Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
16/01/2004
Rinnovo Istanza per l'attribuzione del Credito di Imposta ex art 8 L. 388/2000.
Quesito
Una Società ha presentato nel 2003 l'istanza per l'attribuzione del credito di imposta aree svantaggiate.
Per mancanza di risorse, il Centro di Servizio di Pescara ha rigettato l'istanza.
La società ha comunque proceduto ad effettuare l'investimento per il quale aveva richiesto l'attribuzione del crdito di imposta.
Può la società ripresentare dal 02/01/2004 al 20/01/2004 l'istanza rigettata nel 2003 e aventi ad oggetto gli stessi investimenti già effettuati nel 2003?
Parere
In merito al quesito che mi è stato sottoposto in tema di credito d'imposta investimenti, preciso quanto segue.
Secondo l'art. 62, primo comma, della legge 27/12/2002 n. 289, le istanze rinnovate o presentate per la prima volta devono esporre gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due anni immediatamente successivi.
La circolare n. 32/E del 03/06/2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, innanzitutto, chiarisce che la suddetta disposizione non è applicabile ai crediti d'imposta relativi agli investimenti ante 08 luglio 2002 ed agli investimenti post 08 luglio 2002 ammessi al contributo per l'anno 2002.
Tali crediti, infatti, una volta maturati sono utilizzabili dal beneficiario senza vincoli temporali di decadenza.
Al di fuori delle suddette ipotesi di esclusione, invece, per le istanze rinnovate o presentate per la prima volta, dall'insieme delle disposizioni in esame discende che:
- l'investimento deve essere realizzato progressivamente: nel primo anno almeno il 20% dell'investimento ammesso, nel secondo anno, il 60%, nel terzo anno, la realizzazione dovrà essere ultimata;
- si decade dall'agevolazione a decorrere dall'anno in cui l'investimento, complessivamente realizzato, risulti inferiore alle predette misure percentuali minime previste nella norma in commento;
- anche l'utilizzazione del credito deve rispettare la medesima progressione;
- il credito maturato, per la parte corrispondente alla differenza fra il predetto limite minimo e l'importo effettivamente utilizzato in compensazione dei debiti, non è più utilizzabile;
- la parte di credito, eccedente la predetta misura massima spendibile, deve essere riportata negli anni successivi;
- il contribuente dovrà realizzare gli investimenti secondo le richiamate percentuali anche nel caso in cui abbia il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- il momento in cui va verificata l'eventuale decadenza dall'agevolazione coincide, di norma, con la fine del periodo d'imposta; solo in quel momento, infatti, è dato conoscere l'entità degli investimenti realizzati nell'anno e, quindi, l'effettiva misura del credito maturato;
- la decadenza comporta l'obbligo di restituire la parte di credito maturata ed utilizzata nell'anno in cui la decadenza stessa si è verificata; le somme da restituire devono essere maggiorate degli interessi annui dovuti ai sensi dell'art. 20 D.P.R. n. 602/73;
- nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario realizza investimenti nella misura minima prevista dalla legge ma, di fatto, non utilizza il credito nella predetta misura minima (per esempio, per insufficienza dei debiti tributari e previdenziali) perde la possibilità di riportare negli anni successivi quella parte di credito pari alla differenza tra la misura minima e l'ammontare del credito utilizzato; tale eventualità, tuttavia, non fa venir meno il credito corrispondente agli investimenti che saranno realizzati negli anni successivi;
- il divieto di presentazione di una ulteriore istanza nei dodici mesi successivi ha natura soggettiva, nel senso che il contribuente, per tutto il periodo indicato, non può presentare alcuna istanza, anche se riferita ad investimenti diversi da quelli per i quali si è verificata l'ipotesi di decadenza.
Di conseguenza, la società interessata può ripresentare dal 02/01/2004 al 20/01/2004 l'istanza rigettata nel 2003 e può conservare lo stesso ordine cronologico della precedente istanza purchè abbia per oggetto gli stessi investimenti indicati ed effettuati per l'anno 2003, non in misura maggiore.
Logicamente, in caso di accoglimento della domanda ripresentata, dovrà rispettare tutte le condizioni sopra esposte.