PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/04/2004

Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 55/E del 04/03/2003 e n. 41/E del 18/04/2001 (beni materiali)

Quesito

Volevo un suo giudizio su una vicenda di una società di persone che ha utilizzato il credito d'imposta. La società che opera nel campo dell'abbigliamento decide di aprire una nuova unità locale e di ristrutturarne un'altra già esistente sfruttando la possibilità della legge 388.

Sui due negozi fa lavori di pitturazione, impianti elettrici, pavimentazione, acquisto mobili ecc.

L'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme viene a verificare la corrispondenza del credito richiesto e osserva che la risoluzione del 04-03-2003 n. 55/E ha stabilito che le spese di pitturazione, interventi edilizi, impianti non sono agevolabili in quanto il locale non è di proprietà della società ma è in locazione.

Quindi le spese non avendo una loro autonoma funzionalità, non possono essere rimossi dall'utente e di conseguenza non hanno diritto al credito.

Volevo un suo parere su quando sostenuto dall'ufficio che cita una risoluzione datata 2003 a ben due anni di distanza dall'investimento effettuato e se poteva darmi qualche riferimento per contrapporlo alle considerazioni dell'ufficio.

Stiamo parlando di un credito che si aggira intorno ai 100.000 euro che l'ufficio vorrebbe riprendere interamente a tassazione.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

L'Agenzia delle Entrate di Lamezia Terme, secondo me, non solo ha male interpretato l'art. 8, comma 2, della Legge n. 388 del 23/12/2000 ma, soprattutto, ha male interpretato le risoluzioni della stessa Agenzia delle Entrate n. 55/E del 04/03/2003 e n. 41/E del 18/04/2001 (paragrafo 6.2.1 - beni materiali).

Infatti, la prima risoluzione sopracitata (n. 55/E) chiarisce che sono oggettivamente agevolabili gli investimenti che consistono in spese di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione e si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita utile; si tratta di spese che, secondo i corretti principi contabili, sono suscettibili di essere capitalizzate e, quindi, iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, da distinguere da quelle di semplice manutenzione ordinaria imputabili direttamente a conto economico.

I costi in esame possono essere sostenuti anche su beni non di proprietà dell'impresa, quali ad esempio quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione; in quest'ipotesi, secondo i corretti principi contabili, sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce 'altre immobilizzazioni immateriali' se non sono separabili dai beni di terzi a cui accedono, ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità.

Oltretutto, con la seconda circolare sopracitata (n. 41/E), la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono ricompresi nell'agevolazione il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti, e, quindi, anche la realizzazione d'impianti generici, realizzati con nuovi progetti, che costituiscano un bene autonomo rispetto al vecchio impianto e non rappresentino meri interventi di manutenzione ordinaria di quelli preesistenti.

Il concetto di 'autonomia' non deve essere inteso nel senso materiale del termine, cioè che le suddette spese debbano essere scorporate materialmente dal bene cui sono dirette, ma nel senso tecnico della parola, cioè che trattasi di spese che danno valore aggiunto al bene principale e non rappresentano semplici manutenzioni ordinarie, che in quanto tali non costituiscono beni ma meri costi, non agevolabili ai sensi del succitato art. 8 della Legge n. 388/2000.

In definitiva, secondo me, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la società di persone ha diritto al credito d'imposta, così come da Lei segnalato.

In ogni caso, per una panoramica generale dell'istituto, La rinvio alla mia monografia sui crediti d'imposta, che può interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it.