PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

06/09/2004

Targhe dei professionisti

Quesito

Buogiorno Avvocato, sono un praticante in uno studio legale e desidererei avere maggiori informazioni circa l'esenzione o meno delle targhe dei professinisti.

Nella fattispecie uno studio legale. Possibilmente con giurisprudenza o almeno i riferienti e i siti ove scaricare le sentenze.

Anticipatamente la ringrazio e Le porgo i miei più ossequiosi saluti.

Parere

Sulla base della nozione di pubblicità, assoggettabile all'omonimo tributo comunale, contenuto nell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993, non può considerarsi messaggio pubblicitario la targa, di normali dimensioni, esposta dal professionista, contenente i dati essenziali per indicare ai clienti l'ubicazione dello studio professionale, senza alcun richiamo di carattere pubblicitario; tale targa, pertanto, non è soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità.

La suddetta, corretta interpretazione è stata data:
- dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sez. Seconda -, con la sentenza n. 1 del 17 febbraio 1999 (in Bollettino Tributario d'informazioni n. 17/2000, pag. 1275);
- Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza - Sez. Quarta -, con la sentenza n. 55 del 15 luglio 1997 (in Bollettino Tributario d'informazioni n. 19/1998, pag. 1589); a tal proposito, il Consiglio Comunale di Bari, con la delibera del 09 marzo 1999, adottata a maggioranza, si è uniformato alla suddetta sentenza della Commssione Tributaria di Piacenza.

In sostanza, le conclusioni e le argomentazioni di cui sopra traggono forza dalla novità della nuova disciplina legislativa dell'imposta comunale sulla pubblicità rispetto alla normativa precedente.

Infatti, il citato art. 5 del D.Lgs. n. 507/93, differenziandosi nettamente dal precedente D.P.R. n. 639 del 26/10/1972, definisce al secondo comma il presupposto del tributo nella diffusione di messaggi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; invece, il precedente art. 6 del D.P.R. n. 639/1972 si limitava a statuire soltanto che l'imposta si applicava alle insegne, alle iscrizioni ed a tutte le altre forme pubblicitarie, visive o acustiche, lasciando in sostanza indeterminato il tema di fondo della nozione e dei contenuti essenziali della pubblicità assoggettabile a tributo.

In vigenza della vecchia normativa, la Corte di Cassazione si era più volte pronunciata a favore della piena assoggettabilità al tributo comunale delle targhe dei professionisti, con le seguenti sentenze:
- n. 9577 del 14 gennaio 1992 (in Bollettino Tributario d'informazioni n. 1 del 1993, pag. 87);
- n. 1930 del 09 marzo 1990 (in Bollettino Tributario d'informazioni n. 15-16 del 1990, a pag. 1188).

Infine, il Ministero delle Finanze, in merito all'assoggettabilità dell'imposta in questione alle tarhe dei professionisti, si è pronunciato con le seguenti risoluzioni della Direzione Centrale Fiscalità Locale - Servizio IV - Divisione VII:
- n. 34/E del 26 febbraio 1996 (in Bollettino Tributario d'ifnormazioni 1996, pag. 468), in base alla quale le targhe esposte dai professionisti possono non essere assoggettate all'imposta soltanto nell'ipotesi in cui abbiano una superficie inferiore a trecento centrimetri quadrati, in quanto, in tal caso, a norma dell'art. 7, comma 2, del citato D.Lgs. n. 507/93 non si fa luogo ad applicazione dell'imposta in via generale;
- n. 125/E del 20 maggio 1997 (in Bollettino Tributario d'informazioni n. 9/1998, pag. 775), in base alla quale, ai sensi dell'art. 17, lett. i), D.Lgs. n. 507 cit., sono esenti dall'imposta soltanto le targhe la cui esposizione sia obbligatoria per legge o per regolamento, purchè le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.