PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

08/10/2004

Credito d'imposta - mancata nomina responsabile per la sicurezza e non aver effettuato l'attestazione dei rischi

Quesito

Credito d'imposta art.7 - le chiedo se la mancata nomina di un responsabile per la sicurezza e non aver effettuato l'attestazione dei rischi comporta la revoca del credito per l'azienda.

Ci sono sentenze in merito a revoche del credito per non aver rispettato la legge 626/94.

Un'azienda che non ha fatto nessuna comunicazione alle autorita' competenti per l'applicazione della legge 626/94 e 494/96 non puo' beneficiare del credito art.7 legge 388/2000 pur non avendo nessuna sanzione in merito.

Parere

L'art. 7, comma 5, della legge n. 388 del 23/12/2000 stabilisce che il credito d'imposta occupazione spetta a condizione che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, previste dai Decreti Legislativi n. 626 del 19 settembre 1994 e n. 494 del 14 agosto 1996, e loro successive modificazioni, nonchè dai successivi Decreti Legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Inoltre, lo stesso succitato art. 7, comma 7, prevede che qualora siano 'definitivamente accertate violazioni non formali', per le quali sono state 'irrogate sanzioni di importo superiore a lire cinque milioni (euro 2.582,28)', alla normativa contributiva in materia di lavoro dipendente ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, di cui ai precedenti decreti legislativi, le agevolazioni sul credito d'imposta occupazione sono revocate; dalla data del 'definitivo accertamento delle violazioni', decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

Come può facilmente notare dalla chiara disciplina normativa sopra esposta, la revoca del credito d'imposta è condizionata esclusivamente al definitivo accertamento delle violazioni contributive e sulla salute e sicurezza dei lavoratori eseguito soltanto dagli organi competenti, che non sono certo gli uffici fiscali.

Quindi, in mancanza dei suddetti accertamenti, l'Agenzia delle Entrate non può assolutamente di propria iniziativa revocare le agevolazioni richieste, perchè organo incompetente a contestare ed accertare le tassative condizioni di cui al suddetto art. 7, comma 5, lett. d), della legge n. 388/2000; oltretutto, mancando una specifica sanzione in merito (non formale e di importo superiore a euro 2.582,28), non decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.