PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

14/05/2004

Credito d'imposta - limiti massimi di utilizzo

Quesito

La disturbiamo nuovamente avendo apprezzato la disponibilità e soprattutto la competenza e la preparazione dimostrata.

Pertanto, avendo molteplici dubbi sulla corretta applicazione della legge sul credito d'imposta per i nuovi investimenti, le chiediamo di nuovo aiuto.

Il nostro quesito questa volta è il seguente:

1. Volevamo chiederLe come si deve calcolare il credito d'imposta effettivamente maturato, nel caso in cui pur avendo indicato nel modello RTS un investimento da realizzarsi in più anni già sappiamo che riusciremo a realizzare solo gli investimenti previsti per il primo anno, addirittura rinunciando a tutti gli investimenti relativi agli anni successivi. Ad esempio il primo anno matura il 20% del credito relativo a quanto richiesto nel modello RTS o il 20% di quanto effettivamente si andrà a spendere (meno di quanto indicato nella richiesta di credito di imposta)?

2. Inoltre, avendo indicato nel modello RTS un investimento da realizzarsi in soli due anni quali sono i limiti minimi di investimento da realizzare annualmente?
Cioè va rispettato quanto indicato sul modello RTS (due anni) oppure comunque il 20% per il primo anno, il 60% per il secondo anno ed il 100% per il terzo anno, degli investimenti complessivamente previsti nel modello RTS (in due anni)?

3. Infine, nel rispetto del 20% minimo per il primo anno, si può spendere meno nel primo esercizio e più nel secondo o nel terzo esercizio rispetto a quanto indicato nel modello RTS?
Oppure, per avendo previsto un investimento pluriennale possiamo effettuare solo gli investimenti relativi al primo anno rinunciando completamento agli investimenti previsti, invece, nel modello RTS per i successivi due esercizi?

Parere

In merito ai quesiti che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

1) L'art. 62, primo comma, lett. f) e g), della legge n. 289 del 27/12/2002 stabilisce chiaramente che, qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nell'istanza non risultino effettuate nei limiti minimi previsti per ciascun anno (20% - 60% - 100%), il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata.

2) Sempre in base al succitato articolo, bisogna rispettare i limiti massimi di utilizzo pari, in progressione, al 30% per il primo anno, al 70% per il secondo anno ed al 100% per il terzo anno, indipendentemente dal limite temporale dei due anni indicato nel modello RTS.

3) Infine, sempre in base alla succitata disposizione, il credito maturato dovrà essere utilizzato, nel primo anno, per almeno il 20%; l'eventuale differenza, tra questo limite minimo e l'importo effettivamente speso in compensazione, non è più utilizzabile, secondo una costante interpretazione ministeriale.

In altre parole, il beneficiario potenziale del credito potrebbe aver rispettato l'obbligo di effettuare un importo minimo dell'investimento dichiarato ma, in mancanza di imposte e contributi da compensare con il modello F24, verrebbe automaticamente spogliato di una parte dell'incentivo già maturato.

La norma è indubbiamente iniqua, con sospetti profili di illegittimità costituzionale, così come ho precisato nella mia monografia sul tema dei crediti d'imposta, aggiornata al 03 maggio c.a. e che può interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it.

Infine, Le faccio presente che un mio lavoro sui crediti d'imposta nell'Unico 2004 è pubblicato su Pratica Fiscale e Professionale, allegato al n. 20/2004 del Corriere Tributario Ipsoa che, da oggi, può visionare sul sito on-line www.ipsoa.it/praticafiscale.