PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

06/07/2004

Riforma del diritto societario - parte I

Quesito

Riforma del diritto societario - parte II

In caso di mancato adeguamento statutario delle società a resp.limitata, in ottemperanza al d.lgs 6/2003,con conseguente scioglimento naturale ai sensi del 6° comma dell'art.223 bis, variano le responsabilita' dei soci nei confronti di terzi??

E se variano in applicazione di quale norma??

Parere

La riforma del diritto societario, avvenuta con D.Lgs. n. 6 del 17/01/2003, è entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

Data la rilevanza delle modifiche normative introdotte, il legislatore ha previsto un apposito periodo transitorio disciplinato dall'art. 223-bis delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

In base al suddetto articolo, le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile (tra cui le SRL), iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004 devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.

Sulla problematica relativa al mancato, tempestivo adeguamento, si sono formate due correnti di pensiero.

La prima, ormai superata, che individua nel mancato e tempestivo adeguamento una causa di scioglimento della società, nasce dalla relazione tecnica al D.Lgs. n. 6/2003 che attribuisce al comma 6 dell'art. 223/bis anche il significato di impedire l'ulteriore operatività alle società che non abbiano adeguato atto costitutivo e/o statuto.

Questo il passaggio della relazione tecnica: 'Dal carattere inderogabile delle nuove disposizioni deriva la logica conseguenza che, in caso di mancato adeguamento, le società non possano ulteriormente operare, sì che si è previsto una causa di scioglimento ope legis'.

La suddetta tesi, però, non trova alcun riscontro nelle norme ora a regime.

In effetti, nessuna ipotesi di scioglimento in relazione all'adeguamento statutario è tassativamente prevista dalle norma riformate, salvo una particolare ipotesi che riguarda le S.p.A..

Invece, è corretta l'altra interpretazione che si basa sostanzialmente sull'art. 223/bis, comma 5, secondo il quale fino al 30 settembre 2004 'le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili' del nuovo codice civile.

Ne consegue l'inefficacia, a partire dal 1° ottobre 2004, delle disposizioni statutarie contrastanti con norme inderogabili e l'applicabilità diretta della nuova norma, in sostituzione della difforme disposizione statutaria.