Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
16/04/2004
Credito d'imposta art.8 L.388/00 - limiti di utilizzo
Quesito
Egregio Avv.Villani Le sarei grata se potesse aiutarmi a risolvere un problema di interpretazione sulla cir.32/E del 3/6/03 e tal fine le espongo il caso.
La società X snc ha usufruito del credito art.8 L.388/00 per lavori in economia pluriennali, di cui una parte già realizzata al 31/12/2002 e un'altra da realizzare sino al 31/12/2006.
Nel mod. CVS ha indicato nel quadro B sez.I il residuo credito maturato sino al 31/12/2002 e non utilizzato di E 153, nella sez.II ha indicato l'ammontare totale dell'investimento totale da realizzare dal 2003 al 2006 e il credito relativo a questo investimento pari a E 165.831.
La circolare n.32/E del 3/6/03 ha chiarito al paragrafo 4 come calcolare il limite di utilizzo massimo (2003=10%, dal 2004 al 2006=6%) per i soggetti che hanno indicato nel mod. CVS un investimento da realizzare: '...per ciascun anno, sull'intero credito spettante fino al 31/12/2006..' quando poi segue facendo un esempio parrebbe considerare come base di calcolo su cui applica le % il valore '...indicato nella comunicazione crediti da utilizzare..'.
Mi chiedo se nel mio caso specifico la base di calcolo sia E 153 oppure E 165.831 a prescindere poi dalla effettiva utilizzazione che è ben chiarita nella circolare.
Potrebbe essere così cortese da farmi conoscere il suo parere?
Parere
In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.
1) Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 02/04/2003, all'art. 1, stabiliva la misura massima del 10%, per l'anno 2003, e del 6%, per gli anni successivi; poi, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2003 ha elevato la percentuale al 49% per il solo anno 2003, per gli investimenti realizzati sino alla data del 31/12/2002, lasciando inalterata la percentuale del 6% per gli anni dal 2004 al 2006.
2) L'art. 62, primo comma, lett. a), della legge n. 289 del 27/12/2002 ha stabilito che i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'08/07/2002 dovevano comunicare al Centro operativo di Pescara, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2003, il contributo conseguito automaticamente, utilizzando il modello CVS.
3) La circolare n. 32/E del 03/06/2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - al paragrafo 4, pag. 23, ha precisato che dalla data di ripresa degli utilizzi (10 aprile 2003) i soggetti di cui al precedente numero 2) potevano utilizzare in compensazione il credito maturato in misura non superiore ad un importo del credito che risulta, per ciascun anno, dall'applicazione delle percentuali al credito d'imposta complessivamente indicato nella comunicazione CVS (come esposto nei precedenti numeri 1 e 2).
In ogni caso, l'utilizzo dei crediti d'imposta, indicati nella comunicazione CVS, è possibile solo se il credito stesso è maturato, cioè solo se l'investimento da cui esso scaturisce risulta realizzato, secondo le consuete regole di cui all'art. 75 del TUIR.
Nell'ipotesi in cui gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno diano diritto ad un credito d'imposta minore, il beneficiario potrà utilizzare la differenza nell'anno successivo, a condizione, ovviamente, che tale parte di credito sia maturata, cioè corrisponda ad investimenti effettivamente realizzati.
Nell'esempio riportato nella circolare ministeriale, si ipotizza il caso di un soggetto che, in relazione ad un investimento pluriennale, abbia indicato nella comunicazione crediti da utilizzare per un ammontare complessivo pari a 20.000 euro.
Ne segue che, per l'anno 2003, il soggetto beneficiario potrà utilizzare il credito spettante per un ammontare non superiore a 2.000 euro (pari al 10% di 20.000 euro); la suddetta circolare non prende in considerazione la maggiore percentuale del 49% perchè precedente al succitato decreto del 06/08/2003.
Nell'ipotesi in cui gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno 2003 diano diritto ad un credito d'imposta minore (in ipotesi, pari a 1.500 euro), il beneficiario potrà utilizzare la differenza (pari a 500 euro) nell'anno successivo, a condizione, ovviamente, che tale parte di credito sia maturata, cioè corrisponda ad investimenti effettivamente realizzati.
Per gli anni successivi al 2003, dovrà procedersi in maniera analoga, tenendo conto del limite massimo previsto, pari a euro 1.200 (6% di 20.000 euro), fino alla totale copertura degli utilizzi spettanti.
Di conseguenza, nel caso da Lei prospettato, la differenza del credito d'imposta, maturato sino al 31/12/2002 e non utilizzato, di euro 153 può essere riportata nell'anno successivo (2004), purchè non si superi il limite massimo del 6% del totale dell'investimento da realizzare sino al 31/12/2006.
In sostanza, nel conteggio da eseguire, si deve tenere conto solo ed esclusivamente dell'utilizzo del credito maturato, seguendo le regole di cui all'art. 75 del TUIR, entro però i limiti massimi (10% - 49%, per l'anno 2003, e 6%, per gli anni dal 2004 al 2006) da conteggiare sull'intero investimento da realizzare entro il 31/12/2006, così come indicato nel modello CVS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 1, lett. a), della legge n. 289/2002.
Infine, per una panoramica generale dell'istituto, La rinvio alla mia monografia sul tema dei crediti d'imposta, che può interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it.