PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

27/11/2003

Sentenza CTR di Genova n.101 del 05/03/2003.

Quesito

Le invio copia della sentenza della CTR di Genova (n.101 del 05/03/2003).
Confesso che anch'io sono rimasto stupito di quanto statuito dai Giudici di merito e per questo mi sono permesso di scomodarLa.
Rispetto al caso che io Le avevo prospettato l'unica differenza riguarda la data del decesso che interviene dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della CTP.

Abstract della sentenza n.101 del 05/03/2003, C.T.R. di Genova:
"...quando si verifica la morte della parte tra una fase processuale e l'altra e dopo la pubblicazione della sentenza, la notificazione dell'atto di impugnazione, che instaura un altro grado di giudizio, deve pervenire al soggetto effettivamente legittimato, e tale non può più dirsi il difensore che ha ricevuto il mandato (tipico contratto intuitu personae) dalla parte deceduta e che, una volta terminata la fase processuale con la sentenza, non è legittimato a svolgere alcuna ulteriore attività con effetti giuridici in capo agli eredi."

Parere

Dopo aver letto integralmente la sentenza n.101 del 05/03/2003, C.T.R. di Genova, Le confermo che non sono assolutamente d'accordo con le conclusioni tratte dai giudici genovesi.
Infatti, dopo la comunicazione fatta dal difensore in data 07/10/2002, il Presidente della Commissione avrebbe dovuto, quanto meno, emettere decreto di estinzione ai sensi degli artt. 27, 40 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.
Le confermo, pertanto, il contenuto del mio precedente parere.