PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/01/2004

Credito d'imposta art.8 L.388/2000

Quesito

Sono una associata Alpe, devo predisporre per giorno 02 Febbraio 2004 l'istanza ITS per un investimento di diversi milioni di euro.

L'investimento sarà realizzato in economia, nell'arco di tre anni.
Il primo anno si avviano soltanto le spese di progettazione, accessorie ai beni materiali oggetto dell'investimento del secondo e terzo anno.

I sopra indicati beni materiali entreranno in funzione a partire dal secondo anno. Ciò cosa vuol significare, che i costi si dovrebbero determinare in base al principio di competenza previsto dall'art.75 del Tuir, e quindi il momento rilevante ai fini della fruizione del credito (anche per le spese di progettazione) è il secondo anno?

Allora l'investimento del primo anno rappresenta solo l'avvio di un investimento che si realizza nel secondo anno?

Mi chiedo, pertanto, se si deve ugualmente indicare nel mod.ITS, in corrispondenza del primo anno, l'ammontare dell'investimento netto (sezione dati riepilogativi B1 campo 1) in riferimento al valore delle spese di progettazione.
Si fa presente che l'avvio dell'investimento sarebbe nel 2004 e che si è in assenza di stati d'avanzamento lavori.
In poche parole, qual'è la procedura da seguire per questo tipo di investimento al fine di una corretta applicazione della norma in esame?

Quando calcolo l'investimento netto del terzo anno, devo portare in diminuzione gli ammortamenti dei beni agevolati entrati in funzione nel secondo anno?

Ci può spiegare, per favore con un esempio pratico, quanto da lei indicato nella sua relazione a pag. 99 a proposito di:
" .... il credito maturato per la parte corrispondente alla differenza fra il predetto limite minimo e l'importo effettivamente utilizzato in compensazione dei debiti, non è più utilizzabile".

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Per gli investimenti che devono essere realizzati ex novo, bisogna presentare preventivamente l'istanza al Centro Operativo di Pescara e, una volta ottenuta l'autorizzazione (o il silenzio-assenso), bisogna avviare l'investimento entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

Per avvio dell'investimento, come più volte chiarito dall'Agenzia delle Entrate, si intende sia l'emissione del buono d'ordine sia l'inizio delle attività da realizzare in economia sia la conclusione del contratto.
Pertanto, le spese di progettazione, così come da Lei indicate, possono inquadrarsi nel concetto di avvio dell'investimento.

L'altra condizione antielusiva da rispettare è che i beni entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione.
Di conseguenza, una volta rispettata la suddetta condizione, per determinare il periodo di competenza è necessario fare riferimento all'art. 75 del T.U.I.R..
Logicamente, nel calcolare l'investimento netto, si devono portare in diminuzione gli ammortamenti dei beni agevolati entrati in funzione nel secondo anno.

Infine, quanto ho scritto a pag. 99 della mia relazione, riporta il pensiero ministeriale contenuto nella Circolare n. 32/E del 03/06/2003, che, peraltro, personalmente non condivido, come ho detto al convegno di Palermo del 16 c.m..

In sostanza, secondo l'Agenzia delle Entrate, il credito maturato, che non viene compensato per mancanza di imposte e contributi da indicare nel modello F-24, non potrebbe essere più utilizzato; viceversa, la parte di credito eccedente la predetta misura massima spendibile può essere riportata negli anni successivi.

Secondo me, l'Agenzia delle Entrate dà una interpretazione troppo rigida della norma e sul punto, sicuramente, sorgerà un notevole contenzioso tributario.