Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
04/05/2004
Credito d'imposta - ammortamenti relativi a beni usati
Quesito
Nell'ambito della disciplina del credito d'imposta sugli investimenti di cui all'art. 8 legge388/2000 desideravo sapere se, a suo parere, per il calcolo dell'investimento netto occorre detrarre anche gli ammortamenti relativi a beni strumentali usati.
La circolare 41/E prevede di non considerare gli ammortamenti relativi ai beni esclusi di cui al paragrafo 6.2.3, nel quale non sono compresi i beni usati, i quali tuttavia sono esclusi dall'agevolazione per espressa previsione di legge.
Allora mi chiedevo se, dando un'interpretazione estensiva dello spirito della norma anche gli ammortamenti relativi ai beni usati possono non rilevare ai fini della determinazione dell'ivestimento netto.
Parere
In merito al quesito che mi ha posto, Le confermo quanto già detto.
In sostanza, premesso che il credito d'imposta è applicabile per l'acquisto di beni strumentali nuovi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 23/12/2000, è chiaro che il calcolo degli ammortamenti deve riferirsi ai suddetti beni nuovi; di conseguenza, bisogna escludere dal conteggio gli ammortamenti relativi a beni usati che, in quanto tali, non beneficiano del credito d'imposta.
Questo concetto è stato ribadito dalla circolare n. 41 del 18/04/2001 dell'Agenzia delle Entrate, al punto 6.5; il riferimento che la stessa agenzia fa al precedente paragrafo 6.2.3 è prettamente indicativo, in quanto trattasi di un caso particolare di esclusione del bene, ma ciò non deve essere inteso come unica ipotesi di mancato conteggio dell'ammortamento, perchè, altrimenti, si verificherebbe l'assurdo di considerare, ai fini dell'investimento netto, un calcolo degli ammortamenti riferito a beni che, invece, sono esclusi dal credito d'imposta stesso.
E ciò non è possibile, altrimenti si potrebbero sollevare eccezioni di incostituzionalità, anche riferite all'art. 53 Cost., in tema di capacità contributiva.