PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

22/04/2004

Obbligo di devoluzione ai fondi del patrimonio eccedente il capitale ed i dividendi maturati e distribuibili

Quesito

Una piccola soc. coop. a r.l. intende trasformarsi in s.r.l.

L'atto costitutivo recita 'la società nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, si propone....omissis...' ed elenca le attività che prefigge svolgere.

Di fatto:
1) la coop. nei cinque anni di attività ha svolto attività lucrativa;
2) la società non ha mai svolto attività in favore dei soci ma di terzi;
3) la società non si mai avvalsa del lavoro dei soci;
4) la società non si mai avvalsa degli apporti dei beni o servizi da parte dei soci.

Pur non avendo osservato i requisiti della mutualità, ogni esercizio ha però accantonato dall'utile una somma al fondo di riserva mutualistico.

Le chiedo:
per la trasformazione è necessaria la perizia di stima effettuata da un perito nominato dal Tribunale? (art. 2545 - undecies 2° c.) o potrebbe bastare una perizia giurata da un professionista?

E' necessario devolvere il fondo mutualisco ad un ente? (art. 2545 - undecies 1° c.).

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente quanto segue.

L'art. 2545-undecies-del codice civile è stato inserito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs n. 6 del 17/01/2003, che ha sostituito l'intero titolo VI, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

In base alla relazione ministeriale, la norma intende affrontare il problema dell'obbligo di devoluzione ai fondi del patrimonio eccedente il capitale ed i dividendi maturati e distribuibili.

Si tratta, in sostanza, della parte dell'attivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili.

Il valore effettivo dovrà sempre essere determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale.

In definitiva, il legislatore ha previsto che la delibera di trasformazione della cooperativa debba contenere la devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, del patrimonio risultante alla data di trasformazione al netto:
- del capitale versato e rivalutato;
- dei dividendi non ancora distribuiti;
eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società.

Il valore effettivo del patrimonio d'impresa dovrà essere determinato sempre da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, come nel caso da Lei prospettato.

In definitiva, per la trasformazione della società cooperativa in Srl è applicabile l'intero art. 2545 - undecies - citato.