PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

05/06/2004

Credito d'imposta - nuovi investimenti

Quesito

Trovandoci in grossa difficoltà ricorriamo nuovamente al suo sapere per derimere alcuni nostri dubbi.

Il nostro quesito è il seguente.

Una nostra ditta ha acquisito il diritto al credito d'imposta nell'anno 2004 mediante la ripresentazione del modello RTS a seguito del diniego ricevuto nell'anno 2003.

L'investimento è stato regolarmente avviato entro il 31/03/2004 termine ultimo per l'avvio dell'investimento agevolato.

L'agevolazione ricevuta riguarda, tra l'altro, la costruzione ex novo di un fabbricato commerciale.

Ora avendo la ditta acquistato (febbario 2004) un terreno su cui insiste un precedente fatiscente fabbricato, da abbattere e ricostruire ex novo, volevamo sapere se già il prezzo pagato per l'acquisto del terreno (su cui insiste tale fabbricato) può essere considerata una spesa agevolabile che da diritto al credito d'imposta?

Oppure le spese agevolabili devono considerarsi solo quelle sostenute per costruire effettivamente il nuovo fabbricato sul terreno acquistato?

Parere

Per quanto riguarda i terreni, con la circolare n. 38 del 09/05/2002, come in precedenza con la circolare n. 90/E del 17/10/2001, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli stessi, in quanto privi del requisito della strumentalità, sono, in via generale, esclusi dall'agevolazione.

Tuttavia, i terreni possono rientrare nell'ambito applicativo del beneficio qualora incorporino per accessione un fabbricato strumentale effettivamente destinato ad una struttura produttiva dell'impresa, ubicata in una delle aree svantaggiate, come nel caso da Lei prospettato.

Ne consegue che il diritto a fruire dell'agevolazione sorge soltanto con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato.

E' da questo momento che il costo di acquisizione dell'area edificabile potrà computarsi nell'ammontare degli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione in parola.

Prima della completa realizzazione del fabbricato strumentale, il costo dell'area potrà fruire del beneficio soltanto in misura corrispondente al rapporto tra il costo relativo alla quota-parte dei lavori effettuati (S.A.L.) al termine di ciascun periodo d'imposta agevolato e l'ammontare complessivo del costo preventivato per l'intera costruzione sull'area.