PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

11/06/2005

P.V. di constatazione

Quesito

Il 7 maggio 2002, un mio cliente, esercente l'attività di bar, riceve la visita della G. di F. per procedere ad una verifica fiscale.

Il 26 giugno 2002, presso la caserma della G.di F. viene redatto il P.V. di constatazione, nel quale - prima di apporre la firma – l'Amministratore contesta l'illegittima acquisizione di alcuni documenti da parte dei verificatori, in quanto non hanno rispettato i limiti posti dal 3° comma dell'art. 52 DPR 633/1972
....omissis.. i verificatori, hanno aperto la borsetta personale di proprietà della cassiera...omissis.. dipendente della società, nella quale oltre ai documenti personali (chiavi, denaro, ricette mediche, documenti di riconoscimento) hanno trovato dei foglietti di carta, nei quali, a dire della cassiera, registrava le differenze di cassa riscontrate nelle chiusure giornaliere....

L'Amministratore si riserva, altresì, di inoltrare denuncia di abuso di potere al Garante del contribuente (non ancora effettuata).

In considerazione che sono trascorsi tre anni e l'Ufficio non ha ancora emesso l'accertamento, desidero conoscere il tempo massimo che ha l'Ufficio per formalizzare tale atto.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che:

- innanzitutto, ha fatto bene l’amministratore a contestare tutte le irregolarità commesse in sede di verifica fiscale, soprattutto dopo l’assurda sentenza della Corte di Cassazione – Sez. Trib. – n. 1286 del 26/01/2004 (in Guida Normativa del Sole24Ore n. 37 di venerdì 27/02/2004, pagg. 29 e ss.), in base alla quale, se il contribuente assiste in silenzio alla verifica, implicitamente accetta le conclusioni del Fisco; oltretutto, occorre sapere, per evitare spiacevoli sorprese, che il contribuente in sede di verifica fiscale ha diritto a non dire nulla e a non firmare né i processi verbali giornalieri né il processo verbale conclusivo di constatazione, di cui però ha sempre diritto ad avere copia;

- in ogni caso, l’ufficio deve rispettare il termine di decadenza di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per procedere all’accertamento, ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, e successive modifiche ed integrazioni, aumentato di due anni a seguito dei condoni fiscali, logicamente nei casi tassativamente previsti dalla Legge n. 289 del 27/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Distinti saluti.