PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

14/05/2004

Proroghe ai condoni fiscali - parte II

Quesito

Innanzitutto la ringrazio per il parere espresso (parere: ), avere un valido conforto professionale è sicuramente rincuorante.

Stamane ho abbozzato una raccomandata da indirizzare all'Agenzia locale.

Penso di poter invocare l'errore scusabile come giustificazione del tardivo pagamento.

Anche se le Circolari dell'Agenzia associano l'applicazione di tale fattispecie solo ad un errore sul calcolo del quantum per obiettiva incertezza o particolare difficoltà nel determinarlo, credo che in sede di un eventuale contenzioso possano essere delle scusanti anche la mancata chiarezza o le omissioni della stessa Agenzia nel pubblicizzare le scadenze dei pagamenti.

Io personalmente ho fatto affidamento sullo scadenzario del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate che non ancora è stato aggiornato in merito.

Infatti alla casella in cui riporta la data per il versamento residuo a saldo, compare la dicitura di 'data in via di definizione'.

Inoltre, pur di rientrare in qualche modo nell'errore scusabile sul quantum, voglio giustificarmi dicendo che, avendo effettuato il versamento dell'80% in data 12/5 (il termine fu prorogato) e non in data 16/4 (data della mia sottoscrizione dell'adesione alla proposta del concessionario, nonchè iniziale termine ultimo), ero incerto se per quel frangente di tempo avrei dovuto versare somme aggiuntive.

Le sembrano assolutamente vane come giustificazioni?

So benissimo che l''ignorantia legis non excusat', ma devo pure arrampicarmi in qualche modo!!!

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

In effetti, le continue proroghe ai condoni fiscali hanno creato e stanno creando confusione e disorientamento tra i professionisti ed i contribuenti, in quanto il legislatore in questa materia ha voluto totalmente ignorare i prinicipi dello Statuto del Contribuente circa la chiarezza e la comprensibilità della normativa fiscale.

Infatti, con l'ultima proroga, per quanto riguarda l'art. 12 della legge n. 289/02, è stato prorogato il termine per sottoscrivere l'atto di definizione con cui ci si impegna verso il concessionario a valersi della definizione agevolata con il pagamento del forfait del 25%, pagando contestualmente almeno l'80% delle somme dovute; in ogni caso, rimaneva fermo il termine del 16 aprile 2004 per il pagamento del residuo.

In sostanza, entro il 16 aprile si doveva pagare l'intero importo dovuto.

Soltanto per i contribuenti che non avevano eseguito, al 25 giugno 2003, alcun versamento, il residuo importo potrà essere versato entro il 18 aprile 2005, maggiorato degli interessi legali a partire dal 17 ottobre 2003.

Indubbiamente, questa situazione allucinante, che crea incomprensibili disparità di trattamento costituzionalmente censurabili, in quanto penalizza chi sino ad allora aveva scrupolosamente rispettato la norma, potrà essere contestata in sede contenziosa.