate senza gli stessi.

In tutti gli altri casi la deducibilità è consentita in misura limitata.

In base alla lett. b) dell’art. 164 del Tuir, le spese e ogni altro componente negativo relativo all’utilizzo di autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) dell’art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada), ciclomotori e motocicli, sono deducibili nella misura del 50%.

Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Al contrario di quanto previsto per i lavoratori autonomi (per i quali la deduzione è possibile per un solo veicolo), per le aziende non è stabilito alcun limite in riferimento al numero dei veicoli ammessi in deduzione, e ciò indipendentemente dalla natura giuridica rivestita dal soggetto che esercita l’impresa (imprenditore individuale, società di persone o di capitali).

In tali ipotesi, il costo ammortizzabile ai sensi dell’art. 102 del d.p.r. n. 917/86 (ex art. 67 vecchio TUIR) è riconosciuto in misura non superiore ad euro 18.075,99.

Si rammenta, altresì, che nel costo di acquisto da confrontare con il limite massimo di euro 18.075,99 devono essere compresi anche tutti gli oneri accessori di diretta imputazione tra i quali l’IVA non ammessa in detrazione, la tassa di immatricolazione e quella di 'messa su strada'.

Tale precisazione è contenuta sia nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37 del 13 febbraio 1997 sia nella Circolare n. 48 del 10 febbraio 1998.

Nel caso da Lei sottoposto alla mia attenzione non è possibile dedurre dal reddito d’impresa alcuna quota di ammortamento, in quanto per i beni ricevuti in comodato non vi è alcun costo cui fare riferimento.

Sono, invece, deducibili, sempre nella misura del 50%, i costi sostenuti per l’utilizzo e la gestione delle autovetture.
A titolo esemplificativo, rientrano in tale casistica, le spese sostenute per il carburante, il bollo, l’assicurazione, le manutenzioni e tutte le altre spese inerenti l’autovettura.

Per dedurre il costo relativo al carburante è necessario, comunque, avvalersi delle apposite schede carburante, disciplinate dal d.p.r. n. 444 del 10 novembre 1997, recante 'Norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione'.

Occorre, tuttavia, uno strumento probatorio che dimostri l’inerenza delle spese sostenute: per questo motivo è consigliabile, anche in mancanza di uno specifico obbligo, di procedere ugualmente alla registrazione del contratto.

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, è prevista l’assoluta indetraibilità di tutti i costi sostenuti per l’autovettura (carburante, riparazioni, manutenzioni, spese di autostrada, ecc). Si tratta, infatti, di un limite oggettivo alla detrazione, previsto dall’art. 19-bis 1, lett. d, d.p.r. n. 633 del 26/10/1972, rubricato 'Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi'.

La norma, invece, non fa alcun riferimento alla cilindrata dell’auto. Sul punto, tuttavia, la sopra citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/1998, nell’individuare i mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, statuisce che 'a differenza della disciplina precedentemente in vigore, è stato eliminato ogni riferimento alla cilindrata dei veicoli a motore e ogni distinzione in riferimento alla natura delle spese'.

Da tutto quanto sopra esposto emerge che è possibile il contratto di comodato di un bene di proprietà del socio nei confronti della società, ma con il limite della deduzione dei costi inerenti il suo utilizzo nella misura del 50%.

Distinti saluti.