PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

04/05/2004

Impresa familiare e credito d' imposta

Quesito

Visto la sua autorevolezza in materia le chiedo aiuto per il seguente problema che cercherò di sintetizzare al meglio:

Due coniugi in regime di comunione legale, stipulano atto di impresa familiare dopo il matrimonio (lui titolare al 51% lei solo collaboratrice al 49%) ed esercitano attività di commercio al dettaglio in un minimercato.

Acquistano nel 1998, due distinti fabbricati il cui piano inferiore di entrambi viene trasformato in locale commerciale e di conseguenza accatastato come C/1.

Nel 2002 ristrutturano il locale e nello specifico eseguono lavori di manutenzione straordinaria volta all'ammodernamento, alla ristrutturazione e potenziamento di impianti e precisamente spendono 5.000 euro per impianti elettrici, 10.000 euro per infissi e 20.000 euro per l' impresa che ha eseguito i lavori.

L'Agenzia locale delle Entrate sta procedendo al taglio di dette spese al 50% in quanto l'immobile è posseduto dal titolare dell'impresa in regime di comunione legale con la moglie e pertanto secondo loro rilevano solo al 50%. Mi chiedo a cosa serve la risoluzione 55/E e la circolare 41/2001 al punto 6.2.1.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

La risoluzione n. 55/E del 04/03/2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, ha, preliminarmente, chiarito la circostanza che, anche se le spese sono riferite a beni detenuti a titoli diverso dalla proprietà, ciò non esclude, in linea di principio, che le stesse spese possano rilevare ai fini dell'agevolazione in questione, essendo preliminare alla soluzione del caso soltanto il verificarsi di un corretto trattamento contabile.

Infatti:

1) i costi possono essere sostenuti anche su beni non di proprietà dell'impresa; in quest'ipotesi, secondo corretti principi contabili, sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce 'altre immobilizzazioni immateriali' se non sono separabili dai beni di terzi a cui accedono, ossia non possono avere una loro funzionalità. In questo caso, tali investimenti, anche se hanno natura incrementativa, non sono agevolabili ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388/2000, in quanto non costituiscono beni, ma meri costi;

2) invece, le spese che si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità perchè possono essere rimossi dall'utilizzatore e possono avere una possibilità di utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono, queste spese incrementative sui beni di terzi sono contabilizzate tra le 'immobilizzazioni materiali' e, di conseguenza, sono agevolabili ai sensi dell'art. 8 cit., in quanto costituiscono beni materiali e non dei meri costi.

Pertanto, alla luce dei chiarimenti ministeriali sopra esposti, il recupero che l'ufficio intende fare nella misura del 50% è totalmente illegittimo.