Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
21/06/2004
Possibilità di modifica di modelli gia' trasmessi per via telematica
Quesito
Nell'atto di predisporre il modello unico 2004 per un contribuente persona fisica - reddito di lavoro autonomo - ho riscontrato un errore, nel modello unico 2002, che mi ha indotta in errore anche nella predisposizione del condono tombale, trasmesso in data 25/05/2004, e nella predisposizione della domanda di adesione al concordato preventivo, trasmessa in data 16/03/2004.
Cio' premesso le illustro di seguito il susseguirsi dei fatti:
1 - Studi di settore anno 2001 errati per sbagliato importo della voce 'altre spese'.
Tale importo ha generato l'incongruita' nel calcolo finale.
Oggi, rifatti i calcoli, il risultato degli studi di settore definisce la congruita' oltre la coerenza.
2 - Adesione al concordato preventivo in base agli studi di settore errati.
3 - Condono tombale, effettuato seguendo i calcoli errati di cui sopra, con conseguente importo da versare maggiorato.
E' possibile trasmettere un nuovo condono rettificativo del precedente, con l'anno 2001 congruo e coerente?
E' possibile presentare una nuova domanda di adesione al concordato preventivo per rettificare la modalita' di adeguamento, barrando la lettera 'a' anzichè la lettera 'g'?
Aggiungo che, oggi, se fosse possibile effettuare le nuove trasmissioni , non si renderebbe necessario l'adeguamento predisposto dalla legge sul concordato preventivo, in quanto i ricavi e il reddito da dichiarare rispondono gia' ai requisiti richiesti dal concordato in parola.
Parere
Per quanto riguarda i due istituti del condono tombale e del concordato preventivo, tenuto conto della tassatività dei termini di presentazione degli stessi nonchè della particolare ed eccezionale disciplina giuridica, secondo me, non è possibile presentare domande rettificative.
In ogni caso, anche alla luce di quanto più volte chiarito dall'Agenzia delle Entrate, eventuali errori nella compilazione della domanda di condono possono sempre essere corretti e ciò non determina la nullità del condono stesso, in quanto deve sempre tenersi conto dell'effettiva volontà del contribuente; e lo stesso discorso, secondo me, può essere utilizzato anche per l'altro istituto del concordato preventivo.