PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

08/10/2004

Credito d'imposta investimenti - avvio entro sei mesi dall'istanza.

Quesito

Mi riferisco a un parere da lei espresso riguardo all'interpretazione letterale dell'art. 10 legge 178/2002, secondo la quale tutti gli investimenti devono essere 'acquistati' entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza (tranne che non si tratti di un unico progetto).

Si può pensare a una interpretazione meno restrittiva?

Il modello RTS tra l'altro parla di 'investimento' al singolare riferendosi genericamente a tutti gli investimenti.

Non potrebbe essere sufficiente acquistare nei sei mesi anche uno solo dei beni facenti parte dell'investimento o degli investimenti?

Ciò che, poi, fa più pensare è la disparità che si creerebbe fra chi può acquistare un computer o un macchinario anche il terzo anno solo perchè nell'ambito di un progetto unico e chi invece deve acquistare gli stessi oggetti tutti subito solo perchè nell'ambito di un semplice programma di aggiornamento o ristrutturazione: il secondo avrebbe lo svantaggio di non godere di una distribuzione dell'impegno finanziario nel tempo e di dover acquistare subito beni che al terzo anno saranno già superati tecnologicamente.

Non si sarebbe oltre il limite della cosituzionalità?

Parere

Innanzitutto, occorre premettere che:

- l'art. 10, comma 1-bis, D.L. n. 138 dell'08 luglio 2002 (in G.U. n. 158 dell'08 luglio 2002) stabiliva che per fruire del credito d'imposta era necessario l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e, comunque, entro sei mesi dalla predetta data; 'per avvio della realizzazione dell'investimento si intende l'emissione del buono d'ordine ovvero l'inizio delle attività da realizzare in economia';

- il suddetto decreto è stato successivamente convertito con modifiche, dalla legge n. 178 dell'08 agosto 2002 (in G.U. n. 187 del 10 agosto 2002) e nel nuovo art. 10, comma 1-bis, è stata cancellata la suddetta frase virgolettata circa l'interpretazione da dare al concetto di avvio dell'investimento.

Infatti, nella nuova formulazione, l'art. 10 cit. prevede soltanto 'l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data'.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/E del 03 giugno 2003 (pagg. 16 e 17) ha chiarito che, anche a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del D.L. n. 138 cit., il concetto di 'avvio dell'investimento' non differisce, nella sostanza, da quello di 'emissione del buono d'ordine'.

Inoltre, l'espressione 'contratto concluso' entro la data di entrata in vigore della legge di conversione deve considerarsi equivalente a quella di 'avvio della realizzazione dell'investimento', contenuta nell'originaria formulazione del comma 1-bis dell'art. 8 della legge n. 388/2000.

Le richiamate espressioni 'emissione del buono d'ordine' e 'contratto concluso' richiamano, infatti, il concetto di 'avvio dell'investimento', coincidente con il momento in cui il soggetto interessato si autodetermina all'investimento e, di conseguenza, pone in essere comportamenti giudicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco a realizzare l'investimento stesso.

Il suddetto importante principio, che è l'unico da tenere presente nell'interpretazione della normativa in questione, è stato più volte ribadito dall'Agenzia delle Entrate con le seguenti circolari:
- n. 59 del 24 luglio 2002 (punto 3.4.1);
- n. 66/E del 06 agosto 2002, dove si ribadisce il concetto che è necessario un contratto, atto o documento, in uso nella pratica commerciale, purchè impegnativo tra le parti e comprovante, in modo non equivoco, l'inizio della realizzazione dell'investimento; ovviamente, in tale previsione, non rientrano eventuali semplici preventivi richiesti all'impresa fornitrice;
- n. 102/E del 09 maggio 2003.

In sostanza, come ho più volte chiarito sia nelle risposte ai quesiti sia nella mia monografia sul tema, che può, peraltro, interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004), l'importante è che si dimostri documentalmente l'effettivo impegno della parte di iniziare un investimento, anche se riconosco che ciò può creare dei problemi in sede contenziosa, soprattutto con l'assurdo divieto delle prove testimoniali.