PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/12/2004

Credito d'imposta - l'errata indicazione del numero di partita IVA non invalida ed annulla l'istanza presentata

Quesito

L'agenzia delle entrate ha rilevato, durante un controllo sul credito d'imposta di cui all'art. 8 l.388/2000, l'errata indicazione del solo numero di partita IVA sul modello CVS, fermo restando la correttezza di tutti gli altri dati anagrafici e di quelli relativi agli investimenti, invalidando l'istanza e revocando il credito di imposta.

Si puo' ritenere la sola e semplice errata indicazione del numero di partita IVA una violazione meramente formale (c.m. 03.08.2001 n. 77/e) che non invalida ed annulla l'istanza presentata???

Prov. di Avellino

Parere

L'art. 62, comma 1, lett. a), della legge n. 289 del 27/12/2002 prevede l'invio del modello CVS per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'08/07/2002; con il suddetto modello, i contribuenti devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini.

Come può notarsi, non è assolutamente richiesta a pena di decadenza l'indicazione della partita iva, per cui è da ritenere totalmente illegittimo il recupero fiscale del credito d'imposta investimenti che intende operare la competente Agenzia delle Entrate.

Oltretutto, occorre ribadire il concetto che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo (art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997).

Inoltre, a titolo puramente informativo, si fa presente che lo stesso legislatore non ritiene inammissibile un ricorso alla competente Commissione Tributaria mancante del codice fiscale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

In sostanza, bisogna ribadire il concetto che la perdita del credito d'imposta investimenti si verifica solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, come nell'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 23/12/2000 e nell'art. 10, comma 1-bis, della legge n. 178 dell'08/08/2002.