PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

10/12/2004

La consulenza fiscale e tributaria svolta da un perito industriale

Quesito

Un Perito Industriale iscritto al competente Collegio, esercita l'attività di Consulente fiscale e tributario dal 1° luglio 1980 (codice ATECOFIN 7412C).

Lo stesso è laureato in Scienze Politiche indirizzo economico ed ha anche effettuato il corso triennale di tirocinio, ma non ha mai sostenuto l'esame di abilitazione per dottori Commercialisti.

Per necessità, ha chiesto al Consiglio del Collegio dei Periti Industriali la vidimazione di una parcella che senza alcuna osservazione gli è stata rilasciata.

Di seguito ha presentato al Tribunale la domanda per l'ingiunzione di pagamento ed il Giudice ha emesso regolare decreto.

Si precisa che l'onorario, oggetto del contendere, è stato richiesto sulla base di un incarico sottoscritto dalla società mandante, dal quale emerge, con modalità ben definita, l'ammontare annuo del compenso per le attività di consulenza aziendale, finanziaria, fiscale e tributaria, gestione e controllo dell'impresa e per il controllo della corretta tenuta delle scritture contabili.

La società debitrice ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo, facendo eccepire la non conformità al dettato dell'art. 636, comma 1° del c.p.c., sostenendo 'in primis' che il Collegio dei Periti Industriali non è ordine professionale che abbia la necessaria competenza per il rilascio di un parere nelle materie sopra indicate.

In conseguenza di tali premesse, si chiede quanto segue:

1. Le attività professionali di Consulenza aziendale, finanziaria, fiscale e tributaria, gestione e controllo dell'impresa e la consulenza per il controllo generale della corretta tenuta delle scritture contabili, sono ritenute attività professionali 'protette'?

2. Il codice di attività ATECOFIN 74.12.C (Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi), e l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 26 aprile 2001 dall'Agenzia delle Entrate, per l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali e di altri adempimenti, ha un valore anche giuridico?

3. In riferimento agli artt. 40 e 41 della Legge 12 marzo 1957 n. 146 ed al Regolamento per la professione di Perito Industriale di cui al R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, è legittimo il visto sulla parcella emessa per le consulenze anzidette, rilasciato ai sensi dell'art. 7 della Legge 146/1957 dal Consiglio del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati?

In attesa di una Vostra esauriente trattazione, porgo cordiali saluti.

Parere

Prima di rispondere ai quesiti, è doveroso chiarire l'espressione 'professioni protette'.
Con essa, ci si riferisce alle professioni intellettuali per cui la legge, a norma dell'art. 2229 c.c., richiede la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi, sulla base di titoli di abilitazione o autorizzazione e di altri requisiti legali.

L'art. 1 della L. n. 1815 del 23.11.1939 contiene i principi fondamentali in materia di esercizio delle professioni.

Il requisito fondamentale previsto per l'accesso a tutte le professioni intellettuali è rappresentato dal superamento dell'esame di Stato, previsto dall'art. 33, co. 5, della Costituzione.

L'esame deve essere diretto ad accertare, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione attitudinale e capacità tecnica occorrenti per il retto esercizio della professione e deve rappresentare la garanzia dell'esistenza dei requisiti minimi per l'esercizio delle attività.

Rispetto all'esame di Stato, che costituisce uno strumento di accertamento dell'esistenza dei requisiti per esercitare una professione, l'iscrizione all'Albo ha l'ulteriore finalità di sottoporre al controllo dell'Ordine l'attività svolta dal professionista.
Tuttavia, l'obbligatorietà dell'iscrizione attribuisce all'atto stesso anche la funzione di 'autorizzazione' all'esercizio dell'attività.

A tal proposito, il Consiglio di Stato, in una sua pronuncia (n. 1050 del 13.12.1990), ha statuito che 'l'iscrizione all'albo professionale è preordinata proprio all'esercizio di attività professionale e ne costituisce l'indice formale di essenziale rilievo, quale che sia poi l'effettivo esplicarsi di esso, legato a circostanze contingenti e variabili, di per sé di difficile accertamento'.

Anche la Suprema Corte, in una sua pronuncia, ha sostenuto che l'opera intellettuale ha carattere professionale quando concorrono, in concreto, due requisiti:
a) quello soggettivo, dell'iscrizione del prestatore in albo professionale;
b) quello oggettivo, della natura tecnica dell'attività o, quantomeno, quello del collegamento della relativa attività non tecnica con prestazioni di carattere tecnico (Cass., 3 agosto 1977, n. 3431).

Una volta chiarita la nozione di 'attività professionali protette', è facilmente desumibile che anche le attività professionali di consulenza aziendale, finanziaria, fiscale e tributaria sono da ritenere tali, in quanto si tratta di professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto.

Di conseguenza, per il disposto dell'art. 2231 c.c., l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale, effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo, previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente e, privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al professionista azione per il pagamento dell'attività prestata.

L'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, rubricato 'Regolamento per la professione del perito industriale' (pubblicato nella G.U. 18.03.1929, n. 65), testualmente dispone che:
'spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettrotecnico, edile tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti.
Possono, inoltre, essere adempiute dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse'.

Nel caso de quo, il perito industriale, pur regolarmente iscritto nell'albo dei periti industriali, di fatto esercita un'attività non rientrante tra quelle disciplinate dal sopra citato regio decreto.
E, a tal proposito, la sentenza della Corte di Cassazione n. 8000 del 18.07.1991, in relazione all'art. 2231 c.c., asserisce che 'il difetto di iscrizione all'Albo determina la nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, ai sensi dell'art. 1418, e il contratto non produce effetto alcuno e così non attribuisce al professionista diritto al relativo compenso.
L'anzidetta nullità, peraltro, sussiste anche nel caso che il detto professionista, pur regolarmente iscritto all'albo professionale, svolga in settori estranei alla propria categoria attività che la legge prescrive siano poste in essere esclusivamente da professionisti iscritti in albi professionali diversi, ma non nell'ipotesi di attività per le quali l'anzidetta abilitazione non sia prevista, ancorché siano abitualmente svolte da professionisti iscritti'.

In altri termini, le professioni protette non possono essere svolte da persone non legittimate e, perciò, non provviste della necessaria preparazione tecnica, ancorché iscritte in altri albi professionali.

In riferimento al secondo quesito, l'autorizzazione per l'invio telematico della dichiarazione non può assumere alcuna valenza giuridica, in quanto è da intendere come accesso al servizio telematico, il quale è possibile per gli utenti solo una volta completate le procedure amministrative di autorizzazione, consistenti nella presentazione di una domanda alle Direzioni Regionali territorialmente competenti, oppure ad uno degli uffici da esse delegati.

La domanda è composta da:
richiesta di abilitazione, la cui compilazione è obbligatoria per tutti gli utenti;
elenco dei soggetti;
elenco sedi;
elenco soggetti delegati;
dichiarazione del richiedente o del rappresentante.

Una volta espletati alcuni controlli di tipo amministrativo, il funzionario dell'ufficio finanziario presso il quale la domanda è stata presentata richiama l'utente, per fissare un appuntamento per il rilascio dell'autorizzazione e del materiale necessario per l'accesso al servizio.

La documentazione che viene rilasciata all'utente abilitato è la seguente:
- un'attestazione di accesso al servizio, che ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello del rilascio;
- le avvertenze per un corretto utilizzo del servizio telematico.

Per quanto riguarda il terzo quesito, è noto che tra le funzioni dei consigli degli Ordini è da ricomprendere l'emissione di parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari.

Il c.d. 'visto di congruità' costituisce, quindi, l'atto attraverso cui l'Ordine esercita un controllo di legittimità in funzione di controllo e di approvazione della corretta applicazione della tariffa professionale.

Esso viene apposto sulla base dei documenti e degli elaborati a disposizione, forniti dal professionista o dal committente.

Avendo il visto di congruità precipuamente funzione di giudizio di conformità della redatta parcella professionale con i criteri della legge tariffaria, esso non entra nel merito della prestazione, né sulla regolarità amministrativa dell'incarico.

Rebus sic stantibus, ne consegue la dubbia legittimità del parere rilasciato dal Collegio dei periti industriali, in quanto, come precedentemente rilevato, se il visto di congruità, in sede di liquidazione degli onorari, ha il fine di attestare la corretta applicazione delle tariffe professionali in relazione all'attività prestata, è inspiegabile come il Collegio abbia potuto esprimere un parere favorevole, in quanto gli onorari a discrezione, di cui agli artt. 40 e 41, non contemplano né prestazioni fiscali né tantomeno tributarie.

Occorre osservare, altresì, che il parere emesso dal Collegio competente che, ai sensi dell'art. 636, comma 2, c.p.c., deve accompagnare la domanda di ingiunzione al pagamento dei crediti per le prestazioni di cui al n. 3 (credito riguardante onorari spettanti ad esercenti una libera professione o arte) è vincolante solo nella prima fase del procedimento di ingiunzione e costituisce titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente.
Per contro, la parcella vistata perde il valore di prova, costituendo semplice dichiarazione unilaterale, nel successivo giudizio di opposizione.
In tale sede, è il professionista che ha l'onere di provare le prestazioni indicate in parcella ed al giudice è riservato il potere di stabilire quali siano le voci della tariffa da applicare alle prestazioni effettivamente eseguite, in conformità alle proprie competenze professionali.