PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

26/05/2004

Recuperare il credito d'imposta

Quesito

Sono un ragioniere commercialista, sono stato ad un seminario di lavoro durante il quale il dr. Vito Dulcamare ci ha parlato del suo sito, fornitissimo in consulenza tributaria, ed in particolare per i crediti di imposta.

Inoltre, approffitando della sua competenza, Le volevo sottoporre i seguenti quesiti per togliermi i residui dubbi.

1) Vi è una qualche possibilità per recuperare il credito d'imposta, non richiesto preventivamente (non è stata trasmessa nussuna comunicazione) relativo ad un investimento avviato a novembre 2003 (acquisto di macchinario con Sabatini) da parte di una società in Campania? (Penso di no)

2) Sempre in Campania, un azienda agricola richiede un credito imposta a giugno 2003 per l'acquisto di un macchinario (trattrice agricola che compra a luglio), il quale gli viene regolarmente concesso, a seguito di trasmissione telematica, dal Centro di Pescara dell'Agenzia dell'Entrate.
Dopo l'acquisto del bene ci si rende conto che per il credito imposta si doveva presentare domanda a valere sui fondi POR alla Regione Campania, che nel frattempo aveva chiuso il bando.

Nel frattempo in attesa di una riapertura del bando POR l'azienda non ha utilizzato il credito già assegnato.

Vi è la possibilità di utilizzare il credito già assegnato senza la preventiva domanda POR alla regione?

Vi è la possibilità di recuperare il credito d'imposta già assegnato per l'investimento già fatto, dopo la riapertura del bando da parte della regione?

Non so se tali pareri sono e/o devono essere a pagamento, in tal caso mi faccia sapere.

Le faccio i complimenti per la chiarezza di esposizione e la competenza, e cordialmente saluto.

Parere

In merito ai quesiti che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

1) L'omessa preventiva istanza al Centro operativo di Pescara impedisce l'utilizzo del credito d'imposta, come, peraltro, da Lei opportunamente segnalato.

2) L'art. 62, comma 1, lett. e) ed f), della legge n. 289 del 27/12/2002 stabilisce che, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi, l'utlilizzo del credito è consentito nel rispetto dei limiti minimi e massimi pari, in progressione, al 20% e al 30% nell'anno di presentazione dell'istanza e al 60% e 70% nell'anno successivo ed infine al 100% nel terzo ed ultimo anno.

Di conseguenza, se non si rispettano le suddette percentuali si perde il diritto all'utilizzo del credito d'imposta.

Infatti, secondo il legislatore, l'investimento deve realizzarsi e svilupparsi necessariamente nei limiti temporali di cui sopra, indipendentemente dalla preventiva domanda Por alla Regione, anche se questa è determinante per l'inizo dell'investimento stesso.

La ringrazio per i complimenti che ha voluto farmi e nel rinviarLa alla mia monografia sul tema nonchè all'inserto pubblicato su Pratica Professionale del Corriere Tributario Ipsoa n. 20/2004, che può interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it.