PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

05/03/2005

La definizione automatica non è revocabile né è soggetta ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate

Quesito

Ill.mo avvocato, innanzi tutto mi complimento con lei e con il suo staff per tutta l'attività svolta, per l'iniziativa intrapresa e per la puntualità e precisione degli interventi nelle varie problematica che quotidianamente siamo costretti ad affrontare.

Passo al quesito.

Sono presidente del collegio sindacale di una spa, la società ha usufruito dell'articolo 9 della legge 289/2002 operando il condono tombale per le annualità 97/2001.

In seguito alla riapertura del condono stesso DL 143/2003 la società (o meglio il suo consulente) ha ritenuto operare il condono tombale anche per l'annualità 2002, versando in un'unica rata il relativo importo e presentando la relativa dichiarazione.

In tale contesto hanno ignorato che la società, nell'anno 2002 (per la prima volta nella sua storia ultra trentennale), ha riportato una perdita di 300.000 e, quindi, non hanno proceduto all'affrancamento.

Si chiede un suo illuminato parere sulla possibilità di ritirare e chiedere l'annullamento del condono tombale operato per l'anno 2002 visto che, appare improbabile affrancare ora la perdita e pagare in ritardo la relativa imposta anche nella considerazione di aver ignorato tale passaggio nella denuncia per il 2002.

La ringrazio per l'attenzione che vorrà dare al mio quesito.

. Bari

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che la definizione automatica non è revocabile né è soggetta ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 12, della Legge n. 289 del 27/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni, i cui principi generali sono applicabili anche all’art. 9 Legge n. 289/2002.

Oltretutto, l’art. 9 cit. comma 15, precisa che la definizione automatica non si perfeziona soltanto se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del succitato art. 9; in ogni caso, non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono soltanto come acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.