PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

30/06/2004

Avviso di liquidazione erroneamente intestato al difensore

Quesito

Verbale di accertamento e avviso liquidazione imposta bollo emesso individualmente nei confronti del difensore tecnico erroneamente qualificato quale legale rappresentante della ditta.

Il ricorso proposto quindi dal difensore diretto destinatario dell'atto, viene con sentenza dichiarato 'improcedibile per insussistenza della soggettività passiva da parte del difensore'.

Viene affermato in sentenza che 'l'atto impositivo risulta errato nell'intestazione e il difensore, nell'ambito dell'errore scusabile, non era legittimato ad introdurre ricorso ai sensi dell'art.18 e segg.D.Lgs 546/92'.

Il presidente non avrebbe dovuto eseguire l'esame preliminare e trattandosi, di errore scusabile rimettere in termini il ricorrente?

L'avviso risulta indirizzato al Dott.E.T. quale legale rappresentante della ditta anzichè quale difensore, lo stesso quindi è legittimato a proporre ricorso.

Nella sentenza vi è mancata conoscenza delle norme o dolo?

Parere

L'avviso di liquidazione è un atto autonomamente impugnabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, indipendentemente dai motivi di diritto o di fatto che giustifichino il ricorso stesso.

Pertanto, nella fattispecie da Lei prospettata, il ricorso avverso l'avviso di liquidazione erroneamente intestato al difensore, invece che al legale rappresentante della ditta, andava regolarmente e tempestivamente presentato, soprattutto per evitare la definitività dello stesso e, di conseguenza, l'impossibilità di poter dopo impugnare l'eventuale iscrizione a ruolo.

Oltretutto, ultimamente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8456 dell'04/05/2004 (in Il Sole 24Ore del 30 giugno 2004) ha chiarito che se il contribuente non impugna, entro il termine di legge, la cartella di pagamento non può presentare successiva istanza di rimborso anche quando risulta che ha versato una somma non dovuta.

Questa sentenza conferma il principio che ogni atto autonomamente impugnabile deve essere contestato nei termini di legge, facendo rilevare tutte le eccezioni di diritto e di merito, compresi eventuali errori di intestazione.

Pertanto, secondo me, i giudici hanno sbagliato nell'emettere la sentenza di inammissibilità perchè, in tal modo, impediscono al soggetto, potenziale destinatario di un atto illegittimo, di potersi difendere, nei modi e termini previsti dalla legge.

Le consiglio, quindi, di proporre tempestivo appello.

Infine, in riferimento all'esame preliminare del ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. n. 546 cit., non è pertinente al caso di specie, sia perchè non ricorrono le tassative ipotesi previste dal citato articolo sia perchè, oltretutto, non consentono alcuna rimessione nei termini, istituto quest'ultimo non previsto dalla normativa del processo tributario (e ciò, a titolo puramente incidentale, è una grave lacuna legislativa, che più volte ho criticato nei miei scritti ed in particolare nel mio libro 'Per un giusto processo tributario', che può consultare ed interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it.

In definitiva, ripeto, il comportamento processuale della parte è stato corretto e legittimo, proprio per evitare la definitività dell'atto a lui notificato e, di conseguenza, il rischio di dover poi sperare in un eventuale problematico ripensamento dell'ufficio, tramite l'istituto dell'autotutela (istituto quest'ultimo altamente rischioso).