PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/11/2003

E' possibile utilizzare il 49% del credito maturato, anche se l'investimento si è concluso con la stipula dell'atto dopo l'otto luglio 2002?

Quesito

Gentile Avvocato, navigando su internet alla ricerca di chiarimenti sul credito d'imposta, mi sono imbattuto nel suo sito, ed ho apprezzato la sua competenza in materia. Però, ho ancora un dubbio, e Le chiedo , se possibile, un parere:
Una ditta individuale stipula un contratto preliminare di compravendita (non registrato) di un immobile strumentale in data aprile 2002, versando un acconto di cui esiste regolare fattura. Presenta regolarmente il mod. CVS indicando nella parte prevista anche l'ammontare dell'investimento avviato prima dell'otto luglio e non realizzato.
L'atto finale di compravendita viene stipulato nel maggio 2003. con emissione di fattura nello stesso mese.
La domanda è questa: è possibile utilizzare il 49% del credito maturato, anche se l'investimento si è concluso con la stipula dell'atto dopo l'otto luglio 2002, o ciò è possibile solo per la parte "pagata" prima dell'otto luglio 2002?

Parere

In risposta a quanto da Lei richiesto, Le preciso che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, con la Circolare n. 32/E del 03/06/2003, nonchè con la precedente Circolare n. 38/E del 09/05/2002, ha chiarito che la costruzione di un fabbricato strumentale si configura come un investimento complesso la cui realizzazione richiede un periodo di tempo piuttosto lungo.
Infatti, per tale investimento a "formazione progressiva nel tempo", l'avvio non può coincidere con il momento finale della realizzazione o ultimazione dell'opera, ma deve individuarsi nel momento in cui, sulla base di documenti o attestazioni aventi data certa, si verifica un "fatto prodromico" agli eventi di cui all'art. 75 TUIR.
Ciò può, senza dubbio, coincidere con l'evento certo in cui il contribuente acquista ovvero assume l'obbligo di acquistare l'area fabbricabile su cui realizzare la costruzione.
E' del tutto evidente che il contribuente deve essere in grado di dimostrare che esiste coerenza tra i lavori avviati prima dell'08/07/2002 e le successive realizzazioni degli investimenti, per i quali maturerà il beneficio successivamente a tale data.
Tale coerenza potrà essere dimostrata, ad esempio, sulla base di progetti già elaborati al momento dell'avvio dell'investimento.
Ciò vale con riferimento ad investimenti che, pur avendo una propria autonomia, siano effettuati nell'ambito di un unitario progetto (si pensi, ad esempio, nell'ambito di un investimento consistente nella realizzazione di una nuova struttura amministrativa, alla costruzione del fabbricato ed alla successiva fornitura di computer da installare nei nuovi uffici).
In definitiva, secondo la suddetta interpretazione ministeriale, peraltro corretta dal punto di vista giuridico, nel suo caso specifico, non è applicabile la disposizione contenuta nella lett. a) dell'art. 62, 1° comma, legge n. 289/2002 e, pertanto, Lei può utilizzare il credito in maniera totale, senza alcuna limitazione quantitativa.