PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

30/08/2002

Detrazioni per carichi di famiglia

Quesito

Parere

In riferimento al Suo quesito, Le faccio presente che l’art. 12, primo comma, lett. b), D.P.R. 22/12/1986 n. 917, per le detrazioni per carichi di famiglia, prevede, tassativamente, i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.

Il Ministero delle Finanze, con la C.M. 226/E-5-2358 del 29/12/1994, ha chiarito che per i figli naturali non riconosciuti dall’altro genitore, per i figli naturali riconosciuti anche dall’altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente, per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente spetta la detrazione in misura doppia se questi è coniugato, sia pure con un soggetto diverso dall’altro genitore, o non è legalmente ed effettivamente separato; se, invece, il genitore non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio spetta la detrazione per il coniuge a carico e per gli altri figli la detrazione spetta in misura doppia.

Questa, purtroppo, è la situazione legislativa al momento per cui, se non intervengono modifiche, l’unica strada da intraprendere è l’eccezione di incostituzionalità in sede contenziosa, anche se le speranze di successo sono assai limitate.

Distinti saluti.