PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

08/04/2004

Condono omessi versamenti

Quesito

Una società ha presentato condono tombale 97-2001 e 2002 pagando i relativi importi.

Vorrebbe presentare il condono art. 9 -bis per iva 2001 non versata .

Nel redigere il quadro E degli omessi versamenti ci siamo accorti di non aver indicato nel quadro VL al rigo 29 relativo alla dichiarazione iva 2001 (UNICO 2002) l'importo di 7.000.000 relativa al versamento iva del I° trimestre 2001.Dal modello UNICO risulta quindi la seguente situazione:
IVA I° trimestre 21.095.000
IVA II° trimestre 27.224.000
IVA III° trimestre 29.032.000
IVA ANNUALE 66.364.000

Non avendo ancora ricevuto Comunicazione relativa al controllo automatizzato da dove poter evincere il minor debito come dobbiamo comportarci ai fini del condono art. 9-bis ? Occorre indicare al codice 6099 l'importo dichiarato e non versato o quello effettivo tenendo conto della mancata indicazione del versamento di £. 7.000.000.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

La legge n. 350 del 24/12/2003 (c.d. Finanziaria 2004) ha ampliato, di fatto, la portata dell'art. 9-bis, comma 1, della legge n. 289 del 27/12/2002, in quanto la definizione degli omessi o tardivi versamenti è ora subordinata alla sola circostanza che il termine per il pagamento dei medesimi versamenti sia scaduto al 1° gennaio 2004, indipendentemente dalle risultanze delle dichiarazioni annuali presentate entro il 31/12/2002, come era previsto nell'originario art. 9-bis, comma 1, prima delle succitate modifiche; ne consegue, ad esempio, che oggi può essere definito anche l'omesso versamento dell'acconto IVA, dovuto entro il 27/12/2003 (così come chiarito dalla circolare n. 7/E del 18/02/2004, paragrafo 4, pagg. 31-32, dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso).

Alla luce delle modifiche normative come sopra indicate, risulta chiaro, secondo me, che non è necessario tenere conto delle dichiarazioni ma l'importante è indicare l'importo dichiarato e non versato, soprattutto tenendo conto dello spirito della norma, che è quello di consentire la sanatoria dell'omesso versamento.