PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/12/2003

E' possibile utilizzare il 49% del credito maturato, anche se l'investimento si è concluso con la stipula dell'atto dopo l'otto luglio 2002? - seconda parte -

Quesito

Gentile avvocato, La ringrazio per la celerità e la completezza della presedente risposta.
Però sicuramente non ho esposto con chiarezza il quesito, che verteva non tanto sulla nozione di "avvio " dell'investimento, da cui si evince con certezza il regime di aiuto usufruibile, ma se, dato per affermato l'avvio dell'investimento ante 8 luglio 2002, poichè lo stesso ha avuto completa realizazzione ex art. 75 T.U.I.R. dopo il 31.12.02, si potesse utilizzare il credito previsto solo per il 10 % per la parte di investimento ricadente nel 2002, o se invece fosse possibile estendere ex D.L. del 6.8.03 tale percentuale al 49% per tutto l'investimento , anche per quello del 2003.
Poichè, ai sensi dell'art. 75 sopracitato, l'investimento in immobili si ritiene realizzato alla data di stipula dell'atto notarile, e poichè il D.L. citato parla di investimenti realizzati al 31.12.02(per poter usufruire dell'innalzamento della percentuale di utilizzo del credito maturato), ritengo che l'innalzamento della percentuale sia possibile solo per quella parte di credito "maturato" nel 2002, mentre il restante credito, maturato nel 2003 alla data dell'atto notarile, anche se facente parte dello stesso investimento a formazione progressiva nel tempo. Peraltro, in data odierna, avendo avuto modo di consultare il commento alla circolare 32/E pubblicato su Guida Normativa del Sole 24ore, ho avuto conferma di quanto espongo superiormente, poichè il commentatore specificava che bisogna tenere distinti i due momenti : quello dell'avvio dell'investimento e quello della maturazione del credito, che, se nel caso di beni mobili coincidono, non sempre avviene invece per gli investimenti a formazione progressiva.
Gradirei un suo autorevole parere su quanto suesposto.

Parere

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2003 (in G.U. n. 185 dell'11/08/2003) all'art. 1, comma 1° fa espresso riferimento agli investimenti realizzati sino alla data del 31/12/2002.
E' chiaro, pertanto, che la spendibilità del 49% riguarda il solo credito residuo maturato a tale data (31/12/2002) e non anche quello maturato sugli investimenti realizzati nel 2003.
Pertanto, come peraltro da Lei opportunamente segnalato, la percentuale del 49% si riferisce soltanto al credito maturato nel 2002, mentre per l'investimento realizzato (ai sensi dell'art. 75 TUIR) nel 2003 la percentuale ritorna al 6%, salvo eventuali modifiche legislative, secondo me necessarie ed opportune.
Con l'occasione, La infomo che il giorno 15 dicembre p.v. sarò a Messina ad un convegno dell'ALPE (Associazione Liberi Professionisti Europei - www.alpeweb.org -) dove relazionerò sulle problematiche dell'art. 8 L. n. 388/2000 e farò presente le necessarie modifiche legislative da intraprendere per evitare la confusione sul tema.