PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

05/07/2006

Notifica ricorso tributario con inosservanza disposto art.20 comma 2 D.Lgs 546/92.

Quesito

Si chiede gentilmente di poter avere un parere sul seguente problema.

Nella mia qualità di difensore di un contribuente, notifico un ricorso all’Agenzia delle Entrate in difformità dell’art.20 comma 2 del D. Lgs n.546/92, spedendolo in busta chiusa anziché in plico raccomandato senza busta.

L’Ufficio con atto di costituzione in giudizio e relative controdeduzioni, preliminarmente eccepisce l’inosservanza del disposto di cui all’art.20 comma 2 D Lgs n.546/92, evidenziando che l’inosservanza delle forme indicate dall’art.20 comporta che il ricorso deve intendersi come non proposto ai sensi del medesimo articolo.

In merito a ciò, lo scrivente è del parere che:
1) la violazione della regola che prescrive che la spedizione a mezzo posta sia eseguita in plico raccomandato senza busta non prevede alcuna sanzione processuale, cioè nel processo tributario non è previsto un regime tipico di invalidità degli atti processuali, conseguentemente nessuna sanzione può essere applicata, dovendo osservarsi il principio di tassatività delle sanzioni processuali fissato dagli artt.156, 157 e 160 c.p.c..

2) La nullità della notifica tuttavia non può esser pronunciata quando l’atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato e ciò si verifica con effetto ex tunc nell’ipotesi di costituzione in giudizio del destinatario dell’atto e conseguente accettazione del contraddittorio; pertanto, anche alla luce della sentenza n°.18420 del 16/9/2005 la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ha statuito che vige il principio della sanatoria della nullità dell’atto se, in caso di notifica nulla ma non inesistente, il destinatario impugna l’atto notificato (nel caso dell’Agenzia, con la costituzione in giudizio e relative controdeduzioni), operando il principio del raggiungimento dello scopo.

In conclusione, secondo lo scrivente, il ricorso proposto, ancorché notificato in maniera difforme all’art.20 d. Lgs 546/92 si considera validamente proposto il giorno in cui ne viene effettuata la spedizione a mezzo posta (fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante) e non il giorno che l’Ufficio ha operato materialmente la protocollazione, operando il principio del raggiungimento dello scopo.

Si chiede di esaminare la ragionevolezza delle riflessioni fatte dallo scrivente ed eventualmente fornirmi ulteriori indicazioni a sostegno delle ragioni del contribuente da farsi nel ricorso che andrei a proporre alla Commissione Tributaria Regionale, ove la Commissione Tributaria Provinciale dovesse dare ragione all’Agenzia intendendo come non proposto il ricorso.

Si ringrazia anticipatamente per l’aiuto che verrà dato.
Prov. Nuoro

Parere

Egr. Dottore, in risposta al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.

L’art. 20, secondo comma, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone testualmente che 'la spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate'.
Le conclusioni cui Lei è pervenuto, circa la validità della notifica del ricorso effettuata in maniera difforme all’art. 20, D. Lgs., n. 546/1992, sono pienamente condivisibili, tenuto conto, altresì, della giurisprudenza sviluppatasi sull’argomento.

Tra le più interessanti, Le cito la sentenza n. 333 del 11/01/2005 con la quale la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sull'inquadramento giuridico delle prescrizioni contenute nel D. Lgs n. 546/92 in materia di adempimenti formali nella notificazione degli atti processuali nel processo tributario (artt. 16, 20, 53), in relazione all'onere di notificare l’atto a mezzo posta in piego aperto senza busta.
I Giudici di legittimità - relativamente alla irrituale notificazione di un atto d’appello - hanno stabilito che la notificazione dell’atto a mezzo posta in busta chiusa non comporta inesistenza della notificazione, bensì semplice irregolarità sanabile con la costituzione in giudizio della controparte.
Più precisamente, considerato che la norma contenuta nell’art. 20 cit. non fa discendere alcuna specifica sanzione di inammissibilità dell’azione dalla violazione di tale precetto, nel silenzio del Dlgs n. 546 del 1992 - spiegano i Giudici di legittimità - bisognerà rifarsi ai principi generali in materia di invalidità degli atti previsti dal Codice di procedura civile. L'art. 156, comma 3, c.p.c. afferma che, in caso di nullità degli atti, la stessa non possa essere pronunciata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
In altre parole, i Giudici di legittimità hanno chiarito che 'la verifica della configurabilità della categoria della inesistenza giuridica, deve procedere a partire dalla verifica degli eventuali effetti. Se un atto produce effetti giuridici (nella specie, la conoscenza dell’atto da parte del suo destinatario e la conseguente costituzione in giudizio), appare difficile sostenere la tesi della sua inesistenza, a causa della sua non perfetta rispondenza al modello legale imposto dal Legislatore'.

Nel caso specifico, la regolare costituzione in giudizio da parte dell’Ufficio, quale destinatario dell'atto processuale, ha permesso a detto atto di raggiungere il suo scopo, con la conseguenza che l'irregolarità non può inficiare la validità processuale della notifica.

Sempre la Suprema Corte, con sentenza n. 918, del 18/01/2006, nel chiarire che la notificazione si perfeziona alla data di spedizione dell’atto, ha affermato che tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta e non in piego, considerato che la prescrizione relativa all’invio in piego (ex art. 20, secondo comma, D. Lgs. n. 546/92) è volta, esclusivamente, a dare certezza riguardo all’individuazione dell’atto notificato, con la conseguenza che nel caso di spedizione in busta – qualora nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l’effettiva corrispondenza tra l’atto contenuto nella busta e l’originale depositato – non vi è ragione per discostarsi dalla regola di cui al citato art. 20.

Alla luce delle considerazioni appena esposte, ed avallate dai Giudici di legittimità, nel caso di accoglimento da parte della Commissione Tributaria Provinciale dell’eccezione sollevata dall’Ufficio, circa l’inosservanza del disposto di cui all’art. 20, secondo comma, D. Lgs. n. 546/92, concordo con Lei nel proporre ricorso avverso la sentenza dei primi Giudici innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Distinti saluti.