PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/10/2002

Chiarimenti sulla legge di bilancio

Quesito

Parere

In riferimento alla mail da lei inviatami in data 25/10/2002, procedo, di seguito, a dei chiarimenti sulla legge di bilancio.

Il bilancio preventivo, oggetto della legge di bilancio, è un documento contabile, ma con un forte contenuto politico, nel quale vengono rappresentate le entrate e le uscite che, nell'anno finanziario successivo, lo Stato prevede rispettivamente di incassare o di spendere, sulla base della legislazione vigente; la redazione del bilancio preventivo annuale è eseguita sia in termini di competenza che di cassa.

Esso viene predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base, per la parte delle uscite, delle previsioni di spesa dei vari Ministeri.

Viene approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato alle Camere per l'approvazione, che deve avvenire, con legge, entro il 31 dicembre di ogni anno.

La legge del Parlamento di approvazione del bilancio comporta un vincolo giuridico a carico del Governo, che è autorizzato, infatti, a provvedere soltanto a quelle spese che siano stanziate in bilancio e non ad altre.

Inoltre, viene redatto il bilancio pluriennale, giuridicamente non vincolante, di durata variabile da tre a cinque anni, nel quale si operano le previsioni, sia in entrata che in uscita, su un periodo più lungo e collegate a programmi e progetti di intervento nei diversi settori economici.

Esso viene aggiornato annualmente ed è strettamente connesso al bilancio annuale, al quale lo lega un rapporto di necessaria coerenza.

La legge finanziaria, infine, è uno strumento che consente di apportare alla legislazione di entrata e di spesa vigente quelle correzioni ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di politica economica del Governo.

Poiché l'art. 81.3 Cost. vieta che con la legge di bilancio vengano stabiliti nuovi tributi e nuove spese, l'obiettivo perseguito con l'introduzione della legge finanziaria è stato quello di dotare il Governo (e il Parlamento) di uno strumento normativo che, approvato immediatamente prima della legge di bilancio, consentisse di operare le variazioni, in entrata e in uscita, ritenute necessarie e riportabili nella legge di bilancio, approvata immediatamente dopo, senza incorrere nel divieto costituzionale prima richiamato.

In sintesi, dunque, gli atti attraverso i quali il Governo formula la manovra di bilancio e che sono sottoposti all'approvazione parlamentare sono: il bilancio annuale, il bilancio pluriennale e la legge finanziaria.

L'intervento del Parlamento con riferimento a tali atti è tutt'altro che meramente formale, di mera ratifica delle proposte governative, potendo esso, sia pure nei limiti fissati dalle relative norme dei regolamenti parlamentari, apportare emendamenti al testo presentato dal Governo.

Spero di aver chiarito i suoi dubbi.