PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

18/06/2005

Richiesta di rimborso dell'imposta pagata e non dovuta

Quesito

Egregio Avv. Villani avrei una problematica in materia di rimborso ILOR e vorrei avere un suo parere.

La società XY s.n.c. nel 1995 presenta all'Ufficio imposte richiesta di esenzione ILOR e contro il diniego dell'Ufficio ricorre in C.T.

Nel 2003 la commissione accoglie il ricorso.

Successivamente il ricorrente ha presentato all'Agenzia delle Entrate richiesta di rimborso dell'imposta (pagata e non dovuta) allegando, la sentenza della commissione ed i versamenti eseguiti.

Dopo vari colloqui, l'Ufficio ha richiesto copie dei bilanci di tutte le annualità ed alla data odierna ancora non ha provveduto ad accreditare le somme in quanto la sentenza della C.T. nulla dice in merito ad un eventuale rimborso.

La mia domanda è questa:
devo presentare un nuovo ricorso? (considerando che sono trascorsi 90 giorni), oppure, come devo procedere?

In attesa di risposta, le invio i più cordiali saluti ed un ringraziamento per la professionalità con cui svolge l'attività e di cui noi operatori del settore beneficiamo.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, per evitare di perdere ulteriore tempo, Le consiglio di proporre immediato ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’ufficio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546; a tal proposito, a puro titolo indicativo, Le segnalo la mia guida del contribuente su come ottenere subito i rimborsi, che può interamente e gratuitamente scaricare dal mio sito (Guida del contribuente con i consigli utili per ottenere sollecitamente i rimborsi fiscali).

Infine, Le faccio presente, per lo specifico caso da Lei prospettato, che la Corte di Cassazione – Sez. Trib. –, con l’importante sentenza n. 4425 del 02/03/2005 (in Guida Normativa del Sole24Ore n. 84 di venerdì 13 maggio 2005, pag. 21), ha chiarito che il contribuente che abbia chiesto ed ottenuto l’agevolazione fiscale ed abbia, nelle more del provvedimento dell’Amministrazione finanziaria di riconoscimento dell’esenzione medesima, versato direttamente l’imposta afferente al periodo di esecuzione, deve proporre la relativa istanza di rimborso entro il termine di 2 anni dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione, se tale giorno sia posteriore alla data del pagamento e, cioè, entro 2 anni dalla data del provvedimento che riconosce il diritto all’esenzione, restando in ogni caso escluso che possa trovare applicazione il diverso termine di decadenza di 18 mesi (oggi 48 mesi) dalla data del versamento di cui all’art. 38, comma 1, D.P.R. n. 602/73.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.