PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

16/03/2005

Se l’avviso di accertamento non è stato ritualmente notificato, la successiva cartella esattoriale sostituisce a tutti gli effetti l’atto impositivo

Quesito

Esimio Avv.Villani, interesso la Sua cortesia per chiederLe di esprimere, un sicuro prezioso, parere circa il seguente copioso quesito.

Premessa

cartella di pagamento, notificata in data 27/01/2004, presso la Casa Comunale, l'Agenzia delle Entrate di Palermo ingiungeva il pagamento dell'imposta IVA, per l'anno 1996, a seguito Accertamento Induttivo divenuto definitivo definitivo per mancanza di opposizione.

Lo scrivente ricorreva in giudizio, richiedendo altresì la sospensione, documentando la seguente situazione di fatto:

1) l'Avviso di Accertamento Induttivo era stato notificato a persona non convivente, nè tantomeno a persona conosciuta dal contribuente;

2) il Contribuente ha ritirato la cartella di pagamento, presso la Casa Comunale, in data 20/04/2004; da questa data ha fatto trascorrere i 60 gg. utili per proporre ricorso innanzi la competente Commissione Tributaria Provinciale di Palermo;

3) il Ricorrente, quindi, chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento in quanto si riferiva ad una annualità prescritta, in considerazione anche dal fatto che l'Avviso di Accertamento Induttivo non era stato regolarmente notificato.

La C.T. P. di Palermo, all'udienza per la trattazione della sospensione, accoglieva la richiesta del Ricorrente.

, in sede di trattazione nel merito del giudizio, la c.d. Commissione addiveniva alla seguente Sentenza: 'La Commissione dichiara inammissibile il ricorso'.

Quesiti:

1) Può il Ricorrente proporre ricorso avverso la Commissione Tributaria Regionale, in considerazione del mancato accoglimento di quello avanzato presso la C.T.P.?

2) Può il Ricorrente, in caso di risposta negativa al primo quesito, proporre reclamo avverso la Sentenza del Presidente della C.T.P., ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. N.546/92?

3) La tesi seguita dallo scrivente (Cartella di Pagamento notificata in data 27/01/04 presso la Casa Comunale, e dalla stessa ritirata dal Contribuente in data 20/04/2004, e da quest'ultima entro i 60 gg. ha proposto ricorso - perchè da quella data ha avuto conoscenza dell'atto) è supportata da precedenti Sentenze che possano essere utili per il fine di che trattasi?

RingraziandoLa sin d'ora, per la Sua sicura fattiva collaborazione, l'occasione mi è gradita per porgerLe i più referenti saluti.

Parere

Egr. Dott., in merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che può proporre appello alla Commissione tributaria regionale, logicamente contestando gli specifici motivi che hanno indotto i primi Giudici a dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo.

In ogni caso, tenga conto che, se l’avviso di accertamento non è stato ritualmente notificato, la successiva cartella esattoriale sostituisce a tutti gli effetti l’atto impositivo e, come tale, può essere contestata sia per la eventuale decadenza dall’azione accertatrice sia per il difetto di motivazione e sottoscrizione.

Distinti saluti