PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

22/11/2003

Atto di appello dell'Ufficio delle Entrate intestato al defunto e notificato in data 31/10/2003 al difensore del contribuente in primo grado; il contribuente è deceduto in data 26/02/2003.

Quesito

Un parere in merito alla seguente situazione contenziosa:
'... atto di appello dell'Ufficio delle Entrate intestato al defunto e notificato in data 31/10/2003 al difensore del contribuente in primo grado; il contribuente è deceduto in data 26/02/2003, dopo quasi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della C.T.P. (23/09/2002)...'
In merito ritengo che quando si verifica la morte della parte tra una fase processuale e l'altra e dopo la pubblicazione della sentenza, la notificazione dell'atto di impugnazione, che instaura un altro grado di giudizio, deve pervenire al soggetto effettivamente legittimato, e tale non può più dirsi il difensore che ha ricevuto il mandato (tipico contratto intuitu personae) dalla parte deceduta e che, una volta terminata la fase processuale con la sentenza, non è legittimato a svolgere alcuna ulteriore attività con effetti giuridici in capo agli eredi (non essendone procuratore).
Inoltre, l'atto doveva essere intestato agli eredi impersonalmente e collettivamente per esplicare effetti sostanziali sugli stessi, rimanendo altrimenti un atto morto in origine.
In questa ipotesi l'appello dell'Ufficio non può che essere dichiarato improcedibile dalla C.T.R. alla quale è proposto, ma ovviamente bisogna rendere noto alla stessa Commissione la sopravvenuta morte della parte appellante avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello dell'Ufficio.
A questo punto mi chiedo se non convenga che il difensore (senza mandato degli eredi) presenti un atto in C.T.R. nel quale dà atto del decesso e chieda la definitiva estinzione del processo per improcediblità dell'appello:in questo caso se non erro l'appello non è più riproponibile (anche se i termini non sono ancora scaduti) a norma dell'art.60 d.Lgs. 546/92 e dell'art. 358 Cpc, essendone stata dichiarata l'improcedibilità.
Nell'ipotesi, invece, in cui gli eredi si costituissero facendo valere la nullità della intestazione e della notifica dell'appello sanarebbero la nullità dell'appello in quanto l'atto avrebbe raggiunnto lo scopo?
Mi sembra, infine, che nel caso di specie non sia applicabiole nemmeno la disciplina dell'art.328 Cpc, vero?

Parere

In merito alla Sua richiesta di parere, Le preciso quanto segue.
Innanzitutto, l'art. 17, secondo comma, del D.Lgs. n.546/92 stabilisce che l'elezione del domicilio presso il difensore ha effetto anche per i successivi gradi del processo, se non c'è una preventiva revoca del mandato.
Chiarito ciò, dal quesito che Lei mi ha posto risulta che la morte del contribuente è avvenuta dopo quasi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della C.T.P. ed inoltre che il suddetto evento non è stato reso noto né alla Commissione né all'Ufficio delle Entrate competente.
E' chiaro, quindi, che, in assenza della suddetta comunicazione, l'Ufficio doveva necessariamente notificare l'atto di appello intestato al contribuente defunto nel domicilio eletto del suo difensore tecnico, ai sensi del succitato articolo 17.
A questo punto, Lei ha le seguenti scelte processuali:
1) o si costituisce nel giudizio di appello con la delega di uno o più eredi per far dichiarare interrotto il processo a seguito della morte del contribuente, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. n. 546 cit.; in questo caso, però, una volta che il Giudice di appello ha interrotto il giudizio, gli eredi devono sapere che entro sei mesi devono riassumere il processo, pena l'estinzione dell'intero giudizio, con conseguente definitività dell'atto impugnato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 43, 45 e 61 D.Lgs. citato;
2) oppure, per evitare i rischi di cui sopra, può sempre costituirsi nel giudizio di appello con la delega di uno o più eredi e chiedere che il processo si svolga regolarmente nel merito, purchè logicamente gli eredi siano d'accordo nel coltivare il suddetto contenzioso; in caso contrario, invece, se manca la volontà degli eredi in tal senso, allora necessariamente il processo è destinato all'estinzione con le conseguenze di cui sopra.
L'importante è sapere che, a differenza del processo civile, nel giudizio tributario l'estinzione del processo comporta la definitività dell'atto impugnato, con conseguente iscrizione a ruolo delle imposte a titolo definitivo, e di questo devono essere consapevoli sia il difensore che tutti gli eredi del contribuente.
Questa è una assurdità del processo tributario che deve necessariamente essere corretta ed appunto per questo mi permetto rinviarLa al mio libro "Per un giusto processo tributario" che potrà leggere sul mio sito.