PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/06/2004

Credito di imposta - comunicazioni di diniego per via telematica

Quesito

Le espongo quanto segue in merito al credito di imposta art.8 legge 388/00 per l'anno 2004 al fine di ottenere un suo parere.

In data 02.02.2004 ho inviato n.4 dichiarazioni per investimenti da effettuare nel 2004.

Secondo l'art.10 del dl 138/2002 e del comma 1 ter dell'art.8 l'istanza e' accolta se l'agenzia delle entrate non notifica telematicamente il diniego entro 15 gg.

Dall'invio.in data 23.02.2004, in conseguenza del 'silenzio assenso' maturato, i contribuenti avviano l'investimento e utilizzano il credito maturato.

Dal 02.02.2004 al 23.06.2004 non ho ricevuto alcuna comunicazione per via telematica dal 'servizio Entratel'.

In data 24.06.2004 il servizio di Entratel mi segnala 4 messaggi.

La lettura immediata degli stessi evidenzia 4 atti di dinieghi relative alle istanze di cui sopra.

La lettera del Centro Operativo di Pescara in maniera subdola riporta la data del 02.03.2004, regolarizzando il diniego entro 30 gg. (delle due l'una: o la lettera del 02.03.2004 e' stata inviata con grande ritardo soltanto il 24.06.2004 o tale lettera e' stata volotariamente retrodatata al fine di rientrare nel termine previsto).

Domanda:
Il d.l. 138/2002 art.10 che asserisce il silenzio assenso dei 15 gg famosi e' stato convertito in legge?

E se la risposta e' negativa l'agenzia delle entrate ha l'obbligo di comunicare anche a mezzo circolare che il termine del silenzio assenso non e' piu' 15 gg. ed e' di 30 gg.?

(Considerato la mole di circolari esplicative emanate in merito al Credito di imposta) la scrivente ha la certezza assoluta che dal 02.02.2004, data di invio, al 23.06.2004 non ha mai ricevuto telematicamente comunicazioni di diniego ma purtroppo non puo' conoscere la data dell'elaborazione del file di diniego trasmesso dal Centro Operativo di Pescara che riporta in calce la data del 02.03.2004.

Domanda:
E' possibile accedere ai file di invio del Centro Opertativo di Pescara per dimostrare che la data di notifica dell'atto di diniego non e' quella riportata in calce?

Pregandola di una risposta quanto piu' sollecita possibile in considerazione dei grossi investimenti effettuati dai clienti in questione.

Parere

L'art. 10, comma 1-ter, del D.L. n. 138 dell'08/07/2002 n. 138 (in G.U. n. 158 dell'08/07/2002) stabiliva che l'Agenzia delle Entrate entro quindici giorni dalla presentazione delle istanze doveva comunicare in via telematica l'eventuale diniego, altrimenti il beneficio s'intendeva concesso decorsi i quindici giorni dalla presentezione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Successivamente, l'art. 10, comma 1-ter, è stato modificato in sede di conversione del decreto da parte della legge n. 178 dell'08/08/2002 (in G.U. n. 187 del 10/08/2002) nel senso che il suddetto termine di quindici giorni è stato portato a trenta giorni; in sostanza, il beneficio s'intende concesso decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate, sempre in via telematica.

Chiarito quanto sopra, alla luce di quanto da Lei esposto nel quesito, circa il dubbio relativo alla data del provvedimento di diniego, Le consiglio di proporre tempestivo ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, chiedendo ai giudici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, di acquisire tutti gli elementi conoscitivi da parte dell'Agenzia delle Entrate per accertare come effettivamente si sono svolti i fatti e, soprattutto, anche alla luce di eventuali esibizioni di registri contabili sempre da parte dell'Agenzia delle Entrate del Centro operativo di Pescara, di stabilire quando effettivamente è stato emesso il provvedimento e comunicato in via telematica.

In ogni caso, secondo me, se non è possibile accertare la data di emissione del provvedimento di diniego, deve considerarsi come unica data quella del 23 giugno 2004, giorno in cui è stata inviata telematicamente la lettera di rigetto.

Oltretutto, in assenza di precisi riferimenti temporali, occorre ribadire che l'art. 10, comma 1-ter, L. n. 178 cit. prevede tassativamente che il beneficio s'intende concesso decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate.