PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

14/06/2004

Credito d'imposta Legge 449/97

Quesito

Le scrivo per avere da Lei un parere sul credito d'imposta Legge 449/97.

L'ufficio delle entrate di Patti (Messina) mi recupera nel corso del 2003 l'intero credito per i seguenti motivi:

1) perchè l'autocertificazione ai fini della 626 non è stata da me inviata, per pura dimenticanza, agli uffici competenti (USL e Ufficio Provinciale del lavoro);

2) non sono state rispettati i parametri ambientali.

La dipendente è stata assunta nel 1998 e si è licenziata nel 2001.

Considerando che Lei è un maestro della materia mi potrebbe spiegare come una persona che ha inquadrato una dipendente (facendo tanti sacrifici) sotto il profilo previdenziale, fiscale, e infortunistico viene prese in giro dai verificatori perchè ritengono tutto a posto e mi revocano il credito solo per i motivi che Le ho enunciato?

Parere

L'art. 4, comma 5, lett. h), della legge n. 449 del 27/12/1997 prevede che le agevolazioni si applicano a condizione che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, previste dal D.Lgs. n. 626 del 19/09/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il successivo comma 7 del succitato articolo, poi, prevede la revoca delle agevolazioni qualora siano definitivamente accertate violazioni non formali per le quali siano previste sanzioni di importo superiore a tre milioni di vecchie lire.

La normativa richiede che le violazioni in merito alla sicurezza dei lavoratori devono essere accertate in modo definitivo soltanto dagli organi istituzionali competenti per le verifiche ed i controlli della citata normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori; di conseguenza, non possono gli uffici fiscali sostituirsi agli organi competenti e contestare la suddetta normativa per il recupero del credito d'imposta.

Secondo me, quindi, è totalmente illegittimo il recupero dell'Agenzia delle Entrate di Patti (Messina) perchè organo non competente a sindacare sul rispetto di una normativa che non rientra nei limiti del controllo dell'ufficio stesso; oltretutto, come estrema subordinata, c'è da rilevare che la contestazione riguarda una violazione di natura formale (non sostanziale) di importo indubbiamente inferiore a tre milioni delle vecchie lire.