PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

12/07/2006

Responsabilità consulente tributario

Quesito

Egregio Avv. Villani, desideravo porle un quesito afferente un ricorso che devo preparare per un mio cliente.

Premesso che il contribuente aveva affidato, dal 1990, la tenuta della contabilità ad un professionista.
Scontento dei servizi resi, il contribuente decideva di affidare la contabilità allo scrivente, ma, nonostante le continue richieste al precedente ragioniere di consegnare la documentazione fiscale ed i dinieghi dello stesso, il contribuente presentava un esposto alla Guardia di Finanza.

Nel contempo la stessa Guardia di Finanza portava a termine un'indagine nei confronti del succitato ragioniere denunciandolo, tra l'altro, per truffa.

La predetta indagine portava alla luce un comportamento fraudolento del professionista nei confronti di tutti i suoi clienti; in buona sostanza il professionista non registrava alcuna fattura di vendita e di acquisto e non presentava alcuna dichiarazione e ai fini delle II.DD. che dell'I.V.A.. Tuttavia, relativamente al mio cliente il ragioniere preparava i modelli di pagamento ed il contribuente versava regolarmente le imposte.

L'Agenzia delle entrate ha inviato al mio cliente (una S.n.c.), un avviso di accertamento con il quale chiede la maggiore imposta per l'imponibile accertato, in quanto non ha riconosciuto:
- ai fini I.v.a. - alcuna detrazione per iva a credito;
- per le II.DD. alcun costo sostenuto.

Quando anzidetto causa della mancata registrazione di qualsivoglia fattura, sia ricevuta che emessa.

Viene riconosciuta dall'agenzia delle entrate una deduzione forfetaria del 25%, ma come detto non viene riconosciuta alcuna deduzione ed alcuna detrazione, nonostante la G. di F. abbia rinvenuto presso l'ufficio del ragioniere tutte le fatture ricevute ed emesse, ancorché non registrate, che il cliente consegnava, tempestivamente al consulente.

Venivano inoltre addebitati al mio cliente sanzioni ed interessi per l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Assunto che:
il mio cliente ha in suo possesso un documento che attesta che il ragioniere risultava depositario delle scritture contabili della società;
di fatto il ragioniere teneva la contabilità del contribuente, così come attestato dal ritrovamento da parte della GdiF di tutte le fatture emesse e ricevute del cliente nonché di tutta la documentazione contabile e fiscale della Snc;
il contribuente ha pagato le imposte risultanti dai calcoli che il ragioniere effettuava riferendosi alle fatture emesse e ricevute.

Desideravo sapere:
- su quali basi posso richiedere un eventuale riconoscimento dei costi sostenuti e quindi delle deduzioni ai fini II.DD e delle detrazioni ai fini I.V.A., nonché eventuali sentenze di merito utili alla prefata questione;
- su quali basi posso contestare sanzioni ed interessi.

RingraziandoLa per il tempo dedicatomi invio distinti saluti.
Prov. Palermo

Parere

Gentile Dott., in merito al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.

Il consulente tributario può commettere, nell’esercizio della sua attività di consulenza ed assistenza professionale, violazioni che comportano l’irrogazione di sanzioni amministrative tributarie sia di tipo pecuniario che di tipo accessorio.

In particolare, può essere chiamato a rispondere:
1) in concorso con il cliente;
2) in veste di autore mediato;
3) in prima persona, per violazioni agli obblighi di legge.

Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, riformando il sistema sanzionatorio tributario non penale, ha attribuito allo stesso una dimensione coerente e compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia punitiva, quali i principi di legalità, imputabilità, di adeguatezza, di proporzionalità e, soprattutto, di personalità della sanzione.

Ai sensi dell’articolo 2, n. 2 del predetto D.Lgs. n. 472/1997, infatti, 'la sanzioni amministrativa è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione', cioè al soggetto che ha posto in essere il comportamento trasgressivo rispetto all’obbligo tributario.

In particolare, l’articolo 5, primo comma, del medesimo decreto, stabilisce, espressamente, che: 'Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa'.

In base al suddetto disposto, quindi, la responsabilità diretta ed esclusiva del professionista può aversi qualora il medesimo sia incaricato dal soggetto passivo di porre in essere adempimenti di carattere materiale, semprechè la violazione sia commessa dal professionista a seguito di un comportamento doloso o, quanto meno, colposo.

E’ il caso, ad esempio, del consulente incaricato di tenere ed aggiornare la contabilità che non adempia tempestivamente a tale obbligo, ovvero che vi adempia commettendo errori formali e/o sostanziali.

In siffatta ipotesi, ove il contribuente possa positivamente dimostrare di aver correttamente e tempestivamente trasmesso al professionista i dati da tradurre nella contabilità a questi affidata, la violazione dovrà essere addebitata a quest’ultimo, in tal senso si è espresso il Ministero delle Finanze con la circolare n. 180/E del 10/07/1998.

In ordine, poi, alle violazioni che si traducono in atti sottoscritti, (quali, appunto, gli illeciti attinenti alla dichiarazione annuale) la presunzione prevista dall’articolo 11, comma 2 del predetto D.L.gs. n. 472/1997 '…fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi' può essere superata con la prova (che nel caso di specie ben potrà essere fornita, a parere di chi scrive, con la produzione in giudizio di tutta la documentazione cui si fa riferimento nel quesito in oggetto e comprovante, in maniera incontestabile, la diretta ed esclusiva responsabilità del consulente) da parte di colui che ha apposto la sottoscrizione, che la competenza inerente al compimento dell’attività illegittima non gli appartiene, essendo stata delegata al professionista e che, quindi, la mancata osservanza degli adempimenti fiscali, di natura formale e sostanziale, è dipesa dal comportamento fraudolento dello stesso.

In tal senso e proprio con specifico riferimento a fattispecie analoghe, si è espressa copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità, tra le tante: Corte di Cassazione, sez.trib.,sentenza n. 1198 del 23/01/2004; Corte di Cassazione, sez.trib., sentenza n. 17579 del 20/11/2003; Commissione Tributaria regionale del Lazio, sentenza n. 2 del 17/01/2005; Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sentenza n. 107 del 14/07/1998.

Per completezza, è opportuno precisare che l’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 cit. stabilisce espressamente che: 'il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi'; proprio perché è quel 'terzo', cioè, in ipotesi, il professionista.

In particolare, poi, l’articolo 1, della Legge n. 423 dell’11/10/1995 prevede la sospensione della riscossione delle sanzioni nei confronti del contribuenti e sostituti d’imposta truffati da consulenti infedeli che siano iscritti in albi professionali.
La sospensione diviene definitiva in caso di condanna o di patteggiamento.

Distinti saluti.